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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 723 Codice Civile: Resa dei conti

    Articolo 723 Codice Civile: Resa dei conti

    Art. 723 c.c. Resa dei conti

    In vigore

    Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

  • Articolo 724 Codice Civile: Collazione e imputazione

    Articolo 724 Codice Civile: Collazione e imputazione

    Art. 724 c.c. Collazione e imputazione

    In vigore

    I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

  • Articolo 725 Codice Civile: Prelevamenti

    Articolo 725 Codice Civile: Prelevamenti

    Art. 725 c.c. Prelevamenti

    In vigore

    Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

  • Articolo 726 Codice Civile: Stima e formazione delle parti

    Articolo 726 Codice Civile: Stima e formazione delle parti

    Art. 726 c.c. Stima e formazione delle parti

    In vigore

    Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

  • Articolo 727 Codice Civile: Norme per la formazione delle porzioni

    Articolo 727 Codice Civile: Norme per la formazione delle porzioni

    Art. 727 c.c. Norme per la formazione delle porzioni

    In vigore

    Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.

  • Articolo 728 Codice Civile: Conguagli in danaro

    Articolo 728 Codice Civile: Conguagli in danaro

    Art. 728 c.c. Conguagli in danaro

    In vigore

    L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

  • Articolo 729 Codice Civile: Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Articolo 729 Codice Civile: Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Art. 729 c.c. Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    In vigore

    L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

  • Articolo 730 Codice Civile: Deferimento delle operazioni a un notaio

    Articolo 730 Codice Civile: Deferimento delle operazioni a un notaio

    Art. 730 c.c. Deferimento delle operazioni a un notaio

    In vigore

    Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione. Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

  • Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Art. 731 c.c. Suddivisione tra stirpi

    In vigore

    Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

  • Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Art. 732 c.c. Diritto di prelazione

    In vigore

    Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.