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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, che punisce l’omesso versamento dell’IVA: il giudice non aveva adeguatamente motivato la questione sollevata.

Di cosa si tratta

La controversia riguardava il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. Il giudice penale dubitava della ragionevolezza della disciplina, in particolare in rapporto al trattamento di figure analoghe.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Milano, in un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (disciplina dei reati tributari), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, definendo il giudizio con ordinanza.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze evidenti — ad esempio sul piano della motivazione o della ricostruzione del quadro normativo — che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito.

Domande e risposte

Che cosa punisce l’art. 10-ter esaminato?

Il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, oltre una determinata soglia, da parte del contribuente.

Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

è una pronuncia con cui la Corte rileva un vizio evidente della questione — di rito o di motivazione — che ne impedisce l’esame nel merito, decidendo nella forma dell’ordinanza.

La norma sull’omesso versamento IVA resta in vigore?

Sì: la Corte non ha deciso sul merito. La disposizione resta applicabile, salva un’eventuale nuova e correttamente motivata questione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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