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Autore: Andrea Marton

  • Art. 686 c.c.: Alienazione e trasformazione della cosa legata

    Art. 686 c.c.: Alienazione e trasformazione della cosa legata

    Art. 686 c.c. Alienazione e trasformazione della cosa legata

    In vigore

    legata L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

  • Articolo 687 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli

    Articolo 687 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli

    Art. 687 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

    In vigore

    Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente […] (1) del testatore, benché postumo, anche (2) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio (3). La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento (4). La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

  • Articolo 688 Codice Civile: Casi di sostituzione ordinaria

    Articolo 688 Codice Civile: Casi di sostituzione ordinaria

    Art. 688 c.c. Casi di sostituzione ordinaria

    In vigore

    Il testatore può sostituire all’erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

  • Art. 689 c.c.: Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

    Art. 689 c.c.: Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

    Art. 689 c.c. Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

    In vigore

    Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un’altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

  • Articolo 690 Codice Civile: Obblighi dei sostituiti

    Articolo 690 Codice Civile: Obblighi dei sostituiti

    Art. 690 c.c. Obblighi dei sostituiti

    In vigore

    I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

  • Articolo 691 Codice Civile: Sostituzione ordinaria nei legati

    Articolo 691 Codice Civile: Sostituzione ordinaria nei legati

    Art. 691 c.c. Sostituzione ordinaria nei legati

    In vigore

    Le norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai legati. SEZIONE II – Della sostituzione fedecommissaria

  • Articolo 692 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria

    Articolo 692 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria

    Art. 692 c.c. Sostituzione fedecommissaria

    In vigore

    Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

  • Art. 693 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’istituito

    Art. 693 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’istituito

    Art. 693 c.c. Diritti e obblighi dell’istituito

    In vigore

    L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario. […] (1)

  • Articolo 694 Codice Civile: Alienazione dei beni

    Articolo 694 Codice Civile: Alienazione dei beni

    Art. 694 c.c. Alienazione dei beni

    In vigore

    L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

  • Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Art. 695 Codice Civile: Diritti dei creditori personali dell’istituito

    Art. 695 c.c. Diritti dei creditori personali dell’istituito

    In vigore

    I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.