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Con l’ordinanza n. 111 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcune norme di una delibera legislativa in materia di IRFIS-FinSicilia.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Sicilia aveva impugnato, in via preventiva, alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale relativa a IRFIS-FinSicilia e al fondo di garanzia per il credito industriale, prima della promulgazione della legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato ha impugnato gli artt. 4 e 5 della delibera legislativa, deducendo la violazione dell’art. 97 della Costituzione per l’assenza di limiti all’intervento pubblico, dell’art. 81 Cost. per il difetto di copertura e dell’art. 117, primo comma, Cost. per il possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe.
Il principio
Il ricorso, fondato sul controllo preventivo del Commissario dello Stato, è risultato improcedibile in conseguenza del venir meno dell’oggetto e dell’evoluzione del quadro normativo, senza esame nel merito delle censure.
Domande e risposte
Quali norme erano impugnate?
Gli artt. 4 e 5 di una delibera legislativa siciliana su IRFIS-FinSicilia e sul fondo di garanzia per il credito industriale.
Come si è concluso il giudizio?
Con una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza decisione sul merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 97, 81 e 117, primo comma, della Costituzione, tra cui il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — invocato sul buon andamento e i limiti all’intervento pubblico
- Art. 81 della Costituzione — richiamato per il preteso difetto di copertura finanziaria
- Art. 117 della Costituzione — invocato, primo comma, sui vincoli derivanti dall’ordinamento europeo
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