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La Corte dichiara incostituzionali due norme della legge finanziaria 2013 del Molise: una autorizzava nuove assunzioni in deroga ai limiti di spesa statali, l’altra incideva sugli incarichi dirigenziali sanitari, in violazione del coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria regionale del Molise consentiva ad alcuni enti di coprire la dotazione organica e di assumere personale, e regolava gli incarichi dirigenziali. Il Governo ha impugnato queste previsioni come elusive dei limiti statali alla spesa.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 12, comma 1, e 34, comma 1, della legge reg. Molise n. 4 del 2013, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1 (assunzioni senza rispetto dei limiti di spesa) e dell’art. 34, comma 1, nella parte in cui non escludeva gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
Il principio
Le norme statali sul contenimento della spesa per il personale costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, che le Regioni devono rispettare anche nel disciplinare assunzioni e incarichi.
Domande e risposte
Cosa consentiva la legge molisana?
A determinati enti di assumere personale senza rispettare i limiti di spesa fissati dalla normativa statale.
Perché è incostituzionale?
Perché viola i principi di coordinamento della finanza pubblica sul contenimento della spesa per il personale (art. 1, commi 557 e 557-ter, legge n. 296/2006).
Cosa è stato deciso sugli incarichi dirigenziali?
L’art. 34 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non escludeva gli incarichi di funzione dirigenziale sanitari di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica (terzo comma) e ordinamento civile (secondo comma, lettera l)
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