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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Umbria che estendeva ai lavori privati di ricostruzione post-sisma il sistema di qualificazione SOA previsto per gli appalti pubblici: la disposizione invade la competenza statale esclusiva su tutela della concorrenza e ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2009, la Regione Umbria aveva esteso anche ai lavori privati il sistema di qualificazione delle imprese tramite le Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 3/2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Estendere ai lavori privati i sistemi di qualificazione propri delle commesse pubbliche compromette l’assetto concorrenziale, limitando il numero di operatori, e incide sull’autonomia negoziale dei privati, riservata all’ordinamento civile. Entrambe le materie spettano in via esclusiva allo Stato.

Il principio

La Regione non può trasporre nei rapporti privati i sistemi di qualificazione delle imprese previsti per gli appalti pubblici: così facendo lede sia la tutela della concorrenza sia l’ordinamento civile, entrambi riservati alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.).

Domande e risposte

Cosa aveva previsto la Regione Umbria?

Aveva esteso ai lavori privati di ricostruzione post-sisma il sistema di qualificazione SOA previsto dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori pubblici.

Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

Perché invadeva la competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile, riducendo gli operatori ammessi e comprimendo l’autonomia negoziale dei privati.

La sopravvenuta abrogazione regionale ha evitato la decisione?

No: pur essendo intervenuta un’abrogazione, la Corte ha comunque deciso nel merito dichiarando l’illegittimità della disposizione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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