Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con l’ordinanza n. 74 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale relativa alla presunzione di custodia in carcere per i reati aggravati dal metodo mafioso: il problema era già stato risolto da una precedente pronuncia.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Salerno discuteva del regime cautelare di alcuni imputati accusati di reati aggravati dal cosiddetto «metodo mafioso» (art. 7 del d.l. n. 152 del 1991), pur non facendo parte di un’associazione mafiosa. La norma censurata imponeva in questi casi la custodia in carcere come misura quasi automatica, lasciando poco spazio a soluzioni alternative come gli arresti domiciliari.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente dubitava della legittimità dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (come modificato dal d.l. n. 11 del 2009), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentiva di superare la presunzione di adeguatezza del carcere quando emergessero elementi specifici idonei a soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 57 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte contestata: la questione era così diventata priva di oggetto.
Il principio
Quando, dopo la rimessione, la norma denunciata viene già dichiarata incostituzionale da un’altra pronuncia, la questione successiva sullo stesso punto perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa contestava il giudice di Salerno?
Che la custodia in carcere fosse imposta in modo quasi automatico anche per chi, pur accusato di reati aggravati dal metodo mafioso, non apparteneva a un’associazione mafiosa, senza poter valutare misure alternative.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la sentenza n. 57 del 2013 aveva già dichiarato incostituzionale la norma nella parte contestata: la questione era diventata priva di oggetto.
Che effetto ha questa ordinanza?
Nessuna modifica normativa: la Corte si limita a prendere atto che il problema era già stato risolto da una pronuncia precedente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato come parametro per l’ingiustificata parificazione tra situazioni diverse
- Art. 13 della Costituzione — tutela della libertà personale, referente del regime delle misure cautelari
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, richiamata contro la trasformazione della cautela in pena anticipata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.