Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Cooperative Agricole

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Il CCNL nazionale delle cooperative agricole non fissa un importo di trasferta: prevede il rimborso documentato di vitto, alloggio e viaggio entro il mese della trasferta, considera il tempo di viaggio orario di lavoro e rinvia al secondo livello un’eventuale indennità di trasferta per il tempo oltre l’orario (art. 15 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila)). La reperibilità non è disciplinata dal CCNL nazionale: importi e condizioni dipendono dagli accordi aziendali o territoriali. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Le regole contrattuali citate sono quelle degli artt. 15 e 15-bis del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli; gli importi di trasferta e reperibilità, dove esistono, sono negli accordi di secondo livello.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Consorzi di Bonifica: causali e durata

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Consorzi di Bonifica: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Consorzi di Bonifica: contestazione e difesa

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Consorzi di Bonifica: contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Consorzi di Bonifica

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Consorzi di Bonifica

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Scheda CCNL Chimici farmaceutici (Unicolavoro) · accordo di rinnovo 15 aprile 2025

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL 8 maggio 2025

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida completa ai minimi tabellari, agli scatti di anzianità e al piano di aumenti del contratto collettivo che disciplina le imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica.

    In sintesi

    Il CCNL Area Chimica-Ceramica Artigianato, rinnovato il 16 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2026, prevede 9 livelli retributivi. Dal 1° ottobre 2025 il 3° livello chimica vale 1.649,46 €, il 6° livello 2.048,42 € e il 7° livello (con indennità di funzione) 2.244,61 €. L’aumento complessivo sul triennio è di 184 € sul livello parametro 3°.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato (Chimica, Ceramica) · CNA (Produzione, Artistico e Tradizionale) · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro, ceramica, terracotta, gres

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – settore Chimica/Gomma/Plastica/Vetro, in vigore dal 1° ottobre 2025
    Livello Minimo (€) Scatto biennale (€) Profilo tipo
    1° 1.473,01 9,30 Lavoratore generico, mansioni esecutive semplici
    2° 1.576,67 11,88 Operaio qualificato di base
    3° 1.649,46 12,91 Operaio qualificato (livello parametro)
    3° Super 1.699,03 13,68 Operaio specializzato
    4° 1.747,55 14,46 Operaio altamente qualificato / impiegato d’ordine
    5° 1.843,02 15,49 Impiegato qualificato / tecnico
    5° Super 1.934,62 16,01 Impiegato qualificato con autonomia operativa
    6° 2.048,42 17,04 Impiegato di concetto / responsabile di reparto
    7° 2.192,96 + 51,65 ind. 18,59 Quadro / responsabile di funzione

    Nota: gli importi sono lordi mensili. Il 7° livello include un’indennità di funzione di 51,65 € mensili. Per il settore ceramica le tabelle sono strutturate analogamente ma con valori leggermente differenziati. Il minimo annuo si calcola su 13 mensilità (tredicesima inclusa) più l’eventuale gratifica estiva.

    Il piano di aumenti 2024-2026

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha definito un incremento complessivo di 184 € lordi mensili sul 3° livello del settore chimica-gomma-plastica-vetro, distribuito in quattro tranche progressive:

    Aumenti retributivi per il settore Chimica – livello parametro 3°
    Decorrenza Aumento mensile (€) Aumento cumulato (€)
    1° luglio 2024 +28,00 28,00
    1° gennaio 2025 +40,00 68,00
    1° ottobre 2025 +49,00 117,00
    1° ottobre 2026 +67,00 184,00

    Per il settore ceramica l’aumento complessivo sul livello parametro è di importo analogo, definito dalle rispettive tabelle allegate al contratto. Gli aumenti sugli altri livelli sono proporzionali al parametro retributivo di ciascun livello.

    Ai lavoratori in forza al 16 luglio 2024 è stata corrisposta un’una tantum di 110 € lordi a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), erogata in due rate da 55 € con le retribuzioni di settembre 2024 e marzo 2025.

    Struttura della retribuzione complessiva

    Il minimo tabellare è solo la voce base della busta paga. Sul minimo si stratificano le seguenti voci:

    • Scatti di anzianità: 5 scatti biennali in cifra fissa per ciascun livello (gli importi sono indicati in tabella). Gli scatti maturano dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio e non sono assorbibili da aumenti per merito.
    • Indennità di funzione: riservata al 7° livello (quadri), pari a 51,65 € mensili.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato singolarmente con il datore di lavoro, con pattuizione scritta che stabilisce se è «assorbibile» o «non assorbibile» rispetto agli aumenti contrattuali.
    • Tredicesima mensilità: pari a una mensilità di retribuzione, corrisposta entro il 20 dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Gratifica estiva / quattordicesima: nel settore ceramica è prevista una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione (vedi articolo dedicato).
    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR): 25 € lordi mensili per 13 mensilità, dovuto dal datore di lavoro che non versa i contributi al Fondo San.Arti.

    Come si legge il cedolino paga

    Il minimo contrattuale deve comparire nella busta paga come voce separata e identificabile. È il limite legale inderogabile al di sotto del quale il trattamento economico non può scendere. Qualsiasi importo inferiore costituisce un’irregolarità denunciabile all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    La retribuzione utile ai fini del TFR include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive e le indennità continuative. Non vi rientrano i rimborsi spese, le somme occasionali né il contributo welfare.

    Tabelle per il settore ceramica

    Le imprese artigiane del settore ceramica-terracotta-gres applicano tabelle retributive distinte, anch’esse articolate in livelli dalla 1ª alla 6ª categoria (con il 7° riservato a quadri e figure direttive), con minimi leggermente differenziati rispetto al settore chimico ma strutturalmente analoghi. Dal 1° ottobre 2025 i minimi del settore ceramica sono stati aggiornati in coerenza con il medesimo piano di aumenti quadriennale.

    Le tabelle ufficiali aggiornate sono pubblicate sul sito di Confartigianato e di CNA di competenza territoriale, nonché disponibili presso gli Enti Bilaterali Artigiani (EBNA/EBAV) di riferimento.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato al 3° livello
    Tizio lavora come operaio addetto alla miscelazione in un’azienda artigiana di produzione di vernici. È inquadrato al 3° livello. Dal 1° ottobre 2025 il suo minimo tabellare è 1.649,46 €. Avendo maturato 3 scatti biennali (3 × 12,91 € = 38,73 €), la sua retribuzione base mensile è di 1.688,19 € lordi, oltre alla tredicesima e all’eventuale gratifica.
    Caia – Impiegata al 5° livello Super
    Caia è impiegata tecnica con mansioni di controllo qualità in una ceramica artigiana. È inquadrata al 5° Super. Dal 1° ottobre 2025 il suo minimo è 1.934,62 €. Il datore le ha riconosciuto un superminimo individuale non assorbibile di 100 €. La retribuzione base complessiva è dunque 2.034,62 € lordi mensili. All’entrata in vigore degli aumenti di ottobre 2026, l’incremento verrà sommato al minimo, non al superminimo.
    Sempronio – Responsabile di produzione al 7° livello
    Sempronio coordina tre reparti in una manifattura ceramica artigiana. Inquadrato al 7° livello, percepisce il minimo tabellare di 2.192,96 € più l’indennità di funzione di 51,65 €, per un totale contrattuale minimo di 2.244,61 € mensili lordi. Con 5 scatti biennali maturi (5 × 18,59 € = 92,95 €) la retribuzione contrattuale complessiva sale a circa 2.337,56 € mensili lordi, prima di eventuali superminimi aziendali.

    Domande frequenti

    Quali sono i minimi tabellari del CCNL Chimica-Ceramica Artigianato dal 1° ottobre 2025?
    Dal 1° ottobre 2025 i minimi mensili lordi vanno da 1.473,01 € (1° livello) a 2.244,61 € (7° livello con indennità di funzione). Il 3° livello, usato come parametro per gli aumenti, è pari a 1.649,46 €.
    Di quanto aumentano gli stipendi con il rinnovo del 2024?
    Per il settore chimica-gomma-plastica l’aumento complessivo sul 3° livello è di 184 € lordi mensili, distribuiti in quattro tranche: luglio 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e ottobre 2026. L’ultima tranche da 67 € entrerà in vigore il 1° ottobre 2026.
    Gli scatti di anzianità sono assorbibili dagli aumenti contrattuali?
    No. Il CCNL stabilisce espressamente che gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti per merito o da altri aumenti concordati individualmente. Maturano ogni due anni e si cumulano fino a un massimo di 5 scatti.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per far valere le proprie ragioni e recuperare le differenze retributive.
    Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato si applica anche alle imprese ceramiche?
    Sì. Il contratto copre sia il settore chimica-gomma-plastica-vetro sia quello ceramica-terracotta-gres nell’ambito dell’artigianato, con tabelle retributive distinte ma strutturate sugli stessi livelli professionali.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha aggiornato i minimi tabellari del settore calzaturiero industriale con aumenti complessivi di 191 euro al 4° livello, distribuiti in tre tranche fino ad agosto 2026. Ecco la guida completa alle tabelle retributive, agli scatti di anzianità e agli elementi accessori della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria 2024-2026 fissa, dal 1° agosto 2026, minimi tabellari da 1.557 € (livello 1) a 2.550,44 € (livello 8 con indennità di funzione). Il rinnovo del 17 luglio 2024 prevede aumenti complessivi di 191 € al 4° livello in tre tranche: agosto 2024, agosto 2025 e agosto 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024 (Milano)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Fonte
    Testo del CCNL 17 luglio 2024: minimi art. 112, scatti art. 46, orario art. 29 e 44
    Settore
    Industria calzaturiera (distinte da tessile-abbigliamento-moda)

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° agosto 2026
    Livello Minimo mensile Ind. funzione Totale Importo per scatto (art. 46)
    1° 1.557,00 € – 1.557,00 € 6,89 €
    2° 1.796,40 € – 1.796,40 € 7,41 €
    2° Super 1.832,71 € – 1.832,71 € 7,41 €
    3° 1.891,45 € – 1.891,45 € 7,98 €
    3° Super 1.933,07 € – 1.933,07 € 7,98 €
    4° 1.980,50 € – 1.980,50 € 8,47 €
    5° 2.054,43 € – 2.054,43 € 9,19 €
    6° 2.163,79 € – 2.163,79 € 9,94 €
    7° 2.355,70 € – 2.355,70 € 12,01 €
    8° 2.509,13 € 41,31 € 2.550,44 € 12,24 €

    Nota: importi lordi mensili, come da tabella dell’art. 112 del CCNL 17 luglio 2024. Il «minimo contrattuale» è il minimo tabellare (art. 43): non esistono voci fisse separate come contingenza o EDR. Il 2° e il 3° livello hanno una versione «super», che non è un livello a sé ma una differenza economica interna (art. 26). L’8° livello (quadri) beneficia di una specifica indennità di funzione di 41,31 € mensili. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 con l’orario di 39 ore, per 173 con l’orario di 40 ore e per 156 nei turni 6×6 (art. 44); la quota giornaliera per le festività cadute di sabato o in giorno festivo è 1/26 della retribuzione mensile (art. 42).

    Gli aumenti programmati 2024-2026

    Il rinnovo siglato il 17 luglio 2024 ha definito un piano di incrementi suddiviso in tre tranche, calcolate al 4° livello (parametro di riferimento) e proporzionalmente riparametrate sugli altri livelli:

    Piano di aumenti – riferimento 4° livello
    Decorrenza Aumento mensile (4° liv.) Aumento cumulato
    1° agosto 2024 +90,00 € +90,00 €
    1° agosto 2025 +51,00 € +141,00 €
    1° agosto 2026 +50,00 € +191,00 €

    L’art. 112 riparametra i 191 € sulla scala parametrale: al 1° agosto 2026 la terza tranche vale +61,50 € all’8° livello, +60,00 € al 7°, +54,50 € al 6°, +51,50 € al 5°, +48,50 € al 3° super, +47,50 € al 3°, +45,50 € al 2° super, +45,00 € al 2° e +27,00 € al 1° livello. In totale, sulle tre tranche, l’aumento va da 103,14 € (1° livello) a 234,93 € (8° livello).

    Il primo livello ha beneficiato di un incremento aggiuntivo pari a 186,76 € a decorrere dal 1° gennaio 2025, quale misura di rafforzamento dei minimi per le fasce più basse. Il suo minimo è di 1.502,46 € da gennaio 2025, di 1.530 € da agosto 2025 e di 1.557 € da agosto 2026.

    Struttura della busta paga: cosa si aggiunge al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è solo la voce di base. La retribuzione mensile effettiva comprende anche:

    • Scatti di anzianità: fino a un massimo di 5 scatti, maturati presso la stessa azienda o gruppo: i primi quattro ogni due anni, il quinto dopo un quadriennio (importi da 6,89 € a 12,24 € per scatto, secondo il livello, art. 46).
    • Indennità di funzione: presente solo per il livello 8 (quadri), pari a 41,31 € mensili.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali futuri.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il mese di dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Premio di risultato aziendale: eventualmente concordato a livello di contrattazione di secondo livello.
    • Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo: disciplinate dall’art. 34 del CCNL: straordinario 27%, notturno 35%, festivo diurno 50% (vedi la guida su orario e straordinari).

    Dal lordo al netto

    Il passaggio dal lordo al netto dipende dai contributi INPS a carico del lavoratore, dall’IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e dalle detrazioni da lavoro dipendente. Per un conteggio sul tuo caso usa il calcolatore stipendio lordo/netto.

    Scatti di anzianità: meccanismo e maturazione

    Il CCNL Calzaturiero prevede 5 aumenti periodici di anzianità per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, cioè il complesso industriale facente capo alla stessa società (art. 46). I primi quattro maturano con cadenza biennale, il quinto dopo un quadriennio: il quinto scatto arriva quindi dopo 12 anni. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio e si aggiunge alla retribuzione mensile come importo fisso; non è assorbito da aumenti di merito o superminimi, salvo che sia stato pattuito. Nel passaggio di livello il lavoratore mantiene in cifra gli scatti maturati e ne matura altri fino a raggiungere cinque scatti dell’importo del nuovo livello.

    Il lavoratore che ha maturato tutti e cinque gli scatti ha raggiunto il tetto contrattuale degli aumenti di anzianità, salvo accordi aziendali migliorativi. Per la guida dedicata, vedi gli scatti di anzianità del CCNL Calzaturiero.

    Gli scatti già maturati si conservano in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. (cessione di ramo d’azienda), mentre non si trasferiscono in caso di cambio volontario di datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Orlatore al 3° livello dopo il rinnovo
    Tizio lavora come orlatore di tomaie in una calzaturificio di Fermo ed è inquadrato al 3° livello. Dal 1° agosto 2026 il suo minimo tabellare è di 1.891,45 € mensili. Ha maturato 3 scatti biennali (7,98 € ciascuno = 23,94 €), portando la sua base retributiva contrattuale a 1.915,39 € lordi mensili prima di eventuali superminimi o premi aziendali.
    Caia – Impiegata di concetto (6° livello) e scatti
    Caia è impiegata amministrativa al 6° livello con 9 anni di anzianità nella stessa azienda. Dal 1° agosto 2026 il suo minimo è 2.163,79 €. Ha maturato 4 scatti biennali (4 × 9,94 € = 39,76 €), per una base contrattuale di 2.203,55 €. Mancano ancora 3 anni al quinto e ultimo scatto, che aggiungerà ulteriori 9,94 € mensili.
    Sempronio – Confronto con il settore tessile-abbigliamento
    Sempronio ha lavorato per 5 anni con il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda e viene assunto al 4° livello in un calzaturificio. Scopre che il CCNL Calzaturiero (Assocalzaturifici) è un contratto distinto: il 4° livello vale 1.980,50 € dal 1° agosto 2026 con il CCNL Calzaturiero (rinnovo luglio 2024), mentre il tessile-moda segue tabelle proprie. I suoi scatti di anzianità maturati con il precedente datore non si trasferiscono: la maturazione riparte da zero nel nuovo rapporto.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Calzaturiero nel 2026?
    Dal 1° agosto 2026, con la terza e ultima tranche del rinnovo, i minimi vanno da 1.557 € mensili (livello 1) a 2.550,44 € (livello 8 con indennità di funzione). Per il livello 4, parametro di riferimento del rinnovo, il minimo è 1.980,50 €.
    Quando arrivano gli aumenti previsti dal rinnovo 2024?
    Gli aumenti sono scaglionati in tre tranche: 90 € dal 1° agosto 2024, 51 € dal 1° agosto 2025 e 50 € dal 1° agosto 2026, calcolati al 4° livello. Gli altri livelli sono riparametrati proporzionalmente.
    Il datore di lavoro può pagare meno del minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare è il livello retributivo minimo garantito dal CCNL. Pagare meno costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Come funzionano gli scatti di anzianità nel CCNL Calzaturiero?
    Il CCNL riconosce 5 aumenti di anzianità (i primi quattro ogni due anni, il quinto dopo un quadriennio) per servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Gli importi per scatto variano da circa 6,89 € mensili (livello 1) a 12,24 € mensili (livello 8).
    Qual è la differenza tra il livello 3 e il livello 3S?
    Il 3° livello «super» non è un livello autonomo: l’art. 26 lo definisce una differenziazione economica interna al 3° livello, con mansioni individuate esclusivamente dalle parti nazionali. Dal 1° agosto 2026 il minimo del 3° super è 1.933,07 €, contro 1.891,45 € del 3° livello. Lo stesso vale per il 2° super (1.832,71 €) rispetto al 2° (1.796,40 €).
    Il superminimo può essere assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende da come è stato pattuito. Un superminimo «assorbibile» si riduce o scompare quando entrano in vigore aumenti contrattuali, mentre uno «non assorbibile» rimane invariato e si cumula agli incrementi tabellari. La distinzione deve risultare dalla lettera di assunzione o da un accordo scritto.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o la associazione datoriale Assocalzaturifici, nonché l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): periodo di prova per livello

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: periodo di prova – durata, regole e diritti

    Il periodo di prova nel CCNL Concia deve essere fissato per iscritto e la sua durata varia in funzione del livello di inquadramento. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, ma rimangono operative le protezioni contro i recessi discriminatori e ritorsivi.

    In sintesi

    Nel CCNL Concia il periodo di prova varia da 1 mese (livelli F1/E) a 6 mesi (livello A), deve risultare da atto scritto e può essere sospeso da malattia o infortunio. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, fatti salvi i divieti di recesso discriminatorio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Fonte legge
    Art. 2096 c.c.; D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza)

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per livello – CCNL Concia
    Livello Durata indicativa Note
    F1, E3, E2, E1 1 mese Operai di base e primo ingresso
    D2, D1 2 mesi Operai qualificati
    C2, C1 3 mesi Operai specializzati, impiegati esecutivi qualificati
    B2, B1 4 mesi Impiegati di concetto e direttivi
    A 6 mesi Quadri e alta professionalità

    Avvertenza: le durate indicate sono orientative sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto tessile-moda. Le durate esatte del CCNL Concia sono fissate nel testo integrale del contratto, che va consultato per la verifica puntuale. In ogni caso, per i contratti a tempo determinato, il D.Lgs. 104/2022 impone la proporzionalità rispetto alla durata del contratto.

    La forma scritta: un requisito inderogabile

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto: questa regola, sancita dall’art. 2096 c.c. e ribadita dal CCNL, è una protezione fondamentale per il lavoratore. In pratica, il patto di prova deve essere inserito nella lettera di assunzione o nel contratto individuale, con indicazione della durata e del livello di inquadramento.

    Cosa succede in assenza di forma scritta:

    • Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova.
    • Il lavoratore gode delle tutele ordinarie contro il licenziamento fin dal primo giorno.
    • Il datore non può invocare il recesso in prova: qualsiasi risoluzione deve rispettare le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo soggettivo/oggettivo, preavviso).

    Sospensione della prova per malattia, infortunio e altri eventi

    Il periodo di prova è finalizzato a valutare l’effettiva prestazione del lavoratore. Per questa ragione, gli eventi che sospendono il rapporto — e quindi impediscono la verifica — sospendono anche il computo del periodo di prova:

    • Malattia e infortunio: i giorni di assenza per patologia o infortunio (professionali ed extraprofessionali) non si contano nel periodo di prova.
    • Maternità e congedi parentali: le assenze per gravidanza, parto e congedo parentale sospendono il computo, a tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre.
    • Permessi e aspettative: i periodi di assenza giustificata per cause personali o familiari, se previsti dal CCNL o dalla legge, possono analogamente sospendere il periodo di prova.

    Esempio pratico: un operaio assunto il 1° aprile con un mese di prova si ammala dal 10 al 24 aprile (14 giorni). Il suo periodo di prova non termina il 30 aprile bensì il 14 maggio.

    Il recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di:

    • fornire motivazione del recesso;
    • rispettare un periodo di preavviso;
    • corrispondere indennità sostitutiva del preavviso.

    Il rapporto cessa immediatamente con la comunicazione del recesso. Tuttavia, il recesso datoriale durante la prova non è privo di limiti:

    • È nullo se discriminatorio (sesso, età, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, disabilità).
    • È nullo se ritorsivo (ad esempio per aver denunciato violazioni di sicurezza o per aver esercitato un diritto).
    • Può essere contestato se il lavoratore non ha avuto la possibilità di svolgere la prova (es. è stato in malattia per l’intera durata).

    Effetti del superamento della prova

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Gli effetti principali del superamento della prova sono:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio (rilevante per scatti biennali, ferie, comporto, preavviso, TFR).
    • Il lavoratore acquisisce la piena tutela contro i licenziamenti (reintegra o indennità secondo le norme applicabili).
    • In caso di successivo licenziamento, si applicano le regole ordinarie di preavviso, giusta causa e giustificato motivo.

    Specificità del settore: lavori insalubri e prova

    Le concerie sono ambienti di lavoro con specifici rischi di esposizione a sostanze chimiche (cromo esavalente, solfuri, solventi organici, formaldeide), a temperature elevate e a odori intensi. Durante il periodo di prova il lavoratore ha già pieno diritto a tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla valutazione dei rischi aziendale. L’azienda non può invocare lo stato di prova per ridurre le misure di sicurezza o la formazione obbligatoria.

    In caso di infortunio occorso durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alle tutele INAIL (indennità temporanea, rendita in caso di invalidità) e alla conservazione del posto nelle stesse condizioni previste per i lavoratori confermati.

    Casi pratici

    Tizio – operaio E2 con prova sospesa per infortunio
    Tizio è assunto il 2 gennaio con un mese di prova al livello E2. Il 15 gennaio subisce un infortunio sul lavoro e rimane assente 12 giorni. Il suo periodo di prova non termina il 31 gennaio, bensì il 12 febbraio (31 gennaio + 12 giorni di sospensione). L’azienda è tenuta a comunicargli la conferma o il recesso entro quella data.
    Caia – impiegata B1 e recesso datoriale sospetto
    Caia è assunta come impiegata direttiva B1 con 4 mesi di prova. Al secondo mese partecipa a una riunione sindacale interna e nei giorni successivi riceve comunicazione di recesso in prova «per mancato superamento». Caia ritiene si tratti di un recesso ritorsivo. Si rivolge a Femca-Cisl, che valuta la sussistenza dei presupposti per un ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso.
    Sempronio – conferma automatica senza comunicazione
    Sempronio è operaio D1 con 2 mesi di prova. Alla scadenza del termine l’azienda non comunica né recesso né conferma. Sempronio si chiede se il rapporto sia proseguito. La risposta è sì: il silenzio al termine della prova vale come conferma automatica a tempo indeterminato. Da quel momento Sempronio gode di tutte le tutele ordinarie.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio comune nel CCNL Concia?
    Per i livelli operai di base (E1, E2, E3, F1) il periodo di prova è indicativamente di 1 mese. Per i livelli D (D1, D2) la durata è di circa 2 mesi. Le durate esatte sono definite nel testo integrale del CCNL e vanno verificate sulla lettera di assunzione.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In assenza di clausola scritta, il rapporto si intende a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì, malattia, infortunio, maternità e altri eventi che sospendono il rapporto interrompono il computo del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. La logica è garantire al datore una prova effettiva della prestazione lavorativa.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Rimangono però vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
    Se ho già lavorato in un’altra conceria, la prova è ridotta?
    Il CCNL Concia può prevedere una riduzione per chi porta documentazione di esperienza pregressa nelle stesse mansioni. È necessario verificare il testo del contratto e portare buste paga o certificati di servizio al momento dell’assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le durate del periodo di prova indicate sono orientative: per la verifica puntuale è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: come maturano e quanto valgono

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Scatti di anzianità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton (datoriale) · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL 8 maggio 2025

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Dimissioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Dimissioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL 8 maggio 2025

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Nel CCNL Cemento il preavviso è regolato dall’art. 76 (testo 8 maggio 2025) ed è uguale per operai, intermedi e impiegati: per le aree esecutiva e qualificata è di 15 giorni, 1 mese e 1 mese e mezzo; per le aree specialistica e concettuale di 30 giorni, 2 mesi e 3 mesi; per l’area direttiva di 60 giorni, 3 mesi e 4 mesi, rispettivamente fino a 5 anni, da oltre 5 a 10 anni e oltre 10 anni di anzianità. Per le dimissioni i termini sono ridotti di un terzo: per esempio 2 mesi diventano circa 40 giorni e 15 giorni diventano 10 (vedi la scheda sul preavviso).

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Nel CCNL Cemento il preavviso non parte dal 1° o dal 16 del mese: si calcola dal giorno successivo al ricevimento della lettera di dimissioni (art. 76). La data a cui le dimissioni diventano efficaci dipende quindi da quando vengono comunicate.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata si legge nell’art. 76 del CCNL (15 giorni, 1 mese o 1 mese e mezzo per le aree esecutiva e qualificata fino a oltre 10 anni di anzianità, e così via fino a 60 giorni, 3 e 4 mesi per l’area direttiva), ridotta di un terzo per chi si dimette. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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