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La Corte ha dichiarato illegittimo, con pronuncia additiva, l’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui, per le malattie da causa di servizio insorte oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio, faceva decorrere il termine di decadenza dalla cessazione anziché dalla manifestazione della malattia.
Di cosa si tratta
Un ex dipendente pubblico chiedeva il trattamento pensionistico privilegiato per una malattia contratta per causa di servizio ma manifestatasi anni dopo la cessazione. La norma faceva decorrere il termine quinquennale di decadenza per la domanda dalla cessazione dal servizio, rendendo di fatto impossibile l’accesso al beneficio per le malattie a lunga latenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella parte in cui faceva decorrere il termine di decadenza dalla cessazione dal servizio anziché dalla manifestazione della malattia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 nella parte in cui non prevede che, quando la malattia da causa di servizio insorga dopo i cinque anni dalla cessazione, il termine quinquennale di decadenza per la domanda decorra dalla manifestazione della malattia.
Il principio
Per le malattie da causa di servizio che si manifestano dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine di decadenza per chiedere il trattamento privilegiato deve decorrere dalla manifestazione della malattia: ancorarlo alla cessazione viola l’uguaglianza e la tutela previdenziale.
Domande e risposte
Qual era il problema della vecchia norma?
Faceva scadere il termine per chiedere la pensione privilegiata prima ancora che la malattia da causa di servizio si manifestasse, per le patologie a lunga latenza.
Cosa ha stabilito la Corte?
Che per le malattie insorte dopo cinque anni dalla cessazione il termine decorre dalla manifestazione della malattia, non dalla cessazione dal servizio.
Che tipo di pronuncia è?
Una sentenza additiva: la Corte aggiunge alla norma la previsione mancante per renderla conforme alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla tutela previdenziale e assistenziale
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