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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittime le leggi della Regione Abruzzo n. 23 e n. 32 del 2014, approvate dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, salvo singole disposizioni dovute o necessarie (art. 12 della legge n. 23 e art. 11 della legge n. 32). Conferma così l’orientamento della coeva sentenza n. 44/2015.

Di cosa si tratta

Come per la sentenza n. 44/2015, il tema è quello dei limiti del Consiglio regionale in prorogatio, cioè dopo la scadenza della legislatura. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti dovuti, urgenti o necessari. La Regione Abruzzo aveva approvato due leggi (n. 23 e n. 32 del 2014) in quel periodo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 e n. 32/2014 in riferimento all’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, che circoscrive i poteri del Consiglio in prorogatio agli interventi dovuti, urgenti o necessari.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 (eccetto l’art. 12) e n. 32/2014 (eccetto l’art. 11). Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12 della legge n. 23 e sull’art. 11 della legge n. 32, in quanto disposizioni riconducibili agli atti consentiti in prorogatio.

Il principio

Il Consiglio regionale in prorogatio può legiferare solo per atti dovuti, urgenti o necessari: le disposizioni prive di tali presupposti sono illegittime, mentre quelle che vi rientrano si salvano. Il vaglio va condotto disposizione per disposizione, distinguendo gli interventi consentiti da quelli che eccedono i limiti dell’organo prorogato.

Domande e risposte

Perché alcune norme si sono salvate?

Perché l’art. 12 della legge n. 23 e l’art. 11 della legge n. 32 rientravano tra gli atti consentiti in prorogatio (dovuti, urgenti o necessari): per essi la questione è stata dichiarata non fondata.

Che rapporto c’è con la sentenza n. 44/2015?

È lo stesso principio: il Consiglio regionale scaduto, in prorogatio, può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti. Qui la Corte lo applica ad altre due leggi abruzzesi.

Il controllo riguarda l’intera legge o le singole norme?

Si valuta disposizione per disposizione: cadono quelle prive dei presupposti della prorogatio, mentre si salvano quelle che vi rientrano.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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