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La Corte dichiara estinto il processo: il giudizio promosso dallo Stato contro alcune norme della Regione Trentino-Alto Adige in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa si conclude senza decisione nel merito.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni della Regione Trentino-Alto Adige che modificavano la disciplina dell’indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati in mobilità e gli interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/2013, di modifica delle leggi regionali n. 19/1993 e n. 3/1997 in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. Il giudizio in via principale si chiude senza una pronuncia sul merito delle questioni sollevate.
Il principio
Anche in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa regionale, il giudizio costituzionale in via principale può concludersi con la dichiarazione di estinzione del processo, quando vengono meno le ragioni del contendere.
Domande e risposte
Come si è concluso il giudizio?
Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.
Quali norme erano impugnate?
Gli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/2013, in materia di indennità di mobilità e previdenza integrativa.
Chi aveva promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.
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