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Con la sentenza n. 67 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che si era attribuita, in via transitoria, il potere di determinare le garanzie finanziarie per gli impianti di gestione dei rifiuti.
Di cosa si tratta
La gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato. La Regione Puglia aveva però previsto che, in via transitoria, fosse essa stessa a determinare con regolamento le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero. Il TAR Puglia ha sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 39 del 2006, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione e all’art. 195 del Codice dell’ambiente: si contestava l’invasione della competenza statale in materia ambientale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale: la determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti spetta in via esclusiva allo Stato e la Regione è priva di titolo di competenza, anche in via transitoria, pure in assenza della disciplina statale di attuazione.
Il principio
La disciplina dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, riservata in via esclusiva allo Stato: la Regione non può attribuirsi, nemmeno in via transitoria e nemmeno in assenza dei criteri statali, il potere di determinare le garanzie finanziarie per la gestione degli impianti.
Domande e risposte
Chi fissa le garanzie finanziarie per i rifiuti?
Lo Stato, in via esclusiva, perché la materia rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La Regione poteva intervenire in attesa delle regole statali?
No: anche in assenza della disciplina statale, la Regione resta priva di competenza, pure in via transitoria.
Cosa succede se lo Stato non emana i criteri?
La Corte ha sollecitato lo Stato a definire sollecitamente i criteri, ma ciò non legittima un intervento regionale sostitutivo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — al secondo comma, lettera s), riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, qui violata.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.