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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 116 del 2015 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo relativo ad alcune questioni in materia di IMU promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, riservando ad altre pronunce la decisione delle restanti questioni.

Di cosa si tratta

Le Province autonome di Trento e di Bolzano avevano impugnato, con più ricorsi, numerose disposizioni statali in materia di IMU e fiscalità immobiliare, contenute in decreti-legge e leggi del periodo 2011-2013, ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome hanno impugnato gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 e disposizioni del d.l. n. 102 del 2013, in materia di IMU e fiscalità immobiliare, a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni oggetto dell’ordinanza.

Il principio

Venute meno le ragioni del contendere su una parte delle questioni – per effetto degli sviluppi normativi e processuali – la Corte ne ha dichiarato l’estinzione, rinviando ad altre decisioni l’esame delle restanti censure.

Domande e risposte

Chi aveva proposto i ricorsi?

Le Province autonome di Trento e di Bolzano, contro norme statali in materia di IMU e fiscalità immobiliare.

Come si è concluso questo giudizio?

Con la dichiarazione di estinzione del processo per le questioni esaminate nell’ordinanza, riservando le altre a separate pronunce.

Che cosa significa estinto il processo?

Significa che il giudizio si chiude senza decisione nel merito, perché sono venute meno le ragioni per proseguirlo.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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