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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Art. 646 c.c. Retroattività della condizione

    In vigore

    L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

  • Art. 647 Codice Civile: Onere

    Art. 647 Codice Civile: Onere

    Art. 647 c.c. Onere

    In vigore

    Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione. L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

  • Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere

    Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere

    Art. 648 c.c. Adempimento dell’onere

    In vigore

    Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione. SEZIONE III – Dei legati

  • Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato

    Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato

    Art. 649 c.c. Acquisto del legato

    In vigore

    Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

  • Articolo 650 Codice Civile: Fissazione di un termine per la rinunzia

    Articolo 650 Codice Civile: Fissazione di un termine per la rinunzia

    Art. 650 c.c. Fissazione di un termine per la rinunzia

    In vigore

    Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

  • Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 c.c. Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    In vigore

    Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In questo ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

  • Articolo 652 Codice Civile: Legato di cosa solo in parte del testatore

    Articolo 652 Codice Civile: Legato di cosa solo in parte del testatore

    Art. 652 c.c. Legato di cosa solo in parte del testatore

    In vigore

    Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.

  • Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Art. 653 c.c. Legato di cosa genericamente determinata

    In vigore

    È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

  • Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse

    Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse

    Art. 654 c.c. Legato di cosa non esistente nell’asse

    In vigore

    Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

  • Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    Art. 655 c.c. Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    In vigore

    Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.