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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia sulla legge regionale che introduceva l’elezione di secondo grado degli organi provinciali, per impugnazione generica e indifferenziata e per difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto un nuovo sistema elettivo di secondo grado per gli organi delle Province, in attesa della loro soppressione. Il Presidente di una Provincia, non più eleggibile né elettore con il nuovo sistema, aveva impugnato il decreto di convocazione dei comizi; il TAR ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie norme dello Statuto speciale. Giudice rimettente: il TAR per il Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: il rimettente aveva censurato in blocco e in modo indifferenziato plurime disposizioni di contenuto diverso, mutuando un giudizio critico di merito dal ricorrente, senza isolare l’effettivo oggetto delle questioni né spiegarne l’incidenza concreta sul giudizio.
Il principio
Non è ammissibile un’impugnazione generica e indifferenziata di numerose disposizioni di contenuto diverso: il giudice deve individuare con precisione l’oggetto della questione, il petitum e l’incidenza concreta sul giudizio a quo.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il TAR aveva impugnato in blocco molte disposizioni diverse senza precisare l’oggetto e la rilevanza di ciascuna questione.
Cosa contestava il ricorrente originario?
Un Presidente di Provincia lamentava di non essere più eleggibile né elettore con il nuovo sistema elettivo di secondo grado.
Quale principio sull’ammissibilità ribadisce la Corte?
Che la questione deve avere un oggetto chiaro, un petitum determinato e una rilevanza concreta sul giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 5 della Costituzione — autonomia degli enti locali, parametro evocato
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di enti locali, parametro evocato
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