CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)
Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)
In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.
In sintesi
Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.
Le forme del part-time
Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.
Le tre forme di part-time
| Forma |
Come si articola l’orario |
Esempio |
| Orizzontale |
Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi |
4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì |
| Verticale |
Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi |
Tre giornate intere a settimana |
| Misto |
Combinazione di orizzontale e verticale |
Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto |
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (art. 73 CCNL e D.Lgs. 81/2015). Il CCNL fissa l’orario minimo: fino a 30 dipendenti 16 ore settimanali, oltre 30 dipendenti 18 ore; per le assunzioni dal 1° gennaio 2025 i minimi salgono a 18 e 20 ore (art. 73, c. 1). Fonte:
Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.
Orari minimi, week-end e proporzionalità
Orario minimo del part-time – CCNL DMO, art. 73
| Azienda |
Fino al 31/12/2024 |
Assunzioni dal 1/1/2025 |
| Fino a 30 dipendenti |
16 ore settimanali (64 mensili, 532 annue) |
18 ore settimanali (72 mensili, 600 annue) |
| Più di 30 dipendenti |
18 ore settimanali (72 mensili, 600 annue) |
20 ore settimanali (80 mensili, 668 annue) |
In deroga ai minimi si possono fare contratti da 8 ore settimanali per il sabato o la domenica con studenti, lavoratori già occupati part-time altrove e giovani fino a 25 anni compiuti (art. 73, c. 2). Per le assunzioni dal 1° gennaio 2025 sono ammessi anche contratti da 16 ore settimanali sul sabato e la domenica, nel limite di 1 lavoratore fino a 4 dipendenti, 2 lavoratori fino a 8 dipendenti, il 15% (arrotondato per eccesso) oltre. Una prestazione giornaliera fino a 4 ore non si può frazionare nell’arco della giornata (c. 4). I part-time già in essere sotto le 20 ore possono chiedere, dal 1° gennaio 2026, la variazione al nuovo minimo.
Il trattamento economico e normativo è proporzionale all’orario (art. 77). Lo stesso vale per i permessi retribuiti e per la tredicesima e quattordicesima in caso di trasformazione in corso d’anno (artt. 82 e 88). Le ferie sono 26 giorni lavorativi con la settimana considerata di sei giorni (art. 83); il preavviso ha la stessa durata del tempo pieno (art. 89). La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile del tempo pieno per il divisore dell’art. 194 (168 per 40 ore). Il comporto è di 180 giorni di calendario per il part-time orizzontale; per il verticale o misto è la metà delle giornate lavorative concordate in un anno solare (art. 78).
Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità
Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.
Il lavoro supplementare
È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. L’art. 85 del CCNL lo ammette su base volontaria e lo paga con la quota oraria della retribuzione di fatto più una maggiorazione forfettaria del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso. Nel part-time verticale o misto sono possibili anche prestazioni di vero straordinario, cioè oltre le 40 ore settimanali (art. 85, c. 3), con le maggiorazioni dello straordinario.
Le clausole elastiche
Consentono di variare la collocazione dell’orario o, nel part-time verticale e misto, di aumentarne la durata fino al 30% della prestazione annua concordata (art. 86, c. 9). Richiedono un patto scritto con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, un preavviso di almeno due giorni e una compensazione: almeno l’1,5% sulle ore variate oppure, in alternativa, un’indennità annua di almeno 155 euro dal 1° gennaio 2025 (120 euro prima), in quote mensili. Le ore che aumentano in modo duraturo la prestazione si pagano con almeno il 36,5% (35% + 1,5%). Il lavoratore non può subire un licenziamento o una sanzione per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica (c. 13). Dopo sei mesi dal patto può denunciarlo, con un mese di preavviso, per esigenze di salute certificate, altra attività lavorativa o esigenze personali dell’art. 152; il datore può recedere dal patto con un mese di preavviso.
Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.
Trattamento e principio di non discriminazione
Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, i permessi, le mensilità aggiuntive e il TFR (le ferie restano di 26 giorni lavorativi su una settimana di sei giorni, art. 83); restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.
Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza
Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.
Casi pratici
Tizio — clausola elastica e variazione del turno
Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con almeno due giorni di preavviso e un compenso di almeno l’1,5% sulle ore spostate (oppure l’indennità annua di almeno 155 euro, se così pattuito). Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno pagate con la quota oraria di fatto più il 35% (art. 85). Il lavoro supplementare si svolge su base volontaria: Caia può dire di no.
Domande frequenti
Il contratto part-time deve essere scritto?
Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno e si paga con la maggiorazione forfettaria del 35% (art. 85). Lo straordinario presuppone il superamento dell’orario a tempo pieno e ha le maggiorazioni dell’art. 132 (15%, 20%, 30%, 50%).
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
La tredicesima e la quattordicesima sono riproporzionate alla durata della prestazione (art. 77). Le ferie sono di 26 giorni lavorativi, con la settimana considerata di sei giorni (art. 83). L’anzianità di servizio si computa per intero.
L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni e una compensazione (1,5% sulle ore variate o indennità annua di almeno 155 euro). Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Limiti, maggiorazioni e clausole elastiche sono quelli degli artt. 73-89 del testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025; eventuali accordi aziendali più favorevoli prevalgono.