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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla disciplina post-emergenziale dei rifiuti in Campania: l’affidamento del servizio a società provinciali in house, se interpretato in senso costituzionalmente conforme, non viola le competenze degli enti locali né le regole europee sulla concorrenza.

Di cosa si tratta

Dopo l’emergenza rifiuti, il d.l. n. 195/2009 ha riassegnato alle Province campane competenze sul ciclo integrato dei rifiuti, consentendo l’affidamento del servizio a società provinciali. Nel caso concreto, la Provincia di Salerno aveva avocato a sé la gestione, sottraendola ai Comuni e affidandola a una società appositamente costituita.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Campania (sezione di Salerno) ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 195/2009, in riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117 (commi primo, secondo e terzo) e 118 (commi primo e secondo) della Costituzione, lamentando la compromissione delle competenze comunali e dei principi europei sulla concorrenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni. L’affidamento a società provinciali in house è legittimo se rispetta le condizioni fissate dalla giurisprudenza europea (controllo analogo e attività prevalente con l’ente affidante, criteri Teckal). La norma va interpretata in senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo a tali condizioni; la previsione della somma urgenza è ritenuta fuori contesto e priva di effetti lesivi.

Il principio

L’affidamento diretto del servizio rifiuti a società pubbliche in house è compatibile con la Costituzione e con il diritto europeo se rispetta il controllo analogo dell’ente sulla società e l’attività prevalente in favore dell’ente stesso; la norma che lo consente va letta in senso costituzionalmente conforme a tali condizioni.

Domande e risposte

L’affidamento in house dei rifiuti è legittimo?

Sì, purché rispetti le condizioni europee del controllo analogo e dell’attività prevalente in favore dell’ente affidante (criteri Teckal).

La norma sottraeva ai Comuni la gestione dei rifiuti?

La disciplina post-emergenziale attribuiva la gestione alle Autorità d’ambito e alle società provinciali; la Corte ha ritenuto la scelta non lesiva delle competenze costituzionali.

Come va interpretata la norma per essere legittima?

In senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo alle condizioni di legittimità dell’affidamento in house fissate dalla giurisprudenza europea.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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