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Autore: Andrea Marton

  • Art. 789 Codice Civile: Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

    Art. 789 Codice Civile: Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

    Art. 789 c.c. Inadempimento o ritardo nell’esecuzione

    In vigore

    Il donante, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.

  • Articolo 790 Codice Civile: Riserva di disporre di cose determinate

    Articolo 790 Codice Civile: Riserva di disporre di cose determinate

    Art. 790 c.c. Riserva di disporre di cose determinate

    In vigore

    Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

  • Articolo 791 Codice Civile: Condizione di riversibilità

    Articolo 791 Codice Civile: Condizione di riversibilità

    Art. 791 c.c. Condizione di riversibilità

    In vigore

    Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.

  • Articolo 792 Codice Civile: Effetti della riversibilità

    Articolo 792 Codice Civile: Effetti della riversibilità

    Art. 792 c.c. Effetti della riversibilità

    In vigore

    Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l’ipoteca risulta. È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

  • Articolo 793 Codice Civile: Donazione modale

    Articolo 793 Codice Civile: Donazione modale

    Art. 793 c.c. Donazione modale

    In vigore

    La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

  • Articolo 794 Codice Civile: Onere illecito o impossibile

    Articolo 794 Codice Civile: Onere illecito o impossibile

    Art. 794 c.c. Onere illecito o impossibile

    In vigore

    L’onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

  • Articolo 795 Codice Civile: Divieto di sostituzione

    Articolo 795 Codice Civile: Divieto di sostituzione

    Art. 795 c.c. Divieto di sostituzione

    In vigore

    Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà. La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.

  • Articolo 796 Codice Civile: Riserva di usufrutto

    Articolo 796 Codice Civile: Riserva di usufrutto

    Art. 796 c.c. Riserva di usufrutto

    In vigore

    È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente.

  • Articolo 797 Codice Civile: Garanzia per evizione

    Articolo 797 Codice Civile: Garanzia per evizione

    Art. 797 c.c. Garanzia per evizione

    In vigore

    Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

  • Articolo 798 Codice Civile: Responsabilità per vizi della cosa

    Articolo 798 Codice Civile: Responsabilità per vizi della cosa

    Art. 798 c.c. Responsabilità per vizi della cosa

    In vigore

    Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.