Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 409, comma 5, c.p.p.: il rimettente aveva costruito un “diritto vivente” inesistente e, avendo già applicato l’interpretazione che riteneva corretta, chiedeva alla Corte un avallo interpretativo.
Di cosa si tratta
L’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale disciplina il caso in cui il giudice per le indagini preliminari ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione. Si discuteva se, qualora il PM insista nella richiesta di archiviazione, il giudice sia comunque obbligato ad archiviare.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui – secondo un asserito “diritto vivente” – obbligherebbe il giudice ad archiviare quando il PM insiste, nonostante l’ordine di imputazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente eleva a “diritto vivente” due isolate pronunce di legittimità, in contrasto con l’orientamento prevalente; inoltre si è già discostato da tale indirizzo nel procedimento, ribadendo l’ordine di formulare l’imputazione. La questione mira così a ottenere un avallo dell’interpretazione già applicata.
Il principio
Non sussiste un “diritto vivente” censurabile quando l’indirizzo invocato è basato su pronunce isolate e contrastanti con l’orientamento prevalente; e la questione è inammissibile quando il giudice ha già applicato l’interpretazione che reputa corretta, chiedendo alla Corte un mero avallo.
Domande e risposte
Cosa si intende per “diritto vivente”?
Un orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza; non lo è un indirizzo fondato su poche pronunce isolate e contrastanti con la posizione prevalente.
Perché la questione è inammissibile?
Perché il rimettente aveva già applicato l’interpretazione che riteneva costituzionalmente corretta: la questione mirava a ottenere un avallo interpretativo dalla Corte.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 111 (giusto processo) e 112 (obbligatorietà dell’azione penale) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — evocato sul giusto processo, ma la questione è dichiarata inammissibile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.