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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia sulla legge regionale che introduceva l’elezione di secondo grado degli organi provinciali, per impugnazione generica e indifferenziata e per difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto un nuovo sistema elettivo di secondo grado per gli organi delle Province, in attesa della loro soppressione. Il Presidente di una Provincia, non più eleggibile né elettore con il nuovo sistema, aveva impugnato il decreto di convocazione dei comizi; il TAR ha sollevato la questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie norme dello Statuto speciale. Giudice rimettente: il TAR per il Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: il rimettente aveva censurato in blocco e in modo indifferenziato plurime disposizioni di contenuto diverso, mutuando un giudizio critico di merito dal ricorrente, senza isolare l’effettivo oggetto delle questioni né spiegarne l’incidenza concreta sul giudizio.

Il principio

Non è ammissibile un’impugnazione generica e indifferenziata di numerose disposizioni di contenuto diverso: il giudice deve individuare con precisione l’oggetto della questione, il petitum e l’incidenza concreta sul giudizio a quo.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché il TAR aveva impugnato in blocco molte disposizioni diverse senza precisare l’oggetto e la rilevanza di ciascuna questione.

Cosa contestava il ricorrente originario?

Un Presidente di Provincia lamentava di non essere più eleggibile né elettore con il nuovo sistema elettivo di secondo grado.

Quale principio sull’ammissibilità ribadisce la Corte?

Che la questione deve avere un oggetto chiaro, un petitum determinato e una rilevanza concreta sul giudizio principale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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