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Con l’ordinanza n. 112 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione su una norma della Provincia autonoma di Trento in materia di interventi assistenziali a favore degli invalidi civili.
Di cosa si tratta
Una persona si era rivolta al giudice del lavoro di Trento contestando i presupposti per ottenere gli interventi assistenziali provinciali a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, disciplinati da una legge della Provincia autonoma di Trento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione e allo Statuto del Trentino-Alto Adige, la questione sull’art. 4, comma 3, della legge prov. Trento n. 7 del 1998 nel testo allora vigente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La questione è risultata manifestamente inammissibile per carenze nella prospettazione e nella ricostruzione del quadro normativo da parte del giudice rimettente, che hanno impedito alla Corte l’esame nel merito.
Domande e risposte
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, su una norma provinciale in materia di assistenza agli invalidi civili.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.
Perché non è stata esaminata nel merito?
Per i difetti nel modo in cui la questione era stata prospettata, che ne hanno impedito la valutazione di fondatezza.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — invocato sui diritti all’assistenza e al mantenimento degli inabili
- Art. 3 della Costituzione — richiamato come parametro di eguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — invocato a tutela della salute
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