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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore-ministro Roberto Castelli, né la sussistenza dell’esimente del preminente interesse pubblico. Il Senato aveva agito al di fuori della speciale procedura prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.
Di cosa si tratta
La vicenda nasce da un procedimento penale per ingiuria e diffamazione a carico di Roberto Castelli, all’epoca dei fatti Ministro della giustizia, per frasi pronunciate in una trasmissione televisiva nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto. Il Tribunale dei ministri aveva escluso la natura ministeriale del reato; anni dopo, su richiesta dello stesso Castelli, il Senato deliberò invece che i reati erano «ministeriali» e coperti dall’esimente del preminente interesse pubblico. La Corte di cassazione sollevò conflitto di attribuzione, ritenendo che il Senato avesse invaso le competenze del potere giudiziario.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava la deliberazione del Senato del 22 luglio 2009. Parametro evocato era l’art. 96 della Costituzione, che disciplina i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle funzioni: secondo la Corte di cassazione, ricorrente, non spettava al Senato qualificare il reato come ministeriale fuori dal procedimento speciale, potere riservato all’autorità giudiziaria salva la possibilità per la Camera competente di sollevare a sua volta conflitto.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Senato e ha accolto il ricorso: ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate a Castelli, né la sussistenza della finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, sul presupposto che egli avesse agito per un preminente interesse pubblico.
Il principio
L’accertamento della natura ministeriale di un reato presuppone o che l’autorità giudiziaria abbia proceduto nelle forme previste per i reati ministeriali, o che la Camera competente abbia attivato, tramite il conflitto, il meccanismo di accertamento devoluto alla Corte costituzionale. Il Senato non può, con una semplice deliberazione adottata fuori dalla procedura speciale e su istanza dell’interessato, qualificare il reato come ministeriale per negare l’autorizzazione a procedere.
Domande e risposte
Che cosa significa che un reato è «ministeriale»?
È un reato commesso dal ministro nell’esercizio delle sue funzioni di governo, soggetto alla disciplina speciale dell’art. 96 Cost. e della legge costituzionale n. 1 del 1989, che attribuisce alla Camera competente il potere di negare, con valutazione insindacabile, l’autorizzazione a procedere.
Perché il Senato non poteva deliberare in questo caso?
Perché il Tribunale dei ministri aveva già escluso la natura ministeriale del reato; a quel punto il Senato avrebbe potuto solo contestare quella qualificazione sollevando conflitto davanti alla Corte costituzionale, non adottare autonomamente una delibera fuori dalla procedura prevista.
Che effetto ha avuto la decisione?
Ha annullato gli effetti preclusivi della delibera del Senato sul processo penale, consentendo che il giudizio prosegua e che sia l’autorità giudiziaria a stabilire la corretta qualificazione dei fatti.
Norme collegate
- Art. 96 della Costituzione — è il parametro su cui la Corte ha deciso: disciplina i reati dei ministri e il relativo procedimento speciale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.