Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 68/2015 – Estinzione dei ricorsi su finanza locale e patto di stabilità (legge di stabilità 2013)

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    La Corte ha dichiarato estinti i processi promossi da Bolzano, Trento, Trentino-Alto Adige e Sardegna contro norme della legge di stabilità 2013 in materia di finanza pubblica. Le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato le rinunce.

    Di cosa si tratta

    Quattro autonomie speciali avevano impugnato disposizioni della legge n. 228 del 2012 relative alla finanza degli enti territoriali e al patto di stabilità, denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e con la Costituzione. Successivamente tutte le ricorrenti hanno rinunciato ai propri ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 12 del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento ai rispettivi statuti e agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, a tutela dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Le rinunce ai ricorsi, accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché i processi sono stati estinti?

    Perché le Regioni e Province autonome ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato le rinunce.

    Quali enti avevano proposto i ricorsi?

    Le Province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Regione autonoma Sardegna.

    La Corte ha deciso sul merito?

    No: l’estinzione per rinuncia accettata preclude la decisione sulle questioni sollevate.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — invocato a tutela dell’autonomia finanziaria delle ricorrenti, profilo poi non esaminato per l’estinzione
  • Corte cost. n. 67/2015 – Imposta RC auto e finanza delle Province siciliane

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    La Corte ha respinto il ricorso della Regione siciliana contro la riduzione di risorse alle Province con recupero a valere sull’imposta RC auto. La stessa Regione, con legge regionale, aveva attribuito quell’imposta come tributo proprio derivato delle Province, realizzando il presupposto del meccanismo statale di recupero.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva ridotto le risorse delle Province siciliane, prevedendo il recupero delle somme, in caso di incapienza, sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni RC auto. La Regione sosteneva che tale imposta, tributo erariale di sua spettanza, non potesse essere assegnata o recuperata direttamente dallo Stato in favore delle Province.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 e l’Allegato 1 del d.l. n. 16 del 2014, per la parte sulle Province siciliane, in riferimento all’art. 36 dello statuto siciliano e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che riservano alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio. La Regione richiamava la sentenza n. 97 del 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Dopo la sentenza n. 97 del 2013, la stessa Regione siciliana, con la legge regionale n. 21 del 2013, aveva attribuito all’imposta RC auto carattere di tributo proprio derivato delle Province, in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011: ciò realizza il presupposto che legittima il meccanismo statale di recupero.

    Il principio

    I «tributi propri derivati» conservano natura erariale e, per le Regioni speciali, ricadono nelle clausole statutarie di devoluzione. Tuttavia, quando la stessa Regione dà attuazione alla legislazione statale attribuendo l’imposta alle Province, si realizza il presupposto che consente l’applicazione del relativo meccanismo di recupero previsto dallo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    Che lo Stato disponesse direttamente l’assegnazione alle Province e il recupero sull’imposta RC auto, tributo erariale che lo statuto riserva alla Regione.

    Perché il ricorso è stato respinto?

    Perché la stessa Regione, con propria legge, aveva attribuito alle Province l’imposta come tributo proprio derivato, dando attuazione alla normativa statale e realizzando il presupposto del meccanismo di recupero.

    Che rilievo ha avuto la sentenza n. 97 del 2013?

    Aveva chiarito che l’imposta RC auto resta erariale e di spettanza regionale, rimettendo alla Regione l’eventuale adeguamento alla legislazione statale, poi avvenuto con la legge regionale n. 21 del 2013.

  • Corte cost. n. 66/2015 – Fotovoltaico e reddito agrario: il requisito della prevalenza dell’attività agricola

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    La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sul regime fiscale di favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli imprenditori agricoli. Il requisito della prevalenza dell’attività agricola è già immanente alla legge: il giudice rimettente era partito da un presupposto interpretativo errato.

    Di cosa si tratta

    Una società agricola produceva ortaggi in serra ma ricavava milioni di euro dalla cessione di energia elettrica fotovoltaica, pagando un’IRES irrisoria grazie alla tassazione su base catastale del reddito agrario. La Commissione tributaria di Agrigento dubitava che le norme consentissero il regime di favore anche quando l’attività agricola è del tutto marginale, senza alcun limite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non fissano alcun limite oltre il quale la produzione di energia da fonti rinnovabili cessa di essere attività connessa a quella agricola e diventa attività industriale tassata in via ordinaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le censure muovevano da un erroneo presupposto interpretativo: il requisito della prevalenza dell’attività agricola, fondato sull’art. 2135 del codice civile, vale anche per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, pur in assenza di un’espressa indicazione nel comma 423.

    Il principio

    La produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili da parte dell’imprenditore agricolo è attività connessa — e gode del regime fiscale agrario — solo se ricorre l’utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola, secondo l’art. 2135 c.c. Il requisito della prevalenza è immanente al concetto stesso di connessione e impedisce che l’attività energetica snaturi l’impresa agricola.

    Domande e risposte

    Quando l’energia da fotovoltaico produce reddito agrario?

    Solo quando è attività effettivamente connessa a quella agricola, con utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature dell’azienda normalmente impiegate nell’agricoltura, ai sensi dell’art. 2135 c.c.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il giudice rimettente riteneva, erroneamente, che la legge non richiedesse il requisito della prevalenza: in realtà tale requisito è già previsto e ricavabile dall’art. 2135 c.c.

    Cosa accade se l’attività agricola è del tutto marginale?

    Viene meno la connessione: l’attività di produzione di energia diventa industriale e genera reddito d’impresa soggetto a tassazione ordinaria, senza il regime di favore.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — è il parametro sulla capacità contributiva invocato contro il presunto regime di favore, ritenuto però insussistente
    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento fiscale
  • Corte cost. n. 65/2015 – Accisa sull’energia elettrica e autonomia finanziaria di Valle d’Aosta e Sicilia

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’aumento del contributo alla finanza pubblica imposto unilateralmente a Valle d’Aosta e Sicilia, correlato alle maggiori entrate dell’accisa sull’energia elettrica. Tali entrate spettano alle Regioni speciali e non possono essere riservate all’Erario senza le condizioni statutarie.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2012 aumentava di 235 milioni di euro annui il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’accisa sull’energia elettrica nei loro territori. Valle d’Aosta e Sicilia hanno contestato la sottrazione di entrate a esse spettanti; le Province autonome di Trento e Bolzano hanno invece rinunciato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, commi 4 e 5, del d.l. n. 1 del 2012. La Valle d’Aosta ha invocato gli artt. 4 e 8 della legge n. 690 del 1981 (norme di attuazione statutaria), la Sicilia gli artt. 36 e 43 dello statuto e l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965: norme che devolvono alle Regioni le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, nella parte in cui l’incremento del concorso alla finanza pubblica era unilateralmente imposto a Valle d’Aosta e Sicilia. Ha dichiarato estinti per rinuncia i giudizi delle Province autonome.

    Il principio

    Le maggiori entrate dell’accisa sull’energia elettrica spettano alle Regioni a statuto speciale nel cui territorio sono riscosse. Una riserva all’Erario di tali entrate è legittima solo alle condizioni statutarie e di attuazione (destinazione a spese statali, intesa, indicazione dei criteri di quantificazione), che nel caso erano disattese.

    Domande e risposte

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché imponeva unilateralmente alle Regioni speciali un maggior concorso alla finanza pubblica correlato a entrate (accisa sull’energia elettrica) a esse spettanti, senza rispettare le condizioni statutarie per la riserva all’Erario.

    A chi spetta il gettito dell’accisa sull’energia elettrica nelle Regioni speciali?

    Spetta alle Regioni a statuto speciale nel cui territorio è riscosso, salvo riversamento allo Stato alle condizioni previste dalle norme statutarie e di attuazione.

    Cosa è accaduto ai ricorsi delle Province autonome?

    Sono stati dichiarati estinti per rinuncia, mentre la Corte ha deciso nel merito solo le impugnative di Valle d’Aosta e Sicilia.

  • Corte cost. n. 64/2015 – Leggi regionali in prorogatio e pianificazione paesaggistica in Abruzzo

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    La Corte ha salvato la legge urbanistico-paesaggistica abruzzese sotto il profilo della prorogatio del Consiglio regionale, riconoscendo che rientrava negli interventi dovuti in base a disposizioni statali. Ha invece dichiarato illegittime le norme che non garantivano il coinvolgimento del Ministero nella pianificazione paesaggistica.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 26 del 2014 era stata approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio, dopo lo scioglimento dell’assemblea e prima delle nuove elezioni. Disciplinava il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti urbanistici, prevedendo per le varianti al piano paesaggistico la sola partecipazione degli organi ministeriali a una conferenza di servizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge per violazione dell’art. 123 Cost. (esercizio del potere legislativo in prorogatio oltre i limiti dell’art. 86 dello statuto regionale) e, in subordine, l’art. 2, commi 4 e 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., per contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla prorogatio: la legge rientrava tra gli interventi dovuti in base a disposizioni statali, ammessi dallo statuto, anche perché colmava il vuoto normativo creato dalla sentenza n. 211 del 2013. Ha invece dichiarato illegittimo l’art. 2, commi 4 e 5, nel testo originario, per il mancato adeguato coinvolgimento del Ministero nella pianificazione paesaggistica.

    Il principio

    In regime di prorogatio il Consiglio regionale può legiferare per gli interventi dovuti in base a impegni europei o disposizioni statali, oltre che per i casi di urgenza e necessità. La pianificazione paesaggistica richiede l’elaborazione congiunta Stato-Regione: il legislatore regionale non può degradare la tutela paesaggistica a mera esigenza urbanistica escludendo o riducendo il coinvolgimento ministeriale.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il Consiglio regionale era in prorogatio?

    Significa che operava nel periodo successivo allo scioglimento e prima dell’insediamento del nuovo organo eletto, con poteri limitati agli atti dovuti, urgenti o costituzionalmente indifferibili.

    Perché la legge non è stata annullata per la prorogatio?

    Perché rientrava tra gli interventi dovuti in base a disposizioni statali, consentiti dallo statuto regionale, e colmava un vuoto normativo creato da una precedente pronuncia della Corte.

    Perché sono stati annullati i commi 4 e 5 dell’art. 2?

    Perché prevedevano solo una partecipazione degli organi ministeriali, senza garantire l’elaborazione congiunta del piano paesaggistico richiesta dal Codice dei beni culturali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.

    Norme collegate

    • Art. 123 della Costituzione — è il parametro sulla prorogatio: la disciplina dei poteri dell’organo prorogato spetta allo statuto regionale
    • Art. 117 della Costituzione — è violato dai commi 4 e 5 dell’art. 2, che invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio
  • Corte cost. n. 63/2015 – Estinzione del giudizio sul contributo della Regione Sardegna alla finanza pubblica

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione Sardegna contro la norma che confermava il contributo regionale alla finanza pubblica e disciplinava l’adeguamento del patto di stabilità. La Regione ha rinunciato al ricorso dopo l’accordo con lo Stato, che ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato la norma che confermava, anche ai fini del patto di stabilità interno, il contributo regionale alla finanza pubblica e ne disciplinava l’adeguamento tramite rinvio alle procedure sul federalismo fiscale. Dopo un accordo del 2014 con il Ministero dell’economia, la Regione ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 11, comma 5-bis, del d.l. n. 35 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 6, 7 e 8 dello statuto speciale della Sardegna. La Regione lamentava la lesione della propria autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. La rinuncia al ricorso da parte della Regione, accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, estingue il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo costituzionale; gli accordi finanziari tra Stato e Regioni speciali possono così condurre alla definizione in rito dei contenziosi pendenti.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Sardegna ha rinunciato al ricorso, in esecuzione di un accordo con lo Stato, e la rinuncia è stata accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

    Cosa contestava la Regione?

    La conferma a tempo indeterminato di un contributo straordinario alla finanza pubblica e il rinvio sine die dell’adeguamento del patto di stabilità, lesivi della sua autonomia finanziaria.

    La Corte ha valutato la fondatezza delle censure?

    No: l’estinzione del processo per rinuncia accettata impedisce l’esame del merito.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — invocato a tutela dell’autonomia finanziaria regionale, profilo posto a base del ricorso poi estinto
  • Corte cost. n. 62/2015 – Cessazione della materia del contendere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Sardegna)

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dalla Regione Sardegna contro una norma della legge di stabilità 2013 che riservava all’Erario le maggiori entrate da contrasto all’evasione. La Regione aveva rinunciato al ricorso, ma lo Stato non aveva formalmente accettato.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato la norma che destinava al Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione, sostenendo che parte di tali risorse spettasse alla Regione in base allo statuto speciale. Nel corso del giudizio la Regione ha rinunciato parzialmente al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012, in riferimento all’art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna. La Regione lamentava che lo Stato, in mancanza di disposizioni statutarie che consentissero riserve erariali, la escludesse dalla compartecipazione al gettito prevista dalla norma statutaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. In presenza della rinuncia della Regione non seguita da formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non si verifica l’estinzione del processo, ma la cessazione della materia del contendere in relazione alla norma oggetto del giudizio.

    Il principio

    Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso ma manca la formale accettazione della controparte, non si ha estinzione del processo bensì cessazione della materia del contendere in relazione alla norma impugnata.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione presuppone rinuncia accettata dalla controparte; la cessazione della materia del contendere ricorre quando, pur in presenza della rinuncia, manca la formale accettazione.

    Cosa contestava la Regione Sardegna?

    Che le maggiori entrate da contrasto all’evasione, riferibili al suo territorio, fossero riservate allo Stato anziché ripartite secondo lo statuto speciale.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No, ha definito il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione.

  • Corte cost. n. 61/2015 – Estinzione dei ricorsi delle Province autonome sul contributo unificato (legge di stabilità 2013)

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    La Corte ha dichiarato estinti i processi promossi dalle Province autonome di Bolzano e Trento contro alcune norme della legge di stabilità 2013. Le ricorrenti avevano rinunciato ai ricorsi in attuazione di un accordo con il Governo, e lo Stato aveva accettato le rinunce.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato norme della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) sull’aumento del contributo unificato nei giudizi amministrativi e sulla destinazione di maggiori entrate da contrasto all’evasione fiscale, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni finanziarie statutarie. In seguito a un accordo con il Governo del 2014, entrambe hanno rinunciato ai ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni riguardavano l’art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge n. 228 del 2012, censurati in riferimento agli artt. 75, 79 e 104 dello statuto del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, oltre al principio di leale collaborazione. Le Province lamentavano la sottrazione di entrate tributarie a esse spettanti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Le rinunce ai ricorsi delle Province, accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti, se accettata dalla parte resistente costituita, estingue il processo costituzionale, senza esame del merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché i processi sono stati dichiarati estinti?

    Perché le Province autonome hanno rinunciato ai ricorsi e il Governo ha accettato le rinunce, in attuazione di un accordo in materia di finanza pubblica.

    La Corte ha esaminato il merito delle censure?

    No. L’estinzione del processo per rinuncia accettata preclude ogni decisione sul merito delle questioni.

    Quale norma disciplina l’estinzione per rinuncia?

    L’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 60/2015 – Abbruciamento dei residui vegetali e trasferimento del personale ARBEA in Basilicata

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    La Corte ha respinto le censure dello Stato contro la legge della Regione Basilicata che consente, a certe condizioni, l’abbruciamento dei residui vegetali: rientra nell’agricoltura, competenza residuale regionale. Ha invece dichiarato inammissibile la censura sul trasferimento del personale dell’agenzia ARBEA per ricostruzione lacunosa del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Basilicata n. 7 del 2014 modificava le norme sulla protezione dei boschi dagli incendi, consentendo a determinate condizioni l’eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali (compresi quelli da forestazione e potatura). Un altro articolo disponeva il trasferimento nei ruoli regionali del personale, anche a tempo determinato, della soppressa agenzia ARBEA.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, commi 2, 3 e 4 (in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s, Cost., per la disciplina dei rifiuti riservata allo Stato) e l’art. 29 (in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l, e terzo comma, Cost., per ordinamento civile, concorso pubblico, coordinamento della finanza pubblica e copertura finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’abbruciamento dei residui vegetali, che rientra nella materia agricoltura, di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), in linea con le sentenze n. 16 e n. 38 del 2015. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 29, perché il ricorso si fondava su un’erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo.

    Il principio

    L’abbruciamento in loco dei residui vegetali, come pratica ordinaria in agricoltura e selvicoltura, è escluso dalla normativa sui rifiuti e rientra nella competenza residuale regionale. Le censure di legittimità costituzionale devono fondarsi su una ricostruzione corretta e completa del contesto normativo, pena l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché l’abbruciamento dei residui vegetali non viola la tutela dell’ambiente?

    Perché costituisce una normale pratica agricola, esclusa dalla disciplina sui rifiuti, e rientra nella competenza residuale regionale in materia di agricoltura.

    Cosa ha deciso la Corte sul trasferimento del personale ARBEA?

    Ha dichiarato la questione inammissibile, perché lo Stato aveva ricostruito in modo erroneo e incompleto il quadro normativo, invocando un parametro inconferente.

    Cosa comporta una ricostruzione lacunosa del quadro normativo nel ricorso?

    Comporta l’inammissibilità della questione, perché le censure non risultano supportate da motivazione sufficiente e adeguata.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro centrale: distingue la competenza esclusiva statale sui rifiuti da quella residuale regionale sull’agricoltura
    • Art. 97 della Costituzione — invocato per i principi di imparzialità e buon andamento e l’accesso per concorso al pubblico impiego
  • Corte cost. n. 59/2015 – Autorizzazione degli studi medici e odontoiatrici per la chirurgia ambulatoriale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Abruzzo che riduceva l’elenco delle prestazioni chirurgiche per cui gli studi medici e odontoiatrici devono ottenere l’autorizzazione. Le Regioni non possono abbassare i livelli minimi di sicurezza fissati dallo Stato in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    Gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure rischiose per il paziente devono essere autorizzati, previa verifica dei requisiti minimi di sicurezza. La Regione Abruzzo, con l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 21 del 2014, aveva sostituito l’elenco delle procedure soggette ad autorizzazione, espungendone numerose prestazioni invasive (chirurgia plastica della palpebra, vari interventi dentali e ortodontici, gengivoplastica), di fatto esonerando dall’autorizzazione gli studi che le eseguono.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale, restringendo l’ambito dell’autorizzazione obbligatoria, si poneva in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute dettati dagli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, eccedendo dalla competenza concorrente regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto fondata la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 21 del 2014. La disciplina regionale aveva conformato il regime autorizzatorio in termini più restrittivi rispetto ai principi di garanzia statali, già richiamati dalle sentenze n. 150 e n. 245 del 2010.

    Il principio

    Gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali nella materia «tutela della salute», stabilendo requisiti minimi di sicurezza e qualità per l’esercizio delle prestazioni sanitarie. Il legislatore regionale, nell’esercizio della competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., non può ridurre l’ambito dell’autorizzazione obbligatoria al di sotto dei livelli essenziali di sicurezza fissati dallo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la legge abruzzese impugnata?

    Aveva sostituito l’elenco delle procedure chirurgiche soggette ad autorizzazione, togliendone diverse prestazioni invasive e così esonerando dall’autorizzazione gli studi che le erogano.

    Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché riduceva i livelli minimi di sicurezza delle cure fissati dallo Stato, violando i principi fondamentali in materia di tutela della salute e l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Le Regioni possono disciplinare le autorizzazioni sanitarie?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; non possono abbassare le garanzie minime di sicurezza e qualità delle prestazioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro violato: fissa il riparto di competenza concorrente in materia di tutela della salute
  • Corte cost. n. 118/2015 – Referendum del Veneto su autonomia e indipendenza

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    Con la sentenza n. 118 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale veneta sul referendum per l’indipendenza e illegittime alcune disposizioni della legge sul referendum per l’autonomia, salvando però il quesito sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato due leggi: una per indire un referendum consultivo sull’indipendenza e una sull’autonomia. Lo Stato le ha impugnate, sostenendo che mettessero in discussione l’unità e l’indivisibilità della Repubblica e le regole costituzionali sull’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le leggi reg. Veneto n. 15 e n. 16 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione e allo Statuto regionale, contestando i referendum su autonomia e indipendenza del Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge sul referendum per l’indipendenza (n. 16 del 2014) e di alcuni numeri della legge sull’autonomia (n. 15 del 2014), dichiarando invece non fondate le questioni sul quesito relativo a ulteriori forme di autonomia.

    Il principio

    Un referendum regionale non può mettere in discussione l’unità e l’indivisibilità della Repubblica: è perciò illegittima la consultazione sull’indipendenza, mentre resta ammissibile interpellare gli elettori sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia nel quadro costituzionale.

    Domande e risposte

    Quali referendum aveva previsto il Veneto?

    Uno consultivo sull’indipendenza e uno sull’autonomia della Regione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la legge sul referendum per l’indipendenza e alcune parti di quella sull’autonomia, salvando il quesito sulle ulteriori forme di autonomia.

    Perché il referendum sull’indipendenza è illegittimo?

    Perché contrasta con l’unità e l’indivisibilità della Repubblica garantite dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2015 – Legge della Regione Campania su professioni turistiche e altre materie

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 117 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime e in parte inammissibili o non fondate le questioni sollevate dallo Stato contro varie disposizioni di una legge della Regione Campania, in particolare sull’istituzione di nuove figure professionali turistiche.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva approvato una legge che, tra l’altro, istituiva nuove figure professionali nel settore turistico (come la guida archeologica subacquea) e disciplinava varie materie. Lo Stato ha impugnato più disposizioni, ritenendole invasive di competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari commi dell’art. 1 della legge reg. Campania n. 16 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, primo, secondo (lettere e ed s) e terzo comma, della Costituzione, lamentando soprattutto l’invasione della competenza statale a individuare nuove figure professionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni impugnate (tra cui quelle istitutive di nuove figure professionali), inammissibile la questione su una delle lettere del comma 49 e non fondate le questioni sull’art. 1, comma 72, della legge regionale.

    Il principio

    L’individuazione di nuove figure professionali spetta allo Stato: la Regione non può istituirle autonomamente. Le disposizioni regionali che lo facevano sono state perciò dichiarate illegittime, mentre altre censure sono state respinte o ritenute inammissibili.

    Domande e risposte

    Che cosa aveva previsto la Regione Campania?

    Tra l’altro l’istituzione di nuove figure professionali turistiche, come la guida archeologica subacquea.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittime numerose disposizioni, inammissibile una questione e non fondate altre.

    Perché alcune norme sono illegittime?

    Perché l’individuazione di nuove figure professionali rientra nella competenza dello Stato e non della Regione.

    Norme collegate