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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 820 Codice Civile: Frutti naturali e frutti civili

    Articolo 820 Codice Civile: Frutti naturali e frutti civili

    Art. 820 c.c. Frutti naturali e frutti civili

    In vigore

    Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

  • Articolo 821 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Articolo 821 Codice Civile: Acquisto dei frutti

    Art. 821 c.c. Acquisto dei frutti

    In vigore

    I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. CAPO II – Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

  • Articolo 822 Codice Civile: Demanio pubblico

    Articolo 822 Codice Civile: Demanio pubblico

    Art. 822 c.c. Demanio pubblico

    In vigore

    Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia , le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

  • Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Articolo 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico

    Art. 823 c.c. Condizione giuridica del demanio pubblico

    In vigore

    I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

  • Art. 824 c.c.: Beni delle province e dei comuni soggetti al regi

    Art. 824 c.c.: Beni delle province e dei comuni soggetti al regi

    Art. 824 c.c. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

    In vigore

    regime dei beni demaniali I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

  • Articolo 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui

    Articolo 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui

    Art. 825 c.c. Diritti demaniali su beni altrui

    In vigore

    Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

  • Art. 826 c.c.: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comu

    Art. 826 c.c.: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comu

    Art. 826 c.c. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

    In vigore

    comuni I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

  • Articolo 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti

    Articolo 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti

    Art. 827 c.c. Beni immobili vacanti

    In vigore

    I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

  • Articolo 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Articolo 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    Art. 828 c.c. Condizione giuridica dei beni patrimoniali

    In vigore

    I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

  • Art. 829 c.c.: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Art. 829 c.c.: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    Art. 829 c.c. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

    In vigore

    Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.