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Con l’ordinanza n. 116 del 2015 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo relativo ad alcune questioni in materia di IMU promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, riservando ad altre pronunce la decisione delle restanti questioni.
Di cosa si tratta
Le Province autonome di Trento e di Bolzano avevano impugnato, con più ricorsi, numerose disposizioni statali in materia di IMU e fiscalità immobiliare, contenute in decreti-legge e leggi del periodo 2011-2013, ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Province autonome hanno impugnato gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 e disposizioni del d.l. n. 102 del 2013, in materia di IMU e fiscalità immobiliare, a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni oggetto dell’ordinanza.
Il principio
Venute meno le ragioni del contendere su una parte delle questioni – per effetto degli sviluppi normativi e processuali – la Corte ne ha dichiarato l’estinzione, rinviando ad altre decisioni l’esame delle restanti censure.
Domande e risposte
Chi aveva proposto i ricorsi?
Le Province autonome di Trento e di Bolzano, contro norme statali in materia di IMU e fiscalità immobiliare.
Come si è concluso questo giudizio?
Con la dichiarazione di estinzione del processo per le questioni esaminate nell’ordinanza, riservando le altre a separate pronunce.
Che cosa significa estinto il processo?
Significa che il giudizio si chiude senza decisione nel merito, perché sono venute meno le ragioni per proseguirlo.
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