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Con l’ordinanza n. 115 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni su alcune norme in materia di IMU sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.
Di cosa si tratta
Davanti alla giustizia tributaria toscana erano in discussione alcune disposizioni in materia di IMU e di altra fiscalità immobiliare, contenute in decreti-legge del 2011 e del 2013. Il giudice tributario ha dubitato della loro legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione sull’art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 e sull’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, in materia di IMU.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Le questioni sono risultate manifestamente inammissibili per i limiti della prospettazione del giudice rimettente, che hanno impedito alla Corte di esaminare nel merito i dubbi sulle norme in materia di IMU.
Domande e risposte
Chi aveva sollevato le questioni?
La Commissione tributaria regionale della Toscana, su norme in materia di IMU e fiscalità immobiliare.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riunendo i giudizi.
Perché non è entrata nel merito?
Per i difetti nel modo in cui le questioni erano state formulate dal giudice tributario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — richiamato a tutela del diritto di difesa
- Art. 97 della Costituzione — invocato, primo comma, sul buon andamento dell’amministrazione
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