Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 75 del 2014 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice di Firenze: una modifica legislativa sopravvenuta aveva cambiato il quadro normativo sul divieto di sospendere l’esecuzione della pena per il furto aggravato, imponendo una nuova valutazione di rilevanza.

Di cosa si tratta

Si discuteva della regola che vietava di sospendere l’esecuzione della condanna a pena detentiva non superiore a tre anni per chi era condannato per furto aggravato da due o più circostanze. Questo divieto impediva al condannato di accedere alle misure alternative prima dell’ingresso in carcere.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui includeva il furto pluriaggravato tra i reati per i quali l’esecuzione non poteva essere sospesa.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente: dopo l’ordinanza di rimessione, il d.l. n. 78 del 2013 aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., escludendo proprio il furto aggravato dall’elenco. Spetta quindi al giudice rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo testo.

Il principio

Quando una modifica legislativa sopravvenuta (ius superveniens) incide sulla norma censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma contestata?

Che la condanna per furto aggravato da due o più circostanze non potesse beneficiare della sospensione dell’esecuzione, neppure se la pena era inferiore a tre anni.

Perché gli atti sono tornati al giudice?

Perché una legge successiva aveva tolto il furto aggravato dall’elenco dei reati esclusi dalla sospensione: il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante.

Cosa significa «restituzione degli atti»?

La Corte rinvia la causa al giudice di merito affinché riesamini il caso con la nuova disciplina, senza pronunciarsi sulla costituzionalità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.