Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Consorzi di Bonifica: maturazione, numero e importo

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Scatti di anzianità nel CCNL Consorzi di Bonifica: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nel CCNL Consorzi di bonifica gli aumenti periodici sono 10 (6 biennali, 1 dodicennale e 3 quadriennali), in cifra fissa secondo il parametro: per esempio 71,32 € al mese per i quadri al parametro 187 e 38,45 € per l’area D al parametro 104 (art. 72). Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI (datoriale) · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Artt. 72-75 CCNL (aumenti periodici)
    Fonte
    CCNL 21 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026), testo pubblicato da FAI-CISL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento CCNL Consorzi di bonifica (art. 72)
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione; il consorzio può riconoscere come anzianità convenzionale il servizio prestato presso altri consorzi o enti similari (art. 73)
    Numero e cadenza 10 aumenti: 6 biennali, 1 dodicennale, 3 quadriennali; per i quadri assunti dal 1° gennaio 1990 i primi due sono annuali
    Ultimi tre aumenti Automatici, salvo demerito disciplinare o professionale nel quadriennio precedente, accertato con il parere della commissione disciplinare
    Valore Cifra fissa per parametro per l’anzianità maturata dal 1° novembre 2009: da 38,45 € (area D, parametro 104) a 71,32 € (quadri, parametro 187)
    Le regole valgono per i dipendenti assunti dall’11 luglio 2000; chi era in servizio a quella data conserva il numero e la periodicità degli aumenti del CCNL 6 marzo 1996. Gli importi degli scatti oltre il sesto sono pagati dal 23 maggio 2023 (accordo di rinnovo), fermo il riconoscimento ai fini normativi alla data di maturazione. In caso di promozione o passaggio di parametro gli aumenti sono ricalcolati sull’importo del nuovo parametro (art. 75).

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL Consorzi di bonifica i primi sei aumenti maturano ogni due anni, poi uno dopo dodici anni e tre ogni quattro anni, per un totale di 10 (art. 72). Per i quadri assunti dal 1° gennaio 1990 i primi due aumenti sono annuali.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Nel CCNL Consorzi di bonifica, però, entro un anno dalla fine del periodo di prova il consorzio può riconoscere come anzianità convenzionale, in tutto o in parte, il servizio prestato con funzioni analoghe presso altri consorzi di bonifica, enti similari o amministrazioni pubbliche (art. 73).
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Numero, cadenza e importi degli aumenti periodici: CCNL Consorzi di bonifica 21 maggio 2025, artt. 72-75.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    Il rinnovo del 10 febbraio 2026 ha definito la nuova struttura retributiva per oltre 10.000 lavoratori del settore orafo, argentiero e della gioielleria: aumenti medi di 200 euro lordi mensili al livello 5 (compresi circa 25 euro dell’IPCA di giugno 2025), distribuiti in tre tranche fino al 2028.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri (vigenza fino al 31 dicembre 2028, rinnovo 10 febbraio 2026) prevede dal 1° ottobre 2026 minimi da 1.617,24 € (categoria 2) a 2.471,05 € (categoria 7). L’aumento medio complessivo è di 200 € lordi al livello 5, pari al 10,51%, erogato in tre tranche: ottobre 2026, giugno 2027, giugno 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    Dal 10 febbraio 2026 al 31 dicembre 2028 (salve le decorrenze dei singoli istituti)
    Platea
    Circa 10.000 lavoratori, ~800 aziende industriali
    Ambito
    Oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in metalli preziosi, bigiotteria in metalli preziosi

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi del rinnovo 2026-2028 (in euro)
    Categoria Dal 1° ottobre 2026 Dal 1° giugno 2027 Dal 1° giugno 2028
    7ª (e 7ª quadri) 2.471,05 € 2.544,37 € 2.624,22 €
    6ª 2.272,61 € 2.340,05 € 2.413,48 €
    5ª Super 2.114,08 € 2.176,81 € 2.245,12 €
    5ª 1.980,70 € 2.039,47 € 2.103,47 €
    4ª 1.853,99 € 1.909,00 € 1.968,91 €
    3ª 1.781,80 € 1.834,67 € 1.892,24 €
    2ª 1.617,24 € 1.665,23 € 1.717,48 €

    Fonte e precisazioni. Tabelle riportate da FISCOeTASSE.com (8 aprile 2026) e dalla sintesi di Edotto sull’ipotesi di accordo del 10 febbraio 2026 (Federorafi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil), confermata dalle assemblee dei lavoratori. Gli importi sono lordi mensili; la categoria 1ª è stata abolita dal 1° giugno 2022. Per la 7ª categoria e i quadri il contratto prevede in più l’indennità di funzione dei quadri (e un elemento retributivo per la 7ª): gli importi non risultano nelle fonti aperte lette e non sono riportati.

    Struttura dei livelli e logica retributiva

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri articola la struttura retributiva su sette categorie: dalla 2ª alla 7ª, con la 5ª Super come livello intermedio, più la posizione dei quadri nella 7ª. La prima categoria è stata abolita dal 1° giugno 2022: i lavoratori che vi erano inquadrati al 31 maggio 2022 sono stati riclassificati nella seconda, conservando l’anzianità maturata (accordo del 23 dicembre 2021).

    Alla retribuzione minima tabellare si aggiungono:

    • Indennità di funzione dei quadri, che il contratto considera insieme ai minimi per la contribuzione al fondo Cometa;
    • Aumenti periodici di anzianità (scatti), il cui importo è fissato dal contratto per categoria: non sono riportati qui perché la tabella degli scatti non è disponibile nelle fonti aperte;
    • Elemento perequativo: 250 euro annui dal 2022;
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati con il datore, assorbibili o non assorbibili dagli aumenti contrattuali;
    • Welfare contrattuale: dal 2026 le aziende mettono a disposizione, entro il 1° giugno di ogni anno, strumenti di welfare per 200 euro, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo; dal 2028 l’importo annuo sale a 220 euro.

    Gli aumenti del rinnovo 2025-2028

    L’ipotesi di accordo firmata il 10 febbraio 2026 tra Federorafi e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL decorre dalla data di stipula e dura fino al 31 dicembre 2028. Ogni giugno i minimi sono adeguati all’IPCA al netto degli energetici importati; per il 2026 l’adeguamento è spostato a ottobre. Gli incrementi sono pensati come tre tranche:

    Piano degli aumenti tabellari 2026-2028 per categoria (euro lordi mensili)
    Categoria Dal 1° ottobre 2026 Dal 1° giugno 2027 Dal 1° giugno 2028
    2ª +42,85 +47,99 +52,26
    3ª +47,21 +52,87 +57,57
    4ª +49,12 +55,01 +59,91
    5ª +52,48 +58,77 +64,00
    5ª Super +56,01 +62,73 +68,31
    6ª +60,21 +67,43 +73,43
    7ª +65,47 +73,32 +79,84

    Al livello 5 le tre tranche sommano 175,25 € (52,48 + 58,77 + 64,00); aggiungendo i circa 25 € di adeguamento IPCA di giugno 2025 si arriva ai 200 € lordi mensili a regime, pari al 10,51% indicato dalle fonti (200 su 1.903,47 €, il minimo del livello 5 di giugno 2024). Il livello 5 era a 1.928,22 € dal 1° giugno 2025.

    Cosa contiene la busta paga oltre al minimo

    Il minimo tabellare è la voce base della retribuzione. Sul cedolino mensile di un lavoratore del settore orafo compaiono tipicamente anche:

    • Aumenti periodici di anzianità, secondo la tabella del contratto;
    • Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno: 25% per le prime due ore di straordinario e 30% per le successive; 45% per il lavoro festivo; 55% per lo straordinario festivo; per il lavoro tra le 22 e le 6, 20% a turni avvicendati e 30% fuori turno (testo vigente dal 1° gennaio 2022; dettagli nella scheda su orario e straordinari);
    • Tredicesima: mensilità aggiuntiva corrisposta a dicembre;
    • Premio di risultato: dove presente, concordato a livello aziendale o territoriale;
    • Welfare aziendale: 200 € l’anno dal 2026 in beni e servizi welfare (istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari, previdenza complementare ecc.).

    La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per il divisore contrattuale 173 (esempio: categoria 5 dal 1° ottobre 2026: 1.980,70 / 173 = 11,45 €).

    Particolarità del settore: distretti e lavorazioni pregiate

    Il settore orafo italiano è organizzato attorno a tre grandi distretti produttivi: Valenza (AL), polo dell’alta gioielleria artigianale e industriale; Vicenza, distretto a forte vocazione manifatturiera con Vicenzaoro tra le principali fiere mondiali; Arezzo, distretto della gioielleria in serie e della catena d’oro. In questi territori la contrattazione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali) può integrare i minimi nazionali con premi di distretto o integrativi locali.

    La specificità del lavoro su metalli preziosi — oro, argento, platino, pietre preziose — richiede figure professionali altamente specializzate: incassatori, cesellatori, incisori, modellisti CAD/CAM, fonditori a cera persa. Il CCNL tiene conto di queste specificità nell’inquadramento e nelle indennità di funzione.

    Casi pratici

    Tizio — Orafo specializzato al livello 5, distretto di Valenza
    Tizio è inquadrato al livello 5 con quattro anni di anzianità. Il suo minimo è 1.980,70 € mensili lordi dal 1° ottobre 2026 (2.039,47 € dal 1° giugno 2027), a cui si aggiungono gli scatti di anzianità maturati e le maggiorazioni per le ore di straordinario nei picchi produttivi prima di Vicenzaoro. Rispetto al giugno 2025 (1.928,22 €) il suo minimo è salito di 52,48 € con la prima tranche del rinnovo.
    Caia — Impiegata di concetto al livello 6, azienda di Arezzo
    Caia è assunta come impiegata amministrativa al livello 6, il cui minimo tabellare è di 2.272,61 € dal 1° ottobre 2026. Ha negoziato un superminimo non assorbibile di 80 €. La sua busta paga mostra: minimo 2.272,61 + superminimo 80,00 = 2.352,61 € lordi, più il rateo di tredicesima (circa 196 € al mese) se le viene pagato mensilmente. Il superminimo non assorbibile continuerà a cumularsi con gli aumenti contrattuali delle tranche 2026-2028.
    Sempronio — Quadro (7Q) in una grande manifattura orafa
    Sempronio è inquadrato come quadro nella 7ª categoria: dal 1° ottobre 2026 ha un minimo di 2.471,05 €, a cui si aggiungono l’indennità di funzione dei quadri (importo da verificare sul testo del contratto), gli scatti di anzianità maturati e le eventuali maggiorazioni. Ha anche diritto allo strumento di welfare di 200 € annui (220 € dal 2028).

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello 5 nel CCNL Orafi nel 2026?
    Dal 1° ottobre 2026, con la prima tranche del rinnovo del 10 febbraio 2026, il minimo tabellare del livello 5 è di 1.980,70 euro lordi mensili (era 1.928,22 dal 1° giugno 2025). Le prossime tranche arrivano a giugno 2027 (+58,77, minimo 2.039,47) e giugno 2028 (+64,00, minimo 2.103,47).
    Quanti livelli prevede il CCNL Orafi Argentieri?
    Sette categorie: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 5ª Super, 6ª e 7ª, con i quadri nella 7ª (indennità di funzione). La prima categoria è stata eliminata dal 1° giugno 2022, con confluenza automatica nella seconda.
    Quando arrivano gli aumenti del rinnovo 2025-2028?
    L’accordo del 10 febbraio 2026 prevede tre tranche di aumento: ottobre 2026, giugno 2027 e giugno 2028. L’incremento medio complessivo al livello 5 è di 200 euro lordi mensili (10,51% sulla retribuzione tabellare).
    Come si calcola la retribuzione oraria?
    La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 173 (divisore contrattuale). Per il livello 5 dal 1° ottobre 2026: 1.980,70 / 173 = 11,45 euro l’ora.
    Gli scatti di anzianità sono ancora previsti?
    Sì, il CCNL Orafi Argentieri prevede aumenti periodici di anzianità per categoria. La tabella con importi e numero massimo non è riportata nelle fonti aperte che abbiamo letto: va controllata sul testo del contratto o sul cedolino.
    Il datore può pagare meno del minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare è la soglia retributiva inderogabile garantita dal CCNL. Il datore può corrispondere importi superiori (superminimi), ma non può scendere al di sotto dei minimi contrattuali, pena inadempimento contrattuale e possibile ricorso all’Ispettorato del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tabelle retributive ufficiali sono disponibili presso Confindustria Federorafi e le organizzazioni sindacali firmatarie.

  • CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): tabelle retributive e stipendi 2025-2027

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    CCNL Aninsei 2025-2027: tabelle retributive e stipendi per livello

    Quanto guadagna un docente o un collaboratore scolastico in una scuola privata laica? Il CCNL Aninsei fissa i minimi per nove livelli, dagli ausiliari ai presidi. Ecco la guida aggiornata al rinnovo 2024-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei (scuola privata laica) fissa minimi mensili da 1.322,51 euro (livello I) a 1.785,91 euro (livello VIII B) dal 1° gennaio 2026. Il rinnovo 2024-2027 prevede aumenti complessivi di 130 euro sul livello VI distribuiti in tre tranche, più un salario di anzianità fisso da 20 a 90 euro al mese secondo la data di assunzione (20 euro per chi al 1° gennaio 2025 aveva almeno due anni di servizio nello stesso istituto).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Scuole private laiche, nidi, infanzia, primarie, secondarie, enti di formazione non religiosi aderenti ad Aninsei

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – vigenti dal 1° gennaio 2026 (in euro)
    Livello Profilo tipico Minimo mensile Minimo annuo (x13)
    I Ausiliare, bidello, addetto pulizie 1.322,51 € 17.192,63 €
    II Assistente infanzia, operatore tecnico 1.354,06 € 17.602,78 €
    III Applicato di segreteria, cuoco, istruttore parascolastico, operatore di ludoteca 1.419,45 € 18.452,85 €
    IV Docente infanzia, educatore di asilo nido, insegnante doposcuola, segretario amm.vo 1.491,38 € 19.387,94 €
    V Docente scuola primaria, insegnante lingue 1.589,64 € 20.665,32 €
    VI Docente scuola secondaria I e II grado (laurea + abilitazione) 1.589,64 € 20.665,32 €
    VII Docente accademia, conservatorio, scuola specializzata 1.615,67 € 21.003,71 €
    VIII A Direttore struttura non complessa 1.693,59 € 22.016,67 €
    VIII B Preside scuola secondaria (laurea + abilitazione) 1.785,91 € 23.216,83 €

    Nota: i minimi non includono il salario di anzianità (art. 24: da 20 a 90 euro/mese secondo la data di assunzione; i 20 euro spettano a chi al 1° gennaio 2025 aveva due anni di servizio ininterrotto nello stesso istituto, vedi la scheda sul salario di anzianità) né eventuali superminimi individuali. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità. I livelli V e VI hanno lo stesso minimo nella tabella del rinnovo.

    Il piano di aumenti del rinnovo 2024-2027

    Il rinnovo firmato il 15 giugno 2024 da Aninsei e Uil-Scuola Rua (Cisl-Scuola e Snals-Scuola non hanno sottoscritto) ha stabilito un piano di incrementi calibrati sul livello VI come parametro di riferimento:

    Aumenti tabellari sul livello VI (parametro di riferimento)
    Decorrenza Aumento mensile sul liv. VI Aumento cumulato
    1° gennaio 2025 +50,00 € +50,00 €
    1° gennaio 2026 +50,00 € +100,00 €
    1° gennaio 2027 +30,00 € +130,00 €

    Rispetto alla retribuzione di settembre 2023 (1.489,64 euro al livello VI), l’incremento complessivo al termine del triennio sarà di circa l’8,73%. Per i livelli diversi dal VI, gli aumenti sono proporzionali al coefficiente retributivo di ciascun livello. È stato corrisposto anche un importo di 100 euro una tantum con lo stipendio di novembre 2024, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione (15 giugno 2024) e assunti entro il 31 dicembre 2023 (art. 22).

    Composizione della retribuzione in busta paga

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione, ma la busta paga di un lavoratore delle scuole private laiche può comprendere voci aggiuntive:

    • Salario di anzianità: da 20 a 90 euro mensili lordi secondo la data di assunzione (art. 24); i 20 euro spettano a chi al 1° gennaio 2025 aveva due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore di lavoro, che può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali futuri.
    • Tredicesima mensilità: pari alla retribuzione in atto a dicembre (esclusi gli assegni familiari), da pagare entro il 16 dicembre, in dodicesimi in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno (art. 21).
    • Contribuzione Fasiopen: dal 1° gennaio 2025, il datore corrisponde un contributo minimo di 120 euro annui al fondo sanitario integrativo Fasiopen.
    • Previdenza complementare: dal 1° gennaio 2027 lavoratore e datore versano ciascuno almeno l’1% della retribuzione al fondo negoziale.

    I minimi 2025, 2026 e 2027

    Ecco i minimi di tutti i livelli per ciascuna delle tre tranche del rinnovo:

    Minimi mensili lordi per livello e decorrenza (euro)
    Livello Dal 1° gen. 2025 Dal 1° gen. 2026 Dal 1° gen. 2027
    I 1.280,91 1.322,51 1.347,46
    II 1.311,47 1.354,06 1.379,61
    III 1.374,81 1.419,45 1.446,24
    IV 1.444,47 1.491,38 1.519,52
    V 1.539,64 1.589,64 1.619,64
    VI 1.539,64 1.589,64 1.619,64
    VII 1.563,21 1.615,67 1.646,17
    VIII A 1.638,59 1.693,59 1.725,56
    VIII B 1.727,91 1.785,91 1.819,62

    Fonte: tabella retributiva del rinnovo Aninsei-Uil Scuola Rua del 15 giugno 2024.

    Come leggere la propria busta paga

    Il cedolino di un docente o di un collaboratore ATA di scuola privata laica mostra tipicamente:

    1. Paga base: il minimo tabellare del livello di inquadramento vigente nel mese.
    2. Salario di anzianità: la voce «sal. anzianità» compare solo per chi ne ha diritto secondo la data di assunzione (art. 24).
    3. Ritenute previdenziali: contributi INPS a carico del lavoratore (circa 9,19% per i dipendenti privati).
    4. IRPEF e addizionali: trattenute fiscali, con detrazioni per lavoro dipendente applicabili automaticamente.

    La conversione lordo/netto dipende da aliquota IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi familiari e detrazioni spettanti. In via puramente orientativa, per un lavoratore singolo senza detrazioni specifiche, il netto è circa il 75-78% del lordo mensile ai livelli intermedi.

    Casi pratici

    Tizio – Bidello di nuova assunzione (livello I)
    Tizio è assunto come ausiliare scolastico in settembre 2025. Il suo minimo tabellare mensile lordo è 1.280,91 euro. Essendo stato assunto dopo il 31 dicembre 2023, non ha diritto al salario di anzianità (art. 24). Dal 1° gennaio 2026 il suo minimo sale automaticamente a 1.322,51 euro (+41,60 euro/mese). A dicembre riceverà la tredicesima pari a una mensilità della retribuzione in vigore al momento dell’erogazione, frazionata per i mesi lavorati nell’anno scolastico.
    Caia – Docente di scuola secondaria (livello VI) con anzianità
    Caia insegna matematica in un liceo privato laico dal settembre 2022: al 1° gennaio 2025 aveva più di due anni di servizio ininterrotto e rientra nella fascia di assunzione 2020-2023 dell’art. 24. Dal 2026 percepisce: minimo tabellare 1.589,64 euro + salario di anzianità 20,00 euro = 1.609,64 euro lordi mensili, oltre alla tredicesima. Se il datore le ha riconosciuto anche un superminimo non assorbibile di 50 euro, arriva a 1.659,64 euro lordi.
    Sempronio – Preside di scuola secondaria (livello VIII B)
    Sempronio è preside di un istituto superiore privato laico. Dal 1° gennaio 2026 il suo minimo è 1.785,91 euro mensili lordi. Avendo oltre dieci anni di servizio, percepisce anche il salario di anzianità nella misura prevista per la sua data di assunzione (35 euro se assunto tra il 2014 e il 31 agosto 2020, 45 euro se nel 2012-2013, fino a 90 euro se prima del 2002). Eventuali indennità aziendali o superminimi si aggiungono al minimo.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un docente di scuola secondaria con il CCNL Aninsei nel 2026?
    Un docente inquadrato al livello VI percepisce un minimo tabellare di 1.589,64 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2026, più 20 euro di salario di anzianità (se ha almeno 2 anni di servizio continuativo) e la tredicesima a dicembre.
    Quali sono gli aumenti previsti dal rinnovo 2024-2027?
    Il rinnovo prevede aumenti calibrati sul livello VI: +50 euro dal 1° gennaio 2025, ulteriori +50 euro dal 1° gennaio 2026 e +30 euro dal 1° gennaio 2027 (totale +130 euro). Agli altri livelli gli importi sono proporzionali. È stato corrisposto anche un una tantum di 100 euro entro novembre 2024.
    Il CCNL Aninsei è diverso dal CCNL Agidae?
    Sì. Il CCNL Aninsei riguarda le scuole private laiche (non religiose) associate ad Aninsei-Confindustria Federvarie. Il CCNL Agidae è il contratto delle scuole cattoliche e religiose. Hanno strutture di livelli, minimi e istituti differenti: non sono intercambiabili.
    I livelli V e VI hanno lo stesso stipendio?
    Sì, dal 1° gennaio 2026 sia il livello V (docenti scuola primaria) sia il livello VI (docenti scuola secondaria) hanno un minimo tabellare di 1.589,64 euro mensili. Lo prevede la tabella del rinnovo, che assegna ai due livelli lo stesso importo in tutte e tre le tranche.
    Il salario di anzianità si accumula nel tempo o è fisso?
    Dal 1° gennaio 2025 spettano 20 euro mensili a chi ha almeno due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto. Per chi è stato assunto in passato l’importo varia secondo l’anno di assunzione, come da tabella del rinnovo.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento al di sotto del minimo tabellare è inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi alla Uil-Scuola Rua o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una verifica, e in subordine al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive, comprensive di interessi e rivalutazione.

    Fonti: Rinnovo CCNL Aninsei 2024-2027: tabella e salario di anzianità (FiscoeTasse). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, con vigenza 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua (sindacato firmatario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Aninsei è l’associazione datoriale di riferimento.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): preavviso e licenziamento

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: preavviso, licenziamento e dimissioni

    Il preavviso è il termine che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione del rapporto di lavoro. Nel CCNL Concia la sua durata dipende dal livello di inquadramento e dall’anzianità aziendale. Chi viola il preavviso deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.

    In sintesi

    Il CCNL Concia fissa i termini di preavviso in funzione del livello e dell’anzianità aziendale. Per gli operai i termini vanno da 8 a 30 giorni; per gli impiegati da 30 a 90 giorni indicativi. In caso di mancato preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Norma legge
    Art. 2118 c.c.; L. 604/1966; D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti)

    Tabella riepilogativa

    Termini indicativi di preavviso – CCNL Concia
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità oltre 5 anni Note
    F1, E3, E2, E1 (operai di base) 8 giorni 15 giorni Decorrenza: giorno della comunicazione
    D2, D1 (operai qualificati) 15 giorni 20 giorni Il preavviso non coincide con le ferie
    C2, C1 (operai specializzati) 20 giorni 30 giorni —
    B2, B1 (impiegati) 30 giorni 45 giorni —
    A (quadri) 45 giorni 90 giorni Termini più elevati per le funzioni direttive

    Avvertenza: i termini sopra riportati sono orientativi sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto manifatturiero tessile-concia. I termini esatti – che possono differire – sono fissati nel testo integrale del CCNL Concia. Per la verifica puntuale, consultare il contratto o rivolgersi al sindacato.

    Come si calcola e decorre il preavviso

    Il preavviso è espresso in giorni di calendario e la sua decorrenza inizia dal giorno in cui viene comunicata la risoluzione del rapporto. Il CCNL Concia precisa che:

    • Il preavviso non può coincidere con il periodo di ferie: se la comunicazione di licenziamento o dimissioni arriva mentre il lavoratore è in ferie, il preavviso comincia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al rientro dalle ferie.
    • La malattia intervenuta durante il preavviso può sospendere o meno il decorso del preavviso a seconda di quanto stabilisce il testo contrattuale: verificare la norma esatta.
    • Il datore e il lavoratore possono concordare di ridurre o eliminare il preavviso di comune accordo.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alle retribuzioni che avrebbe percepito il lavoratore nel periodo di preavviso non lavorato.

    La base di calcolo è la retribuzione di fatto, comprensiva di minimo tabellare, ERC, scatti di anzianità e superminimo individuale. Esempio: un operaio D2 con retribuzione mensile di 2.077 € e preavviso di 20 giorni ha diritto a un’indennità sostitutiva di 2.077 € ÷ 30 × 20 = 1.384,67 € lordi.

    Tipologie di licenziamento nel CCNL Concia

    Il CCNL Concia non modifica la tipologia dei licenziamenti fissata dalla legge, ma stabilisce le procedure e le tutele applicabili:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): il comporto del lavoratore è così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nessun preavviso. Il CCNL elenca i comportamenti che costituiscono giusta causa (es. furto, violenze, insubordinazione grave).
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Richiede preavviso e procedura disciplinare preventiva (L. 300/1970, art. 7).
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni economico-organizzative (ristrutturazione, soppressione del posto) o superamento del comporto. Richiede preavviso e, per le imprese con più di 15 dipendenti, la comunicazione preventiva all’ITL.

    Dimissioni: come si danno e tutele

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro (procedura obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 151/2015) entro 7 giorni dalla data di risoluzione indicata nella comunicazione. Eccezioni: periodo di prova e maternità/paternità nei primi 12 mesi di vita del bambino (in quest’ultimo caso le dimissioni richiedono la convalida ispettoriale).

    Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) consentono al lavoratore di recedere senza preavviso quando il comportamento del datore è talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità di disoccupazione NASpI, se ne ricorrono i requisiti.

    Casi pratici

    Tizio – licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Tizio è operaio D2 in una conceria di Solofra che decide di chiudere il reparto riviera esternalizzando la fase di bagnatura. Il suo posto di lavoro è soppresso. L’azienda lo licenzia per giustificato motivo oggettivo, con preavviso di 20 giorni e TFR. Se l’azienda ha più di 15 dipendenti, deve inviare la comunicazione preventiva all’ITL. Tizio ha diritto anche alla NASpI se ne ha i requisiti.
    Caia – dimissioni durante il preavviso
    Caia, impiegata B1 con 7 anni di anzianità, dà le dimissioni il 1° giugno con preavviso di 45 giorni (anzianità oltre 5 anni). L’azienda la dispensa dal lavorare durante il preavviso (patto di non lavorazione): le deve comunque pagare le retribuzioni dei 45 giorni e liquidare il TFR maturato.
    Sempronio – licenziamento disciplinare
    Sempronio è sorpreso a sottrarre materia prima dal magazzino. L’azienda avvia il procedimento disciplinare (contestazione scritta, termine di 5 giorni per risposta, audizione facoltativa). Alla luce della gravità del fatto, il datore irroga il licenziamento per giusta causa senza preavviso. Sempronio impugna il licenziamento: il CCNL e la legge stabiliscono che l’istruttoria disciplinare deve rispettare le garanzie procedurali dell’art. 7 Statuto dei Lavoratori.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un operaio E che si dimette nel CCNL Concia?
    Per gli operai ai livelli inferiori (E1, E2, E3, F1) con anzianità breve, il preavviso è indicativamente di 8-15 giorni. I termini esatti sono fissati nel testo integrale del CCNL. Il preavviso decorre dal giorno della comunicazione scritta.
    Cosa succede se l’azienda non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla retribuzione di fatto per i giorni di preavviso non lavorati. È un diritto irrinunciabile del lavoratore.
    Il lavoratore può dimettersi senza preavviso per giusta causa?
    Sì, se il comportamento del datore costituisce giusta causa (mancato pagamento, molestie, demansionamento illegittimo), il lavoratore può recedere con effetto immediato e ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alla NASpI.
    Il licenziamento per superamento del comporto richiede preavviso?
    Sì, è un licenziamento per giustificato motivo oggettivo: richiede il rispetto del preavviso (o il pagamento dell’indennità sostitutiva) e la liquidazione del TFR. Non è un licenziamento per giusta causa.
    Il preavviso non può coincidere con le ferie?
    Corretto. Il preavviso non si può sovrapporre al periodo di ferie già concordato: la decorrenza si sospende durante le ferie e riprende al rientro. Ciò vale sia per il licenziamento sia per le dimissioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi (nessuna quattordicesima) e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. I termini di preavviso indicati sono orientativi: per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): preavviso e licenziamento

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: preavviso e licenziamento

    Il preavviso nel CCNL Chimico-Farmaceutico dipende dalla categoria di inquadramento e dall’anzianità di servizio: va da un mese per le figure esecutive (categoria F) fino a quattro mesi per i quadri con lunga esperienza. Conoscere i propri diritti al momento della cessazione del rapporto è fondamentale sia per il lavoratore che per il datore.

    In sintesi

    Il preavviso varia da 1 mese (categoria F, fino a 5 anni) a 4 mesi (categorie A-B, oltre 10 anni). In caso di dimissioni i termini si dimezzano. Il mancato rispetto del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva. Le tutele contro il licenziamento ingiustificato seguono la legge (D.Lgs. 23/2015 o L. 604/1966 secondo l’anzianità).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Preavviso per categoria e anzianità — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Categoria Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni Dimissioni
    A – B (Quadri e impiegati) 2 mesi 3 mesi 4 mesi Dimezzato
    C – D (Impiegati) 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi Dimezzato
    E – F (Impiegati) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi Dimezzato

    La tabella vale per quadri e impiegati. Per gli operai il preavviso è di 15 giorni; per gli intermedi è di 1 mese, 1,5 mesi e 2 mesi (categoria D) oppure mezzo mese, 1 mese e 1,5 mesi (categoria E) per anzianità fino a 5 anni, da 5 a 10 e oltre 10. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni, i termini si dimezzano rispetto al licenziamento. Fonte: scheda CCNL Chimici Farmaceutici (Industria) di Unicolavoro, confrontata con la sintesi CISL Bergamo. L’ipotesi di rinnovo del 15 aprile 2025 non tocca il preavviso: i termini restano quelli della tabella. È possibile concordare per iscritto un preavviso superiore o un esonero dal preavviso con corresponsione dell’indennità sostitutiva.

    Come si calcola il preavviso: regole pratiche

    Il preavviso inizia a decorrere dalla data di comunicazione del licenziamento o delle dimissioni. Deve essere comunicato per iscritto (lettera raccomandata, PEC o comunicazione scritta consegnata a mano con ricevuta). Il CCNL prevede che i termini decorrano dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

    Durante il preavviso:

    • Il rapporto di lavoro è pienamente in essere: il lavoratore presta l’attività e percepisce la retribuzione normalmente;
    • Maturano ferie, TFR e anzianità;
    • Il lavoratore licenziato può essere esonerato dal lavoro durante il preavviso («preavviso lavorato vs. pagato»): in tal caso il datore corrisponde l’indennità sostitutiva per il periodo non lavorato;
    • Il lavoratore che si dimette può essere esentato dalla prestazione se il datore lo accetta, con cessazione anticipata concordata.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    La parte che manca al preavviso (non rispettandolo) deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari all’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato. La «retribuzione globale di fatto» include:

    • Minimo contrattuale + IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) + EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Superminimi individuali;
    • Indennità di turno (se previste in via continuativa).

    Non include gli straordinari o i premi variabili occasionali. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF ordinaria e concorre alla base di calcolo del TFR finale.

    Il licenziamento: tipologie e tutele di legge

    Le tutele contro il licenziamento ingiustificato sono disciplinate dalla legge, non dal CCNL (che fissa solo il preavviso). Le principali tipologie di licenziamento:

    • Per giusta causa: mancanza grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoria; non richiede preavviso; soggetto a procedimento disciplinare (contestazione scritta, risposta entro 5 giorni, eventuale sanzione);
    • Per giustificato motivo soggettivo: inadempimento non grave ma significativo, con preavviso; soggetto a procedimento disciplinare;
    • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, produttive o economiche; richiede preavviso e, per imprese con più di 15 dipendenti, la preventiva comunicazione alla DTL per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
    • Collettivo: riduzione del personale per motivi economici che coinvolge più lavoratori; soggetto a procedura sindacale ai sensi della L. 223/1991.

    Le sanzioni per licenziamento illegittimo dipendono dalla dimensione aziendale e dall’anzianità del lavoratore (D.Lgs. 23/2015 per assunti dopo il 7 marzo 2015; L. 604/1966 + Statuto dei Lavoratori per assunti prima).

    Dimissioni: la procedura telematica obbligatoria

    Le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato devono essere comunicate tramite il portale del Ministero del Lavoro (procedure telematiche obbligatorie, introdotte dal D.Lgs. 151/2015, art. 26), pena la nullità delle dimissioni stesse. La procedura si esegue accedendo al portale con SPID o CIE oppure tramite il patronato, il CAF o il sindacato. Le dimissioni in bianco sono vietate e nulle.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore (E1) con 3 anni: licenziamento e preavviso
    Tizio (E1, 3 anni di anzianità) riceve lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 ottobre 2025. Il suo preavviso è di 1 mese. Il rapporto cessa il 5 novembre 2025. Il datore lo esonera dal lavoro durante il mese: Tizio riceve la busta paga di ottobre più l’indennità sostitutiva di novembre (pari a una mensilità della retribuzione globale). Il TFR viene liquidato con il saldo finale a novembre.
    Caia — Product Manager (B1) con 8 anni: dimissioni e preavviso ridotto
    Caia (B1, 8 anni di anzianità) decide di dimettersi per accettare un’offerta da un’altra azienda. Il preavviso per licenziamento nelle sue condizioni è di 3 mesi; in caso di dimissioni si dimezza a 1 mese e mezzo. Caia comunica le dimissioni il 1° settembre 2025 tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro: il rapporto cessa il 15 ottobre 2025. Il nuovo datore può concordare con lei l’inizio anticipato in cambio del pagamento dell’indennità sostitutiva del residuo preavviso.
    Sempronio — Quadro (A1) con 12 anni: licenziamento per giusta causa impugnato
    Sempronio (A1, 12 anni) viene licenziato per giusta causa senza preavviso il 20 novembre 2025. Ritiene la sanzione sproporzionata rispetto alla mancanza contestata. Ha 60 giorni per impugnare il licenziamento per iscritto (entro il 19 gennaio 2026); poi altri 180 giorni per depositare il ricorso al Giudice del Lavoro o avviare la conciliazione. Si rivolge al sindacato Femca-Cisl per valutare le opzioni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da un’azienda farmaceutica?
    In caso di dimissioni i termini si dimezzano rispetto al licenziamento. Per la categoria E-F con meno di 5 anni: 0,5 mesi (15 giorni); per A-B con più di 10 anni: 2 mesi. Gli altri valori si ricavano dalla tabella qui sopra.
    Il datore puè non rispettare il preavviso?
    Sì, ma solo per giusta causa (recesso immediato) oppure esonerando il lavoratore dalla prestazione e pagando l’indennità sostitutiva equivalente alle retribuzioni del periodo di preavviso.
    Come si impugna un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata, PEC o lettera consegnata a mano). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al giudice del lavoro o avviata la conciliazione. I sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) offrono assistenza gratuita.
    L’anzianità include il periodo di apprendistato?
    Sì: l’anzianità ai fini del preavviso comprende il periodo di apprendistato svolto presso lo stesso datore di lavoro, nonché il periodo di prova se superato.
    Cosa si intende per indennità sostitutiva del preavviso?
    È la somma dovuta dalla parte che non rispetta il preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. È soggetta a tassazione IRPEF e contribuzione previdenziale, e concorre al TFR finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Le tutele contro il licenziamento ingiustificato dipendono dalla normativa di legge applicabile (D.Lgs. 23/2015 o L. 604/1966) in funzione della data di assunzione e della dimensione aziendale: per valutazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: preavviso e licenziamento per livello

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Preavviso e licenziamento: termini per livello, indennità sostitutiva e regole di recesso

    Il preavviso è l’istituto che garantisce a entrambe le parti un congruo periodo di transizione prima che il rapporto di lavoro si sciolga. Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento i termini dipendono dalla qualifica (operai o impiegati), dalla categoria per gli impiegati e dall’anzianità di servizio: conoscerli è fondamentale sia per il lavoratore che per l’azienda.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento il preavviso dipende dall’anzianità e dalla qualifica: per gli operai 6, 8 o 10 giornate lavorative (art. 83), per gli impiegati da 1 a 4 mesi secondo la categoria (art. 96). I termini valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni. La parte che recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento normativo
    Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; D.lgs. 23/2015; L. 300/1970
    Preavviso: simmetria
    Gli stessi termini si applicano sia al licenziamento sia alle dimissioni (art. 96 per gli impiegati; per gli operai dal rinnovo del 2022, art. 83)

    Tabelle dei termini di preavviso

    Preavviso degli operai (art. 83) – giornate lavorative
    Anzianità di servizio Preavviso
    Fino a 5 anni 6 giornate lavorative
    Oltre 5 e fino a 10 anni 8 giornate lavorative
    Oltre 10 anni 10 giornate lavorative
    Preavviso degli impiegati (art. 96)
    Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    A e AS 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    B1 e C1 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    D1 e E1 1 mese 1,5 mesi 2 mesi

    Per gli operai il preavviso può avere inizio in qualunque giorno; per gli impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per i quadri il contratto rinvia alle norme degli impiegati con funzioni direttive (art. 7) e la tabella dell’art. 96 non li indica separatamente. Per gli operai il testo del 2020 riduceva alla metà il preavviso in caso di dimissioni; l’ipotesi di rinnovo del 31 maggio 2022 ha soppresso questa riduzione. Il periodo di preavviso è computato agli effetti dell’anzianità e non può coincidere con le ferie.

    Funzione e natura giuridica del preavviso

    Il preavviso è disciplinato dall’art. 2118 del Codice civile, che impone a ciascuna parte il rispetto di un congruo periodo di comunicazione prima di esercitare il diritto di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La ratio è tutelare entrambe le parti: il lavoratore ha il tempo di cercare una nuova occupazione; il datore ha il tempo di trovare un sostituto o riorganizzare il lavoro.

    Durante il periodo di preavviso lavorato:

    • il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti: maturano ferie, scatti di anzianità, TFR, tredicesima/quattordicesima e contributi previdenziali;
    • il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e deve rendere la prestazione lavorativa nelle modalità ordinarie;
    • il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, fermo restando il pagamento della retribuzione per l’intero periodo.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Quando una delle parti esercita il recesso senza rispettare il termine di preavviso (o con un preavviso inferiore), deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni che sarebbero maturate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, comma 2, c.c.).

    La base di calcolo dell’indennità sostitutiva comprende la retribuzione globale di fatto (art. 83 e art. 96): minimo tabellare, contingenza/elemento distinto, scatti di anzianità e tutte le voci fisse o continuative. Non si includono lo straordinario e le voci meramente occasionali. Per gli impiegati la parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto, all’inizio o nel corso del preavviso, senza che ne derivi obbligo di indennizzo, e il datore concede permessi per la ricerca di una nuova occupazione. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF ordinaria (non è TFR).

    Licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa

    Il quadro legale distingue tra:

    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento contrattuale del lavoratore): richiede il rispetto del preavviso e il procedimento disciplinare preventivo ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, termine di 5 giorni per la difesa, eventuale audizione.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche, produttive, organizzative): richiede il preavviso e, per le imprese sopra i 15 dipendenti, la procedura di conciliazione preventiva in sede di Ispettorato del Lavoro (art. 7, L. 604/1966).
    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c., comportamento gravissimo che non consente la prosecuzione del rapporto neppure provvisoria): non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»). Il datore deve tuttavia dimostrare la sussistenza della giusta causa; se non la dimostra, il licenziamento è illegittimo.

    Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto, a seconda dell’anzianità, delle dimensioni aziendali e delle norme applicabili (L. 604/1966; art. 18 Stat. Lav.; D.lgs. 23/2015), alla reintegrazione o a un’indennità risarcitoria.

    Dimissioni: comunicazione e revoca

    Le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate in forma scritta tramite la procedura telematica obbligatoria prevista dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 (c.d. dimissioni telematiche), attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite CAF e consulenti del lavoro abilitati. Le dimissioni rassegnate in forma diversa sono prive di effetto (ad eccezione di quelle rese durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del figlio, che richiedono la convalida dell’Ispettorato del Lavoro).

    Le dimissioni sono revocabili entro 7 giorni dalla comunicazione, attraverso lo stesso canale telematico. Scaduto questo termine, le dimissioni sono irrevocabili, salvo accordo con il datore.

    Ferie e cause di assenza durante il preavviso

    Il contratto stabilisce che il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie (artt. 81, 88 e 96) e che è computato agli effetti dell’anzianità. Per malattia, infortunio e maternità durante il preavviso il CCNL non detta una regola specifica: valgono i principi generali e le tutele di legge (D.lgs. 151/2001 contro il licenziamento), che vanno verificati sul caso concreto e non possono essere dati per scontati.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio, dimissioni senza rispettare il preavviso
    Tizio, operaio di categoria D2 con 3 anni di anzianità, comunica telematicamente le dimissioni il 10 marzo e abbandona il lavoro il giorno dopo, senza rispettare le 6 giornate lavorative di preavviso previste dall’art. 83 per chi ha fino a 5 anni di anzianità. L’azienda può chiedere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso non prestati.
    Caia – Impiegata categoria A, licenziamento per GMO
    Caia, impiegata tecnica di categoria A con 8 anni di anzianità, è licenziata per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto per riorganizzazione). Per la sua categoria e anzianità l’art. 96 prevede 3 mesi di preavviso, da far decorrere dalla metà o dalla fine del mese; in alternativa l’azienda corrisponde l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di 3 mesi. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 non si applica la conciliazione preventiva presso l’Ispettorato.
    Sempronio – Impiegato categoria D1, dimissioni
    Sempronio, impiegato di categoria D1 con 12 anni di anzianità, si dimette: il preavviso è di 2 mesi (art. 96), che decorrono dal 16 del mese in cui consegna le dimissioni se lo fa nella prima metà del mese.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta a un operaio?
    6 giornate lavorative fino a 5 anni di anzianità, 8 oltre i 5 e fino a 10 anni, 10 oltre i 10 anni (art. 83). Il preavviso può avere inizio in qualunque giorno.
    Quanto preavviso spetta a un impiegato?
    Da 1 a 4 mesi: categorie A e AS 2, 3 o 4 mesi; B1 e C1 1,5, 2 o 2,5 mesi; D1 e E1 1, 1,5 o 2 mesi, rispettivamente fino a 5 anni, da 5 a 10 anni e oltre 10 anni di anzianità (art. 96).
    I termini di preavviso sono uguali per dimissioni e licenziamento?
    Per gli impiegati sì: l’art. 96 si applica a entrambe le parti. Per gli operai il testo del 2020 dimezzava il preavviso delle dimissioni, ma l’ipotesi di rinnovo del 31 maggio 2022 ha soppresso la riduzione.
    Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
    La parte che non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari alla retribuzione del periodo non dato. È soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF ordinaria.
    Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è senza preavviso, ma il datore deve dimostrare la giusta causa e rispettare il procedimento disciplinare preventivo (art. 7 Stat. Lav.).
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    Si calcola sulla retribuzione globale di fatto (minimi, contingenza, scatti, voci fisse) per il periodo di preavviso non dato. Non si include lo straordinario. È tassata come reddito ordinario, non come TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). I termini di preavviso sono quelli degli artt. 83 e 96 del CCNL (testo 12 febbraio 2020 e ipotesi di rinnovo del 31 maggio 2022). Per situazioni specifiche rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: preavviso e licenziamento

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: preavviso e licenziamento

    Termini di preavviso per livello e anzianità, indennità sostitutiva, giusta causa e licenziamento per giustificato motivo nel contratto collettivo dei lavoratori dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi.

    In sintesi

    Il CCNL Lavoratori dello Sport prevede preavvisi da 15 giorni di calendario (6° livello, fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e 1° livello, oltre 10 anni). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese. In caso di giusta causa il recesso è immediato, senza preavviso. La mancata osservanza del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Riferimento CCNL
    Artt. 126-136 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
    Decorrenza preavviso
    Dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese
    Giusta causa
    Recesso immediato senza preavviso (art. 127 CCNL; art. 2119 c.c.)
    Licenziamento per iscritto
    Obbligatorio, a mezzo raccomandata AR o PEC (art. 128 CCNL)

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Termini di preavviso in giorni di calendario – art. 129 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
    Livello Fino a 5 anni di servizio Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Decorrenza: il preavviso decorre sempre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, indipendentemente dalla data in cui è comunicato. Se la comunicazione di recesso è del 5 marzo, il preavviso inizia il 16 marzo e termina il giorno corrispondente calcolato in giorni di calendario. I giorni sono di calendario, non lavorativi.

    Come funziona il preavviso nel CCNL sport

    Il preavviso è lo strumento che consente al lavoratore (in caso di dimissioni) o al datore (in caso di licenziamento) di comunicare all’altra parte la cessazione del rapporto con un congruo anticipo. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi contrattuali.

    Il CCNL (art. 126) prevede che il recesso avvenga con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La comunicazione verbale non è sufficiente: senza forma scritta il licenziamento è inefficace.

    Il licenziamento: cause e procedura

    Il licenziamento può avvenire per:

    • Giusta causa (art. 127 CCNL; art. 2119 c.c.): causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Esempi: appropriazione di beni aziendali, diffusione di sostanze dopanti, diverbio litigioso con violenza fisica, irregolari presenze dolose. In questo caso il recesso è immediato, senza preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo (art. 128 CCNL): notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo (art. 128 CCNL): ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (es. riduzione del personale). Richiede preavviso.
    • Superamento del comporto per malattia (art. 102 CCNL): con preavviso scritto di 30 giorni prima della scadenza.

    Il lavoratore può chiedere i motivi del licenziamento entro 8 giorni dalla comunicazione; il datore deve rispondere entro 5 giorni (art. 128 CCNL).

    Le dimissioni

    In caso di dimissioni (art. 136 CCNL), il lavoratore deve rispettare i medesimi termini di preavviso previsti per il licenziamento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore ha facoltà di trattenere dalle competenze nette un importo equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato.

    Il datore può rinunciare al preavviso, facendo cessare subito il rapporto; se è il datore a volere la cessazione anticipata durante il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva per il periodo residuo.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore (3° livello) che si dimette dopo 4 anni

    Tizio ha 4 anni di anzianità e è al 3° livello. Decide di dimettersi comunicando il recesso il 10 aprile. Il preavviso decorre dal 16 aprile (non dal 10) ed è di 30 giorni di calendario. Il rapporto cessa quindi il 16 maggio. Se Tizio non rispetta il preavviso e cessa subito il lavoro, il datore può trattenere l’importo corrispondente a 30 giorni di retribuzione di fatto dalle competenze finali.

    Caia — Receptionist licenziata per giustificato motivo oggettivo

    La palestra riduce il personale di front-desk e licenzia Caia (5° livello, 7 anni di servizio). Il preavviso è di 30 giorni di calendario (fascia 5-10 anni). Il datore può optare per esonerare Caia dal lavorare durante il preavviso e corrisponderle l’indennità sostitutiva (30 giorni di retribuzione di fatto + ratei tredicesima). Caia matura anche il TFR per l’intero periodo lavorato, compreso il preavviso.

    Sempronio — Responsabile tecnico licenziato in tronco

    Sempronio (1° livello) viene scoperto a vendere integratori dopanti ai clienti della palestra. Il datore lo licenzia in tronco per giusta causa (art. 127 CCNL: diffusione e vendita di sostanze dopanti vietate dalla legge). Il recesso è immediato senza preavviso. Sempronio ha comunque diritto al TFR maturato e ai ratei di tredicesima, ma non all’indennità di mancato preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso per un istruttore (3° livello) con 3 anni di servizio?
    30 giorni di calendario (fascia fino a 5 anni, 2°-3° livello, art. 129 CCNL). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese.
    Il datore di lavoro può licenziare senza preavviso?
    Sì, solo per giusta causa (art. 127 CCNL), ovvero in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con indicazione dei motivi.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Deve corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione di fatto per il periodo di preavviso non goduto, comprensiva dei ratei di tredicesima (art. 130 CCNL).
    Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI?
    Sì, le dimissioni per giusta causa (comportamento grave del datore) consentono l’accesso alla NASpI ai sensi della legge (non del CCNL). Inoltre, il CCNL prevede che il lavoratore dimissionario per giusta causa abbia diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore.
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È pari alla retribuzione di fatto per il numero di giorni di preavviso non rispettati, comprensiva dei ratei di tredicesima (art. 130 CCNL). Non include straordinario e rimborsi spese.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL ANPAS Misericordie: preavviso e licenziamento

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: preavviso e licenziamento

    Quanto preavviso si deve dare o ricevere con il CCNL ANPAS-Misericordie? Il contratto lo fissa per categoria e anzianità, in giorni di calendario, sia per il licenziamento sia per le dimissioni.

    In sintesi

    Il preavviso va da 10 giorni (categoria A, fino a 5 anni) a 150 giorni (categoria F, oltre 10 anni). Le categorie B e C, dove sono autisti soccorritori e OSS, hanno 30, 30 e 45 giorni. Chi non lo rispetta paga un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Preavviso
    art. 62

    Tabella dei preavvisi (art. 62)

    Termini di preavviso in giorni di calendario – licenziamento e dimissioni
    Anzianità di servizio A B-C D E F
    Fino a 5 anni 10 30 30 30 90
    Fino a 10 anni 15 30 60 60 120
    Oltre 10 anni 20 45 60 90 150
    • I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni (art. 62, comma 1).
    • Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie da B a F il preavviso è di 30 giorni (comma 4).
    • I termini decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di recesso; per i soli impiegati decorrono dal 1° o dal 16° del mese (comma 5).

    Sono i termini dell’art. 62 del contratto unificato 2020-2022, non di un contratto precedente. L’autista soccorritore e l’OSS sono in categoria C: 30, 30 e 45 giorni.

    Cos’è il preavviso e a cosa serve

    Il preavviso è il periodo tra la comunicazione del recesso e la fine effettiva del rapporto. Nel frattempo il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene pagato.

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato (art. 62, comma 2). In caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se pagato con l’indennità, conta nell’anzianità di servizio, salvo il caso di sopravvenuta inabilità (comma 3). L’indennità sostitutiva del preavviso rientra tra le voci del TFR (art. 64, comma 4).

    Licenziamento e dimissioni

    Il rapporto si risolve per licenziamento secondo le leggi vigenti per i rapporti di diritto privato, per dimissioni o per morte del lavoratore (art. 63). In generale:

    • Giusta causa: un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno per il periodo di preavviso; il preavviso non è dovuto.
    • Giustificato motivo (soggettivo o oggettivo): il preavviso contrattuale è dovuto.
    • Superamento del comporto: la conservazione del posto in caso di malattia è di 18 mesi complessivi in un triennio (art. 43).

    Le dimissioni volontarie si presentano con la procedura telematica del Ministero del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – autista soccorritore con 12 anni di servizio che si dimette
    Tizio è soccorritore autista, categoria C, con 12 anni di anzianità: il preavviso è di 45 giorni di calendario. Il termine decorre dal giorno successivo alla comunicazione (per chi ha la categoria legale di impiegato, dal 1° o dal 16° del mese). Se non lo rispetta, deve all’ente l’indennità per i giorni mancanti.
    Caia – infermiera licenziata per soppressione del posto
    Caia è infermiera, categoria D, con 7 anni di anzianità: le spettano 60 giorni di preavviso. Se l’ente non vuole farla lavorare in quel periodo, le paga l’indennità sostitutiva, che conta anche per il TFR.
    Sempronio – addetto alle pulizie al primo impiego
    Sempronio è in categoria A da 3 anni: il preavviso è di 10 giorni. Con 8 anni sarebbe di 15 giorni, oltre i 10 anni di 20 giorni.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): preavviso e licenziamento

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione

    Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.

    In sintesi

    Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato il preavviso va da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità (art. 36 CCNL); chi ha un contratto a termine non dà preavviso ma paga una penalità se si dimette prima della scadenza (art. 38).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi)
    3 giorni (in vigore dal 1° settembre 2025)
    Indennità per mancato preavviso di proroga
    20 euro per ogni giorno di preavviso mancante (art. 22, comma 8)
    Preavviso a tempo indeterminato
    Da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo A, B, C e anzianità (art. 36)
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 22, 36, 38, 41, 45 e 46

    La fine naturale della missione a termine

    Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.

    La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.

    L’indennità per mancato preavviso di proroga

    Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.

    Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.

    Fine anticipata della missione e conseguenze

    La cessazione anticipata della missione – prima della scadenza contrattuale – è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:

    • Interruzione della missione da parte dell’Agenzia: se non dipende dal mancato superamento della prova o da una giusta causa, l’Agenzia deve comunque corrispondere il trattamento economico originariamente previsto e può proporre al lavoratore un’altra missione nella stessa area professionale o un intervento formativo (art. 45).
    • Recesso anticipato da parte del lavoratore a termine: non c’è preavviso, ma una penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua, fino a un massimo di 7 giorni (gruppo C), 10 (gruppo B) o 20 (gruppo A); non si applica nei primi 15 giorni del rapporto né se il lavoratore avvisa con un anticipo pari ai giorni di penalità (art. 38).

    Tabella riepilogativa

    Regime del preavviso e della fine missione – CCNL Somministrazione
    Tipo di fine rapporto Regola applicabile Indennità/conseguenza
    Scadenza naturale missione a termine Nessun preavviso richiesto Nessuna indennità aggiuntiva
    Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) 20 € welfare per ogni giorno mancante
    Interruzione anticipata da parte dell’Agenzia (senza prova non superata o giusta causa) Trattamento economico originario integrale; possibile altra missione nella stessa area o formazione (art. 45) Retribuzione fino alla scadenza prevista
    Dimissioni del lavoratore a termine durante la missione Nessun preavviso; penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua (art. 38) Penalità fino a 7, 10 o 20 giorni secondo il gruppo C, B, A
    Licenziamento o dimissioni a tempo indeterminato Preavviso da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità (art. 36), 10 giorni in procedura di ricollocazione TFR + indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato (art. 37)
    Superamento comporto malattia (180 giorni) Recesso datoriale con preavviso dell’art. 36; il posto è conservato per 180 giorni nell’anno solare, prorogabili di 120 su richiesta senza retribuzione (art. 41) TFR + indennità sostitutiva preavviso

    Nota: per i contratti a tempo indeterminato il preavviso è fissato dal CCNL delle agenzie e non da quello dell’utilizzatore, come nella tabella seguente.

    Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato, in giorni di calendario (art. 36 CCNL 21 luglio 2025)
    Anzianità di servizio Gruppo A Gruppo B Gruppo C
    Fino a 5 anni 60 30 20
    Oltre 5 e fino a 10 anni 90 45 30
    Oltre 10 anni 120 60 45

    Il gruppo A comprende dirigenti, quadri e impiegati direttivi, il gruppo B i lavoratori di concetto e gli operai specializzati, il gruppo C i lavoratori qualificati e d’ordine (art. 27). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese; per chi è in procedura di ricollocazione (art. 25) è di 10 giorni. Se il datore non lo rispetta, spetta un’indennità pari alla media giornaliera di retribuzioni e indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi (divisore 365) per i giorni di preavviso (art. 37).

    Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili

    I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela – reintegra o indennità risarcitoria – dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.

    Casi pratici

    Tizio – Proroga comunicata in ritardo
    Tizio ha un contratto di missione di 8 mesi. Alla scadenza, l’Agenzia comunica la proroga solo il giorno prima (invece dei 3 previsti). Mancano 2 giorni di preavviso: Tizio ha diritto a 40 euro di indennità welfare, che vengono inclusi nel cedolino del mese. La proroga resta valida, ma l’inadempimento sul preavviso è sanzionato economicamente.
    Caia – Dimissioni anticipate durante la missione
    Caia, inquadrata nel gruppo C, decide di dimettersi dalla missione 3 settimane prima della scadenza. Non c’è preavviso, ma la penalità dell’art. 38: 1 giorno ogni 15 di missione residua, quindi 1 giorno (il tetto per il gruppo C è 7). Se avesse comunicato le dimissioni con almeno 1 giorno di anticipo la penalità non sarebbe stata applicata. Il cedolino finale include tutte le competenze ordinarie (ferie non godute, ratei tredicesima, TFR).
    Sempronio – Licenziamento per superamento del comporto
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia, gruppo B, con 6 anni di servizio. Supera i 180 giorni di malattia nell’anno solare e non chiede la proroga di 120 giorni. L’Agenzia comunica il licenziamento per superamento del comporto con il preavviso dell’art. 36: 45 giorni di calendario. Se il preavviso non gli viene concesso, ha diritto all’indennità sostitutiva (art. 37), oltre al TFR maturato e alle competenze finali. Può consultare il sindacato (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl o UILTemp) per valutare eventuali irregolarità nella comunicazione.

    Domande frequenti

    Con quanto anticipo devono comunicarmi la proroga di una missione?
    Per i contratti con durata iniziale o prorogata pari o superiore a 6 mesi, la durata della proroga va comunicata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza (art. 22, comma 7; in vigore dal 1° settembre 2025). Il CCNL non prevede un preavviso per la normale scadenza del termine.
    Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
    Per ogni giorno di preavviso mancante, l’Agenzia deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di «welfare» pari a 20 euro. Questa indennità è in vigore dal 1° settembre 2025.
    Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
    Sì, con le stesse regole dei dipendenti ordinari. Il licenziamento per giustificato motivo richiede il rispetto del preavviso dell’art. 36 del CCNL (da 20 a 120 giorni di calendario secondo gruppo e anzianità). In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele dello Statuto dei Lavoratori e del d.lgs. 23/2015.
    Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
    Sì. Se il contratto è a termine non c’è preavviso, ma una penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua (massimo 7, 10 o 20 giorni secondo il gruppo C, B, A), che non si applica nei primi 15 giorni o se si avvisa con un anticipo pari ai giorni di penalità (art. 38). Se il contratto è a tempo indeterminato vale il preavviso dell’art. 36.
    Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
    Se la missione si interrompe prima della scadenza per ragioni diverse dalla prova non superata o dalla giusta causa, l’Agenzia deve corrispondere il trattamento economico originariamente previsto e può proporre un’altra missione nella stessa area professionale o un intervento formativo (art. 45).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: preavviso e licenziamento

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: preavviso e licenziamento

    I termini di preavviso per livello e anzianità, la decorrenza dal 1° o 16° del mese, l’indennità sostitutiva e le specificità per i contratti stagionali nel settore ortofrutticolo e agrumario.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede preavvisi da 15 giorni (livelli 6-7, anzianità fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e livello 1, oltre 10 anni di servizio). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese. I contratti stagionali a tempo determinato cessano alla scadenza senza preavviso. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Decorrenza preavviso
    Dal 1° o dal 16° di ogni mese

    Tabella riepilogativa dei preavvisi

    Termini di preavviso – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (giorni di calendario)
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Q (Quadro) e livello 1 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    Livelli 2 – 3 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    Livelli 4 – 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    Livelli 6 – 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    I preavvisi si misurano in giorni di calendario (non lavorativi) e decorrono dal 1° o dal 16° del mese in cui avviene la comunicazione. Valori uguali per licenziamento e dimissioni.

    Cosa si intende per preavviso e come funziona

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con un certo anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Ha una funzione di tutela reciproca: consente al lavoratore di cercare una nuova occupazione e al datore di trovare un sostituto prima che il rapporto cessi.

    Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari il preavviso vale sia per il licenziamento (recesso del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore). Non si applica nei casi di:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
    • Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento del datore talmente grave da non permettere la continuazione del rapporto.
    • Contratti a tempo determinato stagionali: il rapporto cessa alla scadenza senza preavviso.

    Decorrenza dal 1° o dal 16° del mese

    Il CCNL stabilisce una regola particolare sulla decorrenza del preavviso: indipendentemente dal giorno in cui viene comunicato il recesso, il preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese, cioè dalla prima di queste date successiva alla comunicazione (art. 94 del CCNL: “hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese”).

    Esempio: comunicazione di licenziamento il 10 settembre per un lavoratore di livello 4 con 4 anni di anzianità. Il preavviso è di 20 giorni e decorre dal 16 settembre. Il rapporto cessa il 5 ottobre.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, pagando l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione per i giorni di preavviso non prestati. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere l’equivalente dalla liquidazione finale.

    Per l’art. 94 del CCNL, in caso di mancato preavviso l’indennità equivale alla retribuzione complessiva di fatto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Se è il dipendente a non rispettare il preavviso, il datore può trattenere la stessa somma dalle competenze nette (art. 92).

    Preavviso e lavoratori stagionali

    I contratti a tempo determinato stagionali non prevedono il preavviso: il rapporto cessa alla data di scadenza indicata nel contratto scritto. Non occorre alcuna comunicazione aggiuntiva. Tuttavia:

    • Se il lavoratore stagionale o a termine si dimette prima della scadenza, il preavviso è pari al periodo di prova dell’art. 38: per gli stagionali 3 giorni di lavoro effettivo per periodi fino a 1 mese, 6 giorni oltre; per il licenziamento degli stagionali l’art. 94 rinvia all’art. 72, che include lo 0,85% di indennità sostitutiva del preavviso nell’indennità del 34,45%.
    • Se il contratto viene risolto anticipatamente dal datore (prima della scadenza) senza giusta causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, oltre alle spettanze maturate.
    • Se il contratto viene risolto anticipatamente dal lavoratore senza giusta causa, il datore può rivalersi per il danno subito.

    Il licenziamento: principi e tutele di legge

    Il licenziamento dei lavoratori a tempo indeterminato del settore è soggetto alle tutele della L. 604/1966 e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), come modificato dalla L. 92/2012 (Fornero) e dal D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act). In sintesi:

    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): notevole inadempimento contrattuale del lavoratore.
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni organizzative, produttive, di mercato (es. chiusura reparto, riduzione personale).
    • Giusta causa: mancanza disciplinare gravissima, senza preavviso.
    • Tutele: reintegra (ex art. 18 per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti) oppure indennizzo economico crescente in base all’anzianità (D.Lgs. 23/2015 per i nuovi assunti).

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni al livello 5 con 7 anni di anzianità
    Tizio lavora da 7 anni come addetto al condizionamento (livello 5). Vuole dimettersi. Il preavviso per i livelli 4-5 con anzianità da 5 a 10 anni è di 30 giorni. Comunica le dimissioni il 20 marzo. Il preavviso decorre dal 1° aprile (prima data utile). Il rapporto cessa il 30 aprile. Tizio ha l’obbligo di presentarsi al lavoro fino a quella data, oppure il datore può concordare l’esonero pagando l’indennità sostitutiva.
    Caia – Licenziamento per GMO, livello 3 con 12 anni di anzianità
    Caia è impiegata al livello 3 da 12 anni. L’azienda chiude il reparto amministrativo per riorganizzazione interna (GMO). Il preavviso è di 60 giorni (livello 2-3, oltre 10 anni). La lettera di licenziamento arriva il 5 novembre; il preavviso decorre dal 16 novembre. Caia lavora fino al 14 gennaio, poi riceve TFR, tredicesima pro rata e indennità sostitutiva delle ferie non godute.
    Sempronio – Fine contratto stagionale senza preavviso
    Sempronio è assunto con contratto stagionale fino al 31 gennaio per la campagna agrumi. Il 31 gennaio il contratto cessa naturalmente senza alcuna comunicazione di preavviso. Il datore gli liquida TFR pro rata, tredicesima e quattordicesima pro rata, e le ferie maturate non godute nell’ultimo cedolino.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un operaio al livello 6 con meno di 5 anni di anzianità?
    15 giorni di calendario, decorrenti dal 1° o dal 16° del mese successivo alla comunicazione.
    Il preavviso si applica anche alle dimissioni?
    Sì, lo stesso obbligo vale per licenziamento e dimissioni. Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione.
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È il compenso pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non prestati, dovuto quando una parte esonera l’altra dall’obbligo di lavorare durante il preavviso.
    Per i lavoratori stagionali esiste il preavviso?
    Non alla scadenza naturale. Se il lavoratore si dimette prima della scadenza, il preavviso è pari al periodo di prova (3 o 6 giorni di lavoro effettivo per gli stagionali). Se il datore risolve anticipatamente senza giusta causa, è dovuto il risarcimento.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) avviene immediatamente, senza preavviso né indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: preavviso e licenziamento

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: preavviso e licenziamento

    Quali sono i termini di preavviso che il datore deve rispettare quando licenzia un operaio lapideo o un impiegato di stabilimento? E quanti giorni deve dare un lavoratore che si dimette? Questa guida risponde con i termini del testo contrattuale 2008, l’ultimo integrale disponibile in fonte aperta.

    In sintesi

    Nel CCNL Lapidei Industria (testo 2008) il preavviso dipende dalla categoria: 1 settimana per gli operai (art. 78); da mezzo mese a 2 mesi per le qualifiche intermedie (art. 89); da 1 a 4 mesi per gli impiegati (art. 98). Chi si dimette deve la metà dei termini degli intermedi e degli impiegati. In caso di mancato preavviso si corrisponde l’indennità sostitutiva. Le tutele contro il licenziamento ingiustificato variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge
    Art. 2118-2119 c.c. · L. 604/1966 · L. 300/1970, art. 18 · D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Termini di preavviso di licenziamento – CCNL Lapidei Industria (testo 2008)
    Categoria Anzianità fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Operai (art. 78) 1 settimana, qualunque anzianità
    Intermedi B e CS (art. 89) 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
    Intermedi C e D (art. 89) mezzo mese 1 mese 1 mese e mezzo
    Impiegati AS e A (art. 98) 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Impiegati B (art. 98) 1 mese e mezzo 2 mesi 3 mesi
    Impiegati C, D ed E (art. 98) 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi

    Fonte: artt. 78, 89 e 98 del testo completo 2008 del CCNL Lapidei Industria (Fillea-CGIL). In caso di dimissioni i termini di intermedi e impiegati sono ridotti alla metà; per gli operai la settimana vale per licenziamento e dimissioni. I termini di disdetta di intermedi e impiegati decorrono dalla metà o dalla fine del mese e la comunicazione è scritta; chi riceve la disdetta può troncare il rapporto senza indennizzo del periodo non compiuto. Per gli operai l’azienda può esonerare dalla prestazione corrispondendo 40/174 della retribuzione mensile per le ore mancanti. Il preavviso non può coincidere con le ferie. I rinnovi successivi al 2008 (2013-2025) non sono disponibili in fonte aperta: potrebbero aver modificato questi termini.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Quando il datore di lavoro non intende far lavorare il dipendente durante il periodo di preavviso (o quando è il lavoratore a non volerlo rispettare in caso di dimissioni), viene corrisposta l’indennità sostitutiva. Il calcolo è il seguente:

    • per gli operai (art. 78) l’azienda che esonera dalla prestazione corrisponde 40/174 della retribuzione mensile per le ore mancanti al compimento della settimana di preavviso;
    • per intermedi e impiegati (artt. 89 e 98) la parte che risolve il rapporto senza rispettare i termini deve all’altra una somma pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso, che l’azienda può trattenere da quanto dovuto al dimissionario.

    Esempio con una retribuzione ipotetica di 2.000 € al mese: un operaio esonerato per l’intera settimana riceve 2.000 × 40 ÷ 174 = 459,77 € lordi; un impiegato di categoria B con 8 anni di anzianità licenziato senza preavviso riceve 2 mesi di retribuzione, cioè 4.000 € lordi. L’indennità sostitutiva è imponibile a fini contributivi e fiscali come la normale retribuzione.

    Le tipologie di licenziamento e le tutele applicabili

    Il licenziamento individuale può essere:

    • Per giusta causa (art. 2119 c.c.): condotta grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente — es. furto, insubordinazione grave, violenza. Non richiede preavviso.
    • Per giustificato motivo soggettivo (l. 604/1966): inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravità rispetto alla giusta causa — es. reiterata inosservanza dell’orario, scarso rendimento con previa contestazione disciplinare.
    • Per giustificato motivo oggettivo (l. 604/1966): ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento — es. soppressione della mansione, crisi aziendale. Richiede preavviso o indennità sostitutiva.
    • Per superamento del comporto di malattia: non è un licenziamento disciplinare; richiede comunque il preavviso contrattuale.

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele variano in base alla data di assunzione e alle dimensioni aziendali:

    • Tutela reale forte (art. 18 Stat. Lav.): per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti. In caso di licenziamento discriminatorio, nullo o ingiustificato in determinate fattispecie: reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento danno (min. 5 mensilità fino all’effettiva reintegra).
    • Tutela indennitaria crescente (d.lgs. 23/2015): per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi. In caso di licenziamento ingiustificato: indennità da 3 a 36 mensilità (2 mensilità per anno di servizio, minimo 6 — salvo modifiche legislative successive alla data di aggiornamento di questa guida).

    Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, a pena di decadenza, con qualsiasi atto scritto che dimostri la volontà di contestarlo (lettera raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato ricorso giudiziale al Tribunale del Lavoro.

    Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (ex art. 26, d.lgs. 151/2015). Il lavoratore compila il modulo online su servizi.lavoro.gov.it con le proprie credenziali SPID o CIE. In caso di difficoltà tecniche, può avvalersi dei Centri per l’Impiego, dei patronati o di altri soggetti abilitati.

    Le dimissioni rassegnate in violazione della procedura telematica non sono efficaci e non sciolgono il rapporto. Il lavoratore che abbandona il lavoro senza rispettare la procedura potrebbe incorrere in procedimento disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un operaio
    Tizio è un operaio di cava con 8 anni di anzianità. L’azienda sopprime il suo reparto di taglio e lo licenzia per GMO; il preavviso degli operai è di una settimana (art. 78), senza scaglioni di anzianità. Non volendolo far lavorare, l’azienda gli corrisponde 40/174 della retribuzione mensile. A questa somma si aggiungono TFR, tredicesima proporzionale, ferie e ROL non godute.
    Caia – Dimissioni volontarie, preavviso non rispettato
    Caia è un’impiegata di categoria B con 3 anni di anzianità: il preavviso di licenziamento sarebbe di 1 mese e mezzo (art. 98), quindi per le dimissioni è la metà, tre quarti di mese. Si dimette con decorrenza immediata tramite portale telematico senza rispettarlo. L’azienda può trattenere dalla liquidazione la retribuzione corrispondente ai tre quarti di mese non dati; Caia riceve il TFR maturato, la tredicesima proporzionale e le ferie/ROL residue, al netto della trattenuta.
    Sempronio – Quadro, licenziamento impugnato
    Sempronio è un responsabile di produzione (categoria AS, 12 anni di anzianità, preavviso di 4 mesi, art. 98). Riceve lettera di licenziamento per asserito GMO. Entro 60 giorni dalla ricezione invia PEC di impugnazione stragiudiziale al datore. Entro i successivi 180 giorni deposita ricorso al Tribunale del Lavoro. Essendo stato assunto nel 2011 (ante d.lgs. 23/2015) e lavorando in un’azienda con oltre 15 dipendenti, si applica l’art. 18 Stat. Lav. e potrebbe ottenere la reintegrazione o una tutela indennitaria forfettaria.

    Domande frequenti

    Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Lapidei Industria?
    Nel testo 2008: 1 settimana per gli operai (art. 78); da mezzo mese a 2 mesi per le qualifiche intermedie (art. 89); da 1 a 4 mesi per gli impiegati (art. 98), secondo categoria e anzianità. Le dimissioni di intermedi e impiegati hanno termini dimezzati.
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    Per gli operai esonerati dalla prestazione, 40/174 della retribuzione mensile per le ore mancanti (art. 78); per intermedi e impiegati, la retribuzione del periodo di mancato preavviso (artt. 89 e 98). È imponibile a fini contributivi e fiscali.
    Come si rassegnano le dimissioni nel settore lapideo?
    Le dimissioni devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) con SPID o CIE. Senza questa procedura, le dimissioni non sono efficaci.
    Entro quando va impugnato un licenziamento?
    Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.
    Il preavviso scorre durante la malattia?
    Sì, il preavviso decorre durante la malattia. Fa eccezione la situazione in cui il preavviso dovesse scadere durante il periodo di comporto: in tal caso il datore deve attendere la scadenza del comporto per procedere al licenziamento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025; i termini di preavviso riportati sono quelli del testo 2008) e alle disposizioni di legge vigenti (artt. 2118-2119 c.c., l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015, d.lgs. 151/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: preavviso e licenziamento

    Il CCNL per i lavoratori dello spettacolo dal vivo disciplina i termini di preavviso per il licenziamento e le dimissioni, con regole specifiche per i dipendenti fissi e per i lavoratori scritturati. La guida illustra i termini, l’indennità sostitutiva e le tutele in caso di licenziamento illegittimo.

    In sintesi

    Per i dipendenti di teatri e fondazioni il preavviso è fissato dal contratto applicato, il cui testo integrale non è pubblicato in forma aperta. Per gli scritturati non c’è preavviso: lo scioglimento anticipato costa una penale del 50% del compenso dell’intera scrittura se avviene prima della riunione della compagnia, il risarcimento dei danni effettivi dopo (art. 20 del CCNL scritturati). Il licenziamento illegittimo è soggetto alle tutele della legge (art. 18 St. Lav. o D.Lgs. 23/2015 secondo l’anno di assunzione). Il licenziamento durante la malattia e la maternità è nullo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Teatri di prosa: Federvivo e Platea con l’assistenza dell’AGIS (dipendenti), Platea e associazioni della produzione (scritturati) · Fondazioni lirico-sinfoniche: ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (e FIALS-CISAL per le fondazioni)
    Norma di legge licenziamento
    L. 604/1966; art. 18 L. 300/1970; D.Lgs. 23/2015
    Impugnazione licenziamento
    Entro 60 giorni dalla ricezione (termine di decadenza)

    I termini di preavviso: regole generali

    Il preavviso è il periodo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione del licenziamento o delle dimissioni e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Serve a consentire al datore di organizzare la sostituzione del lavoratore e al lavoratore di trovare una nuova occupazione.

    Per gli impiegati e i tecnici dipendenti dei teatri e per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche la durata del preavviso è fissata dai rispettivi contratti, ma non ne abbiamo trovato il testo integrale pubblicato in forma aperta: per questo non indichiamo i giorni. La durata va letta nella lettera di assunzione o chiesta all’ufficio del personale o al sindacato.

    In una versione precedente di questa pagina compariva una tabella di termini «indicativi» (da 1 a 3 mesi) non ricavata da un testo contrattuale: l’abbiamo tolta. Chi recede senza preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante (art. 2118 c.c.).

    Il recesso dalla scrittura artistica: regole speciali

    Per i lavoratori scritturati il rapporto è a termine e non si applica il preavviso ordinario. Il CCNL 19 aprile 2018 degli scritturati dei teatri regola lo scioglimento anticipato così:

    • Prima della riunione della compagnia: la parte inadempiente (teatro o scritturato) paga una penale pari al 50% del compenso previsto per l’intero periodo di scrittura (art. 20); la regola non vale per i «nomi in ditta», che rispondono dei danni effettivi.
    • Dopo la riunione della compagnia: la parte inadempiente risponde dei danni effettivi (art. 20).
    • Risoluzione in tronco (art. 22): il teatro può sciogliere la scrittura se lo scritturato, senza giustificato motivo, arriva in ritardo in sera di recita fino a far sospendere lo spettacolo, commette mancanze gravi previste dal regolamento di palcoscenico, simula una malattia accertata come inesistente o commette mancanze che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria.
    • Forza maggiore (art. 19): se il teatro resta chiuso, lo scritturato riceve almeno il compenso minimo per un massimo di 12 giorni; poi ciascuna parte può chiedere la risoluzione.

    Il licenziamento individuale: motivazione e forma

    Per i dipendenti fissi, il licenziamento deve essere sorretto da una causale legittima e comunicato in forma scritta:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): grave inadempimento o fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (es. furto, aggressione, falsificazione di documenti). Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento meno grave ma comunque disciplinarmente rilevante (es. reiterati ritardi, insubordinazione). Richiede la procedura disciplinare (art. 7 St. Lav.) e il rispetto del preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto, riorganizzazione aziendale, crisi economica del teatro. Il licenziamento deve essere preceduto da obbligo di repechage (verifica della possibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione).

    Periodi protetti: il licenziamento è nullo

    Il licenziamento è nullo in determinati periodi protetti dalla legge:

    • Durante la malattia, nei limiti del comporto contrattuale.
    • Durante la maternità obbligatoria e fino a un anno dall’inizio della gravidanza o dall’ingresso del bambino in famiglia (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
    • Durante il congedo parentale facoltativo.
    • Per motivi discriminatori (sesso, razza, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale).
    • Per motivi ritorsivi (denuncia di irregolarità, attività sindacale).

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato di livello 3a: licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Il teatro stabile ristruttura i propri uffici e sopprime il posto di Tizio (ufficio stampa, livello 3a, 7 anni di anzianità). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto dalla verifica di repechage (nessun posto disponibile) e comunicato con il preavviso previsto dal contratto. Tizio ha 60 giorni per impugnare il licenziamento se ritiene che il repechage non sia stato effettivamente svolto.
    Caia – Attrice scritturata: recesso anticipato del teatro
    Caia è scritturata per 4 mesi. Al secondo mese, la produzione viene cancellata per mancanza di fondi. Il teatro scioglie la scrittura a compagnia già riunita. Per l’art. 20 del CCNL scritturati il teatro risponde dei danni effettivi: di regola i compensi che Caia avrebbe percepito fino alla scadenza, da cui si può discutere di detrarre quanto guadagnato con altri ingaggi nello stesso periodo. Se la scrittura fosse stata sciolta prima della riunione della compagnia, la penale sarebbe stata del 50% del compenso dell’intera scrittura.
    Sempronio – Macchinista: licenziamento durante la malattia
    Sempronio è assente per malattia da 3 mesi. Il teatro gli comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sempronio non ha ancora superato il periodo di comporto previsto dal contratto. Il licenziamento è nullo: il teatro ha comunicato il recesso durante un periodo protetto. Sempronio si rivolge a SLC-CGIL e il licenziamento viene impugnato davanti al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta nel CCNL Spettacolo dal Vivo?
    Per i dipendenti di teatri e fondazioni il preavviso cresce con livello e anzianità, ma il testo integrale dei due contratti non è pubblicato in forma aperta e non indichiamo i giorni: vanno letti nella lettera di assunzione o chiesti al sindacato. Per gli scritturati non c’è preavviso: si applica la penale o il risarcimento dell’art. 20.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se il datore tronca il rapporto senza il preavviso dovuto, deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. Il lavoratore, invece, che si dimette senza preavviso può essere tenuto a risarcire il danno.
    Come funziona il recesso dalla scrittura artistica?
    La scrittura è a termine. Se una parte la scioglie prima della riunione della compagnia paga una penale del 50% del compenso dell’intera scrittura; dopo la riunione risponde dei danni effettivi (art. 20 del CCNL scritturati 19 aprile 2018). Il teatro può risolverla in tronco solo nei casi dell’art. 22 (gravi ritardi in sera di recita, mancanze gravi, malattia inesistente).
    Il licenziamento durante la malattia è valido?
    No. Il licenziamento durante il periodo di comporto (prima che il lavoratore abbia superato il limite massimo di assenza per malattia fissato dal CCNL) è nullo. Il datore può licenziare solo dopo il superamento del comporto, comunicando formalmente il recesso.
    Quali tutele si applicano in caso di licenziamento illegittimo?
    Dipende dalla data di assunzione. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (con art. 18 St. Lav.) possono spettare reintegrazione o indennità risarcitoria. Per quelli assunti dal 7 marzo 2015 si applica il D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) con indennità crescente per anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.