Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992: la giurisprudenza ammette già un’interpretazione conforme a Costituzione, che consente di sospendere l’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione in caso di grave e irreparabile danno.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario il contribuente che impugna per cassazione una sentenza d’appello voleva sospenderne l’esecuzione per evitare un danno grave. La Commissione tributaria di Salerno riteneva che la legge non lo consentisse.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario), in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all’art. 6 CEDU quale norma interposta all’art. 10 Cost. Rimettente: Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione di Salerno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: già con la sentenza n. 217 del 2010 e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2845 del 2012) si è affermata la possibilità di applicare l’art. 373 c.p.c. e sospendere la sentenza tributaria d’appello.

Il principio

La norma censurata va interpretata in modo conforme a Costituzione: essa non impedisce di sospendere l’esecuzione della sentenza tributaria d’appello quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il contribuente?

La sospensione dell’esecuzione della sentenza tributaria d’appello impugnata per cassazione, per evitare un danno grave e irreparabile.

Perché la questione è infondata?

Perché esiste già un’interpretazione conforme a Costituzione che consente la sospensione ai sensi dell’art. 373 c.p.c., come riconosciuto dalla Cassazione.

La sospensione è quindi possibile?

Sì: secondo la giurisprudenza prevalente il giudice può sospendere la sentenza tributaria d’appello in presenza di grave e irreparabile danno.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.