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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 63 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni sulla disciplina sanzionatoria degli stupefacenti, già rimossa dall’ordinamento con la sentenza n. 32 del 2014.

Di cosa si tratta

La cosiddetta legge Fini-Giovanardi (art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005) aveva equiparato il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e pesanti. La Corte d’appello di Roma e il GIP di Torino ne dubitavano la legittimità, ma nel frattempo la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionali quelle norme.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione: si contestava la disomogeneità rispetto al decreto-legge e la parità di trattamento fra droghe diverse.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 32 del 2014 le norme censurate erano già state rimosse dall’ordinamento con efficacia retroattiva, sicché non vi era più nulla su cui pronunciarsi.

Il principio

Quando la norma censurata è già stata dichiarata incostituzionale e rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc, la successiva questione di legittimità sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa significa «sopravvenuta carenza di oggetto»?

Significa che la norma da esaminare non esiste più, perché già eliminata da una precedente decisione: la Corte non ha più nulla da giudicare.

La Corte ha valutato il merito delle droghe leggere e pesanti?

No: si è limitata a constatare che le norme erano già state annullate dalla sentenza n. 32 del 2014.

Cosa vuol dire efficacia «ex tunc»?

Vuol dire che la dichiarazione di incostituzionalità opera fin dall’origine, come se la norma non fosse mai esistita.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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