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Con la sentenza n. 114 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul divieto di cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice aveva versato contribuzione volontaria mentre proseguiva un’attività lavorativa per poche ore settimanali e con redditi modesti. La disciplina previdenziale, nell’interpretazione adottata, vietava di cumulare quella contribuzione volontaria con quella della gestione separata.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, nella parte in cui, secondo l’interpretazione data, vieta il cumulo tra contribuzione volontaria e contribuzione nella gestione separata.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La questione è risultata inammissibile perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme della norma, rimettendo così alla Corte una scelta interpretativa che spettava prima a lui.
Domande e risposte
Che cosa era in discussione?
Il divieto di cumulare la contribuzione previdenziale volontaria con quella della gestione separata, per chi prosegue un’attività ridotta.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.
Perché inammissibile?
Perché il giudice rimettente non aveva sufficientemente valutato un’interpretazione della norma conforme a Costituzione.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — invocato, secondo comma, sui diritti previdenziali dei lavoratori
- Art. 35 della Costituzione — richiamato, primo comma, sulla tutela del lavoro
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro di eguaglianza e ragionevolezza
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