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La Corte dichiara illegittime le leggi della Regione Abruzzo n. 23 e n. 32 del 2014, approvate dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, salvo singole disposizioni dovute o necessarie (art. 12 della legge n. 23 e art. 11 della legge n. 32). Conferma così l’orientamento della coeva sentenza n. 44/2015.
Di cosa si tratta
Come per la sentenza n. 44/2015, il tema è quello dei limiti del Consiglio regionale in prorogatio, cioè dopo la scadenza della legislatura. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti dovuti, urgenti o necessari. La Regione Abruzzo aveva approvato due leggi (n. 23 e n. 32 del 2014) in quel periodo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 e n. 32/2014 in riferimento all’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, che circoscrive i poteri del Consiglio in prorogatio agli interventi dovuti, urgenti o necessari.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 (eccetto l’art. 12) e n. 32/2014 (eccetto l’art. 11). Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12 della legge n. 23 e sull’art. 11 della legge n. 32, in quanto disposizioni riconducibili agli atti consentiti in prorogatio.
Il principio
Il Consiglio regionale in prorogatio può legiferare solo per atti dovuti, urgenti o necessari: le disposizioni prive di tali presupposti sono illegittime, mentre quelle che vi rientrano si salvano. Il vaglio va condotto disposizione per disposizione, distinguendo gli interventi consentiti da quelli che eccedono i limiti dell’organo prorogato.
Domande e risposte
Perché alcune norme si sono salvate?
Perché l’art. 12 della legge n. 23 e l’art. 11 della legge n. 32 rientravano tra gli atti consentiti in prorogatio (dovuti, urgenti o necessari): per essi la questione è stata dichiarata non fondata.
Che rapporto c’è con la sentenza n. 44/2015?
È lo stesso principio: il Consiglio regionale scaduto, in prorogatio, può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti. Qui la Corte lo applica ad altre due leggi abruzzesi.
Il controllo riguarda l’intera legge o le singole norme?
Si valuta disposizione per disposizione: cadono quelle prive dei presupposti della prorogatio, mentre si salvano quelle che vi rientrano.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — definisce lo statuto regionale, parametro violato in relazione alla norma statutaria sui poteri del Consiglio in prorogatio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.