Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 203/2015 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 203 del 2015 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Quando più giudizi di legittimità costituzionale vengono riuniti e sopravvengono cause che impediscono di proseguire (come la rinuncia accettata), la Corte chiude il processo con una decisione di rito, senza valutare la conformità delle norme alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano stati riuniti più giudizi di legittimità costituzionale. Prima dell’esame del merito sono maturate le condizioni per la chiusura del processo, sicché la Corte non è entrata nel contenuto delle questioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo: una decisione meramente processuale che chiude il giudizio senza pronuncia sul merito.

    Il principio

    L’estinzione del processo, anche dopo la riunione di più giudizi, comporta la chiusura del procedimento senza alcuna valutazione sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire che i giudizi sono stati riuniti?

    Che più questioni analoghe sono state trattate insieme in un unico processo davanti alla Corte.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: ha dichiarato estinto il processo, quindi senza pronunciarsi sulla conformità delle norme alla Costituzione.

    Perché un processo si estingue?

    Per il venir meno dei presupposti per proseguirlo, ad esempio per rinuncia accettata o altre cause previste dalle norme sui giudizi costituzionali.

  • Corte cost. n. 183/2015 – Inammissibile la questione su una norma finanziaria della Regione Campania

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria della Regione Campania, sollevata dal giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania aveva dubitato della legittimità di una disposizione della legge finanziaria regionale 2013, ritenendola lesiva, tra l’altro, della riserva di giurisdizione e della separazione dei poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2013), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Campania.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da impedire l’esame nel merito, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel corso di un giudizio amministrativo.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 97 della Costituzione e i principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.

    Come si è conclusa la decisione?

    Con una declaratoria di manifesta inammissibilità, senza esame del merito della questione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro dal giudice rimettente.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro richiamato nell’ordinanza di rimessione.
  • Corte cost. n. 143/2015 – Controllo della Corte dei conti sui gruppi consiliari: annullata la delibera

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    La Corte costituzionale accoglie in parte il conflitto sollevato dalla Regione Liguria: dichiara che non spettava alla Corte dei conti esercitare il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012 e annulla la relativa deliberazione.

    Di cosa si tratta

    I gruppi consiliari sono articolazioni dei consigli regionali. La questione riguardava i limiti del controllo della Corte dei conti sui loro rendiconti: la Regione Liguria contestava che la sezione regionale di controllo avesse esercitato tale verifica relativamente all’esercizio 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione a tre deliberazioni della Corte dei conti: la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21 della sezione regionale di controllo per la Liguria e le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15 della sezione delle autonomie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle deliberazioni della sezione delle autonomie n. 12 e n. 15 del 2013; ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione n. 21 del 2014 con cui si era esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012; ha quindi annullato tale deliberazione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti consente di delimitare l’ambito del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali: l’esercizio del controllo oltre i limiti spettanti comporta l’annullamento dell’atto.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che non spettava alla Corte dei conti, sezione regionale per la Liguria, controllare i rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012, e ha annullato la relativa deliberazione.

    Tutte le deliberazioni impugnate sono state annullate?

    No. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile rispetto alle deliberazioni della sezione delle autonomie del 2013; l’annullamento riguarda solo la deliberazione n. 21 del 2014.

    Che tipo di giudizio è questo?

    Un conflitto di attribuzione tra enti, cioè tra lo Stato e una Regione, sui rispettivi ambiti di competenza.

  • Corte cost. n. 177/2015 – Improcedibile il ricorso preventivo sulle leggi siciliane

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, confermando che i ricorsi del Commissario dello Stato per la Sicilia sono improcedibili dopo il venir meno del controllo preventivo sulle leggi regionali.

    Di cosa si tratta

    Anche questo ricorso apparteneva al sistema di controllo preventivo delle leggi siciliane affidato al Commissario dello Stato, sistema superato dalla sentenza n. 255 del 2014, che ha esteso alla Sicilia l’impugnazione successiva prevista dall’art. 127 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era stato promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nell’ambito del controllo preventivo poi dichiarato superato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, in coerenza con l’orientamento adottato dopo la sentenza n. 255 del 2014.

    Il principio

    Venuto meno il controllo preventivo sulle leggi siciliane, i ricorsi pendenti del Commissario dello Stato divengono improcedibili: il controllo di costituzionalità si svolge ora con l’impugnazione successiva ex art. 127 Cost.

    Domande e risposte

    Perché ci sono più pronunce di improcedibilità ravvicinate?

    Perché dopo la sentenza n. 255 del 2014 la Corte ha dovuto definire numerosi ricorsi del Commissario dello Stato pendenti, tutti divenuti improcedibili per il superamento del controllo preventivo siciliano.

    Cosa cambia per la Regione siciliana?

    Le sue leggi sono ora soggette all’impugnazione successiva ex art. 127 Cost., come quelle delle altre Regioni, e non più al controllo preventivo del Commissario dello Stato.

    La Corte ha valutato la legge nel merito?

    No: la pronuncia di improcedibilità chiude il giudizio senza esame della fondatezza delle censure.

  • Corte cost. n. 202/2015 – Revisione delle circoscrizioni dei giudici di pace: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 202 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla revisione delle circoscrizioni degli uffici dei giudici di pace, sollevata in riferimento all’autonomia regionale differenziata.

    Di cosa si tratta

    La riforma delle circoscrizioni giudiziarie ha riguardato anche gli uffici dei giudici di pace, con il d.lgs. n. 156 del 2012. Il dubbio riguardava il rapporto con l’art. 116, terzo comma, della Costituzione, che consente di attribuire alle Regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Cuneo (ex Ufficio di Borgo San Dalmazzo) aveva sollevato la questione sugli artt. 1, comma 1 (con la tabella A), e 5, comma 2, del d.lgs. n. 156 del 2012, in riferimento all’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’art. 116, terzo comma, Cost. richiede un complesso procedimento (legge statale su iniziativa della Regione, intesa, voto a maggioranza assoluta delle Camere); alla Regione Piemonte non era stata attribuita la maggiore autonomia invocata, sicché il parametro costituzionale non aveva avuto attuazione e non poteva fondare la censura.

    Il principio

    Il parametro dell’art. 116, terzo comma, Cost. sull’autonomia regionale differenziata può essere invocato solo se quella maggiore autonomia è stata effettivamente attribuita alla Regione con l’apposito procedimento: in mancanza, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autonomia differenziata dell’art. 116, terzo comma, Cost.?

    È la possibilità di attribuire alle Regioni ordinarie ulteriori forme di autonomia, tramite legge statale su iniziativa regionale, intesa e voto a maggioranza assoluta delle Camere.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché al Piemonte non era stata riconosciuta la maggiore autonomia invocata: il parametro costituzionale non aveva ancora avuto attuazione.

    La riforma delle circoscrizioni dei giudici di pace è valida?

    La Corte non l’ha annullata: ha dichiarato la questione inammissibile per difetto del presupposto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2015 – Imposta sui fondi pensione: incostituzionale la riserva allo Stato del gettito in Sicilia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, la norma che riservava allo Stato il maggior gettito dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione. La riserva violava l’autonomia finanziaria sancita dallo Statuto siciliano.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva aumentato per il 2014 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione, destinandone una quota a un proprio fondo nazionale. La Regione siciliana ha impugnato la norma perché, riservando allo Stato un gettito riscosso sul territorio regionale, comprimeva la sua autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di varie norme dello Statuto siciliano (in particolare l’art. 36) e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6-ter, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, riservando a separate pronunce le altre questioni. La riserva allo Stato del gettito non rispettava le condizioni poste dallo Statuto.

    Il principio

    La riserva allo Stato del gettito di tributi riscossi in Sicilia è ammessa solo nei limiti e alle condizioni fissati dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; al di fuori di tali presupposti la riserva viola l’autonomia finanziaria della Regione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma statale impugnata?

    Un aumento per il 2014 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione, con destinazione di parte del maggior gettito a un fondo statale di politica economica.

    Perché la Sicilia l’ha impugnata?

    Perché riservava allo Stato un gettito riscosso sul territorio siciliano, ledendo l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, perché la riserva di gettito non rispettava le condizioni statutarie.

  • Corte cost. n. 182/2015 – Cessazione della materia del contendere su una legge di bilancio piemontese

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una legge di variazione di bilancio della Regione Piemonte, impugnata dal Governo ma poi superata dalle vicende sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una legge di variazione del bilancio di previsione della Regione Piemonte. Nel corso del giudizio sono intervenute circostanze che hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione sul merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio in via principale, vengono meno le ragioni della contestazione, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    È la chiusura del giudizio quando viene meno l’interesse a una pronuncia di merito, ad esempio perché la norma contestata è stata superata o modificata.

    Quale norma era stata impugnata?

    La legge della Regione Piemonte n. 6 del 2014 di variazione del bilancio di previsione.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — Disciplina l’autonomia finanziaria e l’indebitamento delle Regioni, parametro evocato nel ricorso.
  • Corte cost. n. 142/2015 – Proroga dei termini edilizi in Valle d’Aosta: questione non fondata

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dal Governo contro la legge valdostana che prorogava i termini di inizio e ultimazione dei lavori dei titoli edilizi. La norma regionale resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva disposto una proroga straordinaria dei termini per iniziare e completare i lavori previsti dai titoli abilitativi edilizi già rilasciati. Il Governo riteneva che la misura invadesse competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, cioè le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale n. 5 del 2014, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

    Il principio

    La proroga regionale dei termini dei titoli edilizi non invade necessariamente le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, se rimane nell’ambito della disciplina urbanistico-edilizia di pertinenza regionale.

    Domande e risposte

    La proroga edilizia valdostana è rimasta valida?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, quindi l’art. 5 della legge regionale continua a produrre effetti.

    Cosa contestava il Governo?

    Riteneva che la proroga dei termini dei titoli edilizi invadesse le competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

    Su quale parametro si fondava il ricorso?

    Sull’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, che riserva allo Stato tali materie.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro sulle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente
  • Corte cost. n. 175/2015 – Improcedibile un altro ricorso preventivo del Commissario dello Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, proseguendo l’orientamento per cui i ricorsi del Commissario dello Stato per la Sicilia sono improcedibili dopo il superamento del controllo preventivo sulle leggi regionali.

    Di cosa si tratta

    Il ricorso rientrava nel peculiare sistema di controllo preventivo delle leggi siciliane affidato al Commissario dello Stato. Con la sentenza n. 255 del 2014 la Corte aveva dichiarato superato tale controllo, estendendo anche alla Sicilia il regime di impugnazione successiva previsto per le altre Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era stato promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nell’ambito del controllo preventivo sulle leggi regionali poi venuto meno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, in linea con quanto stabilito dopo la sentenza n. 255 del 2014 sul superamento del controllo preventivo siciliano.

    Il principio

    Dopo il superamento del controllo preventivo sulle leggi siciliane, i relativi ricorsi del Commissario dello Stato sono improcedibili: la garanzia di costituzionalità passa attraverso l’impugnazione successiva ex art. 127 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’era il controllo preventivo siciliano?

    Un meccanismo, previsto dallo Statuto speciale, per cui le leggi regionali potevano essere impugnate dal Commissario dello Stato prima della loro promulgazione.

    Perché questi ricorsi sono ora improcedibili?

    Perché la sentenza n. 255 del 2014 ha dichiarato superato quel controllo preventivo, sostituendolo con l’impugnazione successiva valida per tutte le Regioni.

    La legge regionale è stata valutata nel merito?

    No: la pronuncia di improcedibilità chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle censure.

  • Corte cost. n. 201/2015 – Compenso al sostituto del difensore: questione manifestamente infondata

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    Con l’ordinanza n. 201 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 116 e 117 del Testo unico sulle spese di giustizia, relativa al compenso del sostituto del difensore.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale il difensore di fiducia può essere sostituito in udienza. Si discuteva del diverso trattamento economico tra il sostituto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. (equiparato al difensore d’ufficio, con liquidazione a carico dell’erario) e il sostituto che interviene su delega del difensore di fiducia, al quale tale liquidazione non spetta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, aveva sollevato la questione sugli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando l’ingiustificata disparità di trattamento tra le due figure di sostituto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Le due situazioni non sono comparabili: il sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. è nominato direttamente dal magistrato in assenza del difensore, mentre il sostituto su delega interviene per conto del difensore di fiducia e il suo compenso inerisce al rapporto con il delegante o il cliente, non a un mandato d’ufficio.

    Il principio

    Non vi è disparità di trattamento ingiustificata tra il sostituto del difensore nominato d’ufficio dal giudice, con compenso a carico dell’erario, e il sostituto che agisce su delega del difensore di fiducia, il cui compenso deriva dal rapporto privato con il delegante: si tratta di situazioni strutturalmente diverse.

    Domande e risposte

    Chi paga il sostituto del difensore di fiducia?

    Il suo compenso deriva dal rapporto con il difensore delegante o con il cliente, non dall’erario.

    Perché non c’è disparità di trattamento?

    Perché il sostituto nominato dal giudice in assenza del difensore e quello che agisce su delega sono in posizioni giuridiche diverse, non comparabili.

    La norma è stata annullata?

    No: la questione è stata dichiarata manifestamente infondata e le norme restano in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Parametro di uguaglianza, invocato per l’asserita disparità di trattamento, ritenuto non violato
  • Corte cost. n. 141/2015 – Legge di stabilità 2013 e finanza regionale: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni promosse dalle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia contro alcune disposizioni finanziarie della legge di stabilità 2013. Le norme statali restano in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 conteneva misure di finanza pubblica che incidevano anche sulle Regioni a statuto speciale. Queste lamentavano una compressione della propria autonomia finanziaria e del rispetto degli statuti speciali, in un contesto di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato l’art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai rispettivi statuti speciali.

    La decisione della Corte

    Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, la Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi impugnati della legge n. 228 del 2012.

    Il principio

    Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica possono incidere anche sulle Regioni a statuto speciale senza violare l’autonomia finanziaria, quando rispettano il riparto di competenze e i parametri costituzionali e statutari invocati.

    Domande e risposte

    Le norme della legge di stabilità 2013 sono state confermate?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, quindi le disposizioni impugnate restano valide ed efficaci.

    Chi aveva presentato i ricorsi?

    Le Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, due Regioni a statuto speciale.

    La Corte ha deciso tutte le questioni in questa sentenza?

    No. Ha riservato ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni sollevate con gli stessi ricorsi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2015 – Equilibrio di bilancio e copertura del disavanzo della Regione Piemonte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le leggi di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non assicuravano la corretta copertura e il riassorbimento del disavanzo finanziario, in violazione dei principi costituzionali di equilibrio e sana gestione delle finanze pubbliche.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’assestamento di bilancio 2013 e successive disposizioni finanziarie della Regione Piemonte, contestando in particolare il modo in cui era stato gestito un rilevante disavanzo finanziario e l’utilizzo di anticipazioni di liquidità statali destinate al pagamento dei debiti sanitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate la legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione 2013), e gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, sia per il modo in cui era stata istituita la spesa relativa al disavanzo presunto e all’anticipazione di liquidità, sia nella parte in cui non prevedevano l’inserimento in bilancio di una posta adeguata al riassorbimento del disavanzo complessivo.

    Il principio

    Le Regioni devono garantire l’equilibrio e la copertura del proprio bilancio: il disavanzo va correttamente rappresentato e riassorbito secondo i principi di sana gestione finanziaria, e le anticipazioni di liquidità statali non possono essere distolte dalla loro destinazione vincolata.

    Domande e risposte

    Qual era il problema dei bilanci piemontesi?

    Non assicuravano la corretta copertura e il riassorbimento di un rilevante disavanzo finanziario, né il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni di liquidità.

    Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?

    Tra gli altri, gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, relativi all’equilibrio di bilancio e all’autonomia finanziaria regionale.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi di bilancio impugnate nelle parti contestate.

    Norme collegate