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La Corte dichiara illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 (testo originario), nella parte in cui sanzionava con l’inammissibilità del ricorso la mancata presentazione del reclamo: la perdita del diritto di agire in giudizio viola l’art. 24 Cost. Respinte invece le altre numerose censure.
Di cosa si tratta
L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, nel testo originario, imponeva a chi voleva impugnare atti dell’Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro di presentare prima un reclamo (con eventuale mediazione tributaria). L’omissione del reclamo era sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
La questione di legittimità costituzionale
Varie Commissioni tributarie provinciali (Perugia, Campobasso, Benevento, Ravenna) hanno sollevato un ampio ventaglio di questioni di legittimità dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, in riferimento soprattutto agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, contestando l’obbligatorietà del reclamo, la sanzione dell’inammissibilità, l’assenza di un mediatore terzo e la tutela cautelare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del solo comma 2 dell’art. 17-bis (testo originario), nella parte in cui sanzionava con l’inammissibilità del ricorso la mancata presentazione del reclamo: tale sanzione, comportando la perdita del diritto di agire in giudizio, viola l’art. 24 Cost. Le altre questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate: l’obbligo del reclamo, in sé, è legittimo.
Il principio
Subordinare l’accesso al giudice al previo esperimento di un rimedio amministrativo è ammissibile se finalizzato a interessi generali, ma il legislatore deve contenere l’onere nella misura meno gravosa possibile: sanzionare con l’inammissibilità (cioè con la perdita del diritto di agire) il mancato reclamo eccede questo limite e viola l’art. 24 Cost.
Domande e risposte
Il reclamo tributario obbligatorio è ancora valido?
Sì: la Corte ha ritenuto legittimo l’obbligo del reclamo in sé; ha invece dichiarato illegittima solo la sanzione dell’inammissibilità del ricorso (nel testo originario della norma) per la mancata presentazione.
Cosa succede a chi non aveva presentato il reclamo sotto la vecchia norma?
Per i rapporti non esauriti ai quali era applicabile il testo originario, l’omissione del reclamo rimane priva di conseguenze giuridiche per effetto della dichiarazione di illegittimità.
La decisione riguarda anche il testo attuale dell’art. 17-bis?
No: la Corte precisa espressamente che resta estranea al giudizio ogni valutazione sul comma 2 nel testo allora vigente, modificato dalla legge di stabilità 2014.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro decisivo: la sanzione dell’inammissibilità comportava la perdita del diritto di agire in giudizio
- Art. 3 della Costituzione — tra i parametri evocati dalle Commissioni tributarie
- Art. 25 della Costituzione — evocato sul giudice naturale, ma le relative censure sono respinte o inammissibili
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