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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte infondata la questione sugli scatti economici biennali esclusi al personale scolastico supplente: la vicenda era già stata decisa con la sentenza n. 146 del 2013 e il rimettente non ha aggiunto argomenti nuovi.

Di cosa si tratta

L’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980 escludeva il personale scolastico non di ruolo supplente dal diritto agli aumenti economici biennali riconosciuti ad altre categorie. Si discuteva della disparità di trattamento rispetto al personale non di ruolo a tempo indeterminato e ai docenti di religione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 53, terzo comma, della legge n. 312/1980, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione con riguardo al tertium comparationis dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato (figura ormai eliminata) e la manifesta infondatezza con riguardo ai docenti di religione (categoria inidonea come termine di comparazione). La vicenda è pressoché identica a quella già decisa con la sentenza n. 146 del 2013 e il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori.

Il principio

Quando una questione è già stata decisa e il giudice rimettente non offre argomenti nuovi o diversi, la Corte ne ribadisce l’esito: l’inammissibilità per il termine di comparazione non più esistente e l’infondatezza per il termine di comparazione inidoneo.

Domande e risposte

La Corte aveva già deciso su questa norma?

Sì: con la sentenza n. 146 del 2013, su una vicenda pressoché identica, con gli stessi parametri e termini di comparazione.

Perché la questione sui docenti a tempo indeterminato è inammissibile?

Perché quella figura professionale è stata eliminata, venendo meno il termine di comparazione su cui si fondava la censura.

Perché quella sui docenti di religione è infondata?

Perché la categoria dei docenti di religione è stata ritenuta inidonea a fungere da idoneo tertium comparationis.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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