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In sintesi: se hai già una comunicazione preventiva di prenotazione per la Transizione 5.0, il fatto che i fondi siano stati dichiarati esauriti il 6 novembre 2025 non cancella automaticamente il tuo diritto. Le pratiche tecnicamente ammissibili possono procedere con le comunicazioni di conferma e di completamento sul portale GSE, e dal 1° aprile 2026 il Governo ha annunciato un ripristino parziale dei fondi (ulteriori 200 milioni di euro) per le imprese che avevano già investito nel 2025 ma erano rimaste senza copertura. La priorità ora è rendicontare bene ed entro i termini, non aprire una nuova domanda.
La situazione dei fondi: esaurimento e ripristino parziale
Il Piano Transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 ed è gestito dal GSE. Riconosce un credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 e 5.0 che riducono i consumi energetici della struttura produttiva o del processo.
Con decreto del 6 novembre 2025 è stato comunicato l’esaurimento delle risorse stanziate per la misura. In pratica, le imprese che avevano trasmesso la comunicazione preventiva dopo quella data risultavano tecnicamente ammissibili, ma prive di copertura finanziaria. Questo ha generato il problema delle imprese cosiddette “esodate”: avevano avviato o già completato investimenti nel 2025 confidando nell’agevolazione, salvo poi trovarsi senza fondi a disposizione.
Al tavolo MIMIT del 1° aprile 2026 il Governo ha annunciato un ripristino parziale dei fondi, con il rilascio di ulteriori 200 milioni di euro destinati a coprire gli investimenti già effettuati nel 2025 dalle imprese rimaste scoperte. Si tratta di una misura di recupero mirata: non riapre lo sportello a tutti, ma punta a sanare le posizioni di chi aveva già investito sulla base della prenotazione.
Per chi ha la prenotazione, la lettura corretta è quindi questa: il percorso non è chiuso, ma si gioca sulla corretta rendicontazione di quanto già fatto, non sull’apertura di nuove domande.
Chi deve fare cosa ORA
Il discrimine è uno solo: avere o meno una comunicazione preventiva (prenotazione) già trasmessa al GSE. Se ce l’hai, sei dentro il perimetro delle pratiche tecnicamente ammissibili e devi concentrarti sui passaggi di conferma e completamento.
- Hai la prenotazione e hai già investito nel 2025: sei il profilo tipico interessato dal ripristino parziale. Verifica lo stato della pratica sul portale GSE e prepara la documentazione per la conferma e il completamento.
- Hai la prenotazione ma l’investimento è ancora in corso: porta a termine il progetto rispettando le caratteristiche tecniche dichiarate (in particolare il risparmio energetico atteso) e raccogli da subito la documentazione probatoria.
- Non hai mai trasmesso la comunicazione preventiva: con i fondi esauriti, non è questo il momento di impostare la strategia su una nuova domanda. Conviene monitorare gli sviluppi normativi prima di sostenere costi.
In tutti i casi, il principio è che il diritto al credito si consolida con la rendicontazione corretta: una prenotazione non rendicontata nei termini si perde.
Le comunicazioni di conferma e di completamento al GSE
Il procedimento sul portale GSE si articola in più fasi: la comunicazione preventiva (la prenotazione), la comunicazione di conferma e, alla fine del progetto, la comunicazione di completamento.
Dal 30 gennaio 2026 sono abilitate sul portale GSE le comunicazioni di conferma e di completamento per le domande tecnicamente ammissibili. La comunicazione di completamento certifica che l’investimento è stato realizzato e che gli obiettivi di efficienza energetica sono stati raggiunti: è il passaggio che trasforma la prenotazione in credito effettivamente utilizzabile.
La comunicazione di completamento va inviata entro il 28 febbraio 2026. Su questa scadenza è opportuno tenere monitorate eventuali proroghe: il termine potrebbe slittare, quindi conviene verificare lo stato sul portale GSE prima di considerare definitiva la data.
| Adempimento | Quando | Cosa significa |
|---|---|---|
| Esaurimento risorse comunicato | 6 novembre 2025 | Stop alla copertura per le nuove prenotazioni |
| Apertura comunicazioni di conferma e completamento | 30 gennaio 2026 | Portale GSE abilitato per le domande ammissibili |
| Invio comunicazione di completamento | Entro il 28 febbraio 2026 (salvo proroghe) | Certifica investimento e risparmio energetico |
| Ripristino parziale fondi annunciato | 1° aprile 2026 | 200 milioni per investimenti già effettuati nel 2025 |
Come si usa il credito in F24
Il credito d’imposta Transizione 5.0 si utilizza in compensazione tramite modello F24. Le regole di utilizzo cambiano a cavallo tra 2025 e 2026, ed è un punto su cui molte imprese si confondono.
- Entro il 31 dicembre 2025: il credito è compensabile in una o più quote, senza un frazionamento obbligatorio.
- Dal 1° gennaio 2026: il credito — o la parte di esso non ancora utilizzata — viene ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili fino al 2030.
Un equivoco frequente: pensare che il credito non usato entro il 31 dicembre 2025 vada perso. Non è così. Il residuo non si perde: semplicemente si spalma sulle cinque quote annuali. La conseguenza pratica è finanziaria, non sostanziale: chi non ha capienza per usare tutto subito recupera comunque il credito, ma diluito su più anni.
Esempio numerico di ripartizione, ipotizzando un credito che entra nel regime 2026 senza essere stato compensato prima:
| Anno di utilizzo | Quota |
|---|---|
| 2026 | 1/5 del credito |
| 2027 | 1/5 del credito |
| 2028 | 1/5 del credito |
| 2029 | 1/5 del credito |
| 2030 | 1/5 del credito |
L’importo di ciascuna quota dipende dal credito spettante riconosciuto dal GSE: la tabella mostra solo la logica di frazionamento, non un valore in euro.
Il divieto di cumulo con il 4.0 sugli stessi beni
Il credito Transizione 5.0 non è cumulabile, sugli stessi beni e sulle stesse spese, con il credito d’imposta 4.0. In altre parole, sul medesimo bene non si possono sommare le due agevolazioni: occorre scegliere su quale incardinare l’investimento.
Il punto chiave è il perimetro dei costi. Il divieto di cumulo opera bene per bene e spesa per spesa: nulla vieta, in linea di principio, che in un progetto più ampio alcuni beni siano coperti dal 5.0 e altri, distinti, da un’altra misura, purché non ci sia sovrapposizione sui medesimi costi. La regolazione dei rapporti con altre agevolazioni (ad esempio ZES o altri incentivi sui medesimi costi) richiede una verifica puntuale caso per caso.
L’errore da evitare è rendicontare lo stesso costo due volte sotto misure diverse: è una delle cause più tipiche di contestazione e di recupero del credito.
Errori che fanno perdere il credito
- Non inviare la comunicazione di completamento nei termini. Senza il completamento, la prenotazione resta tale e non si trasforma in credito utilizzabile.
- Confondere prenotazione e diritto acquisito. La comunicazione preventiva è un passaggio necessario ma non sufficiente: serve completare l’iter.
- Cumulare 5.0 e 4.0 sugli stessi beni. Sui medesimi costi le due misure si escludono; la doppia rendicontazione espone al recupero.
- Non documentare il risparmio energetico. Il 5.0 si fonda sulla riduzione dei consumi: senza la documentazione tecnica che la attesti, l’agevolazione è a rischio.
- Pensare che il mancato uso entro il 2025 faccia decadere il credito. Non decade: si ripartisce in cinque quote. L’errore opposto — forzare un utilizzo non sostenibile per “non perderlo” — è altrettanto dannoso.
- Trascurare il monitoraggio del portale GSE. Stato della pratica, abilitazioni e proroghe passano da lì: non controllarlo significa rischiare di mancare un termine.
Caso pratico
La “Officine Lambda S.r.l.” (impresa di fantasia) aveva trasmesso la comunicazione preventiva per un nuovo impianto 5.0 e completato l’investimento nel corso del 2025, confidando nel credito d’imposta. Dopo il 6 novembre 2025 si trova tra le imprese tecnicamente ammissibili ma senza copertura: la pratica risulta valida, ma i fondi sono esauriti.
Cosa fa correttamente. Dal 30 gennaio 2026 accede al portale GSE e predispone la comunicazione di completamento, raccogliendo la documentazione che attesta la realizzazione dell’investimento e il risparmio energetico conseguito. Invia il completamento entro il 28 febbraio 2026, verificando prima sul portale se nel frattempo sia intervenuta una proroga.
Con l’annuncio del ripristino parziale dei fondi del 1° aprile 2026, rientra nel perimetro delle imprese che avevano già investito nel 2025 e che la dotazione aggiuntiva di 200 milioni punta a coprire. Sul fronte utilizzo, poiché non aveva compensato nulla entro il 31 dicembre 2025, il credito riconosciuto le viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo, dal 2026 al 2030. Infine, avendo destinato quei beni al 5.0, evita accuratamente di rendicontare gli stessi costi anche sul credito 4.0.
La morale del caso: il valore non si difende aprendo nuove domande, ma curando con precisione la rendicontazione di ciò che è già stato prenotato e realizzato.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.