Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Tabelle retributive CCNL Spedizionieri e Corrieri 2025-2027

    Minimi tabellari, Elemento Professionale d’Area (EPA) e piano degli aumenti del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione dopo il rinnovo del 6 dicembre 2024: tutto quello che spedizionieri, corrieri espressi e operatori doganali devono sapere sulla propria busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (rinnovo 6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027) prevede minimi mensili da circa 1.649 euro lordi (6° livello, incluso EPA) a circa 2.575 euro (Quadri) dal 1° gennaio 2026, con un Elemento Professionale d’Area (EPA) aggiuntivo e un piano di aumenti in quattro tranche fino a giugno 2027.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti datoriali
    Fedespedi · Assoespressi · Assologistica · Fedit · Aiti · Fisi · Confetra (e altre)
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024
    Vigenza
    fino al 31 dicembre 2027 (art. 1)
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari + EPA mensili lordi – personale non viaggiante (vigenti dal 1° gennaio 2026)
    Livello Parametro Minimo tabellare + EPA
    Quadri 169 2.574,98 €
    1° 159 2.411,46 €
    2° 146 2.218,22 €
    3° Super (3S) 132 2.000,37 €
    4° 122 1.850,23 €
    4° Junior 119 1.802,92 €
    5° 116 1.761,64 €
    6° 109 1.648,74 €
    Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di 51,65 € mensili lordi (art. 6).
    Personale non viaggiante: minimo + EPA alle tre decorrenze principali (euro lordi mensili)
    Livello Dal 1° gen. 2025 Dal 1° gen. 2026 Dal 1° giu. 2027
    Quadri 2.523,77 2.574,98 2.681,12
    1° 2.363,28 2.411,46 2.496,84
    2° 2.173,98 2.218,22 2.302,61
    3° Super 1.960,37 2.000,37 2.070,37
    3° 1.908,05 1.946,84 2.016,54
    4° 1.813,26 1.850,23 1.912,80
    4° Junior 1.766,86 1.802,92 1.865,27
    5° 1.726,49 1.761,64 1.817,10
    6° 1.615,71 1.648,74 1.703,67
    Personale viaggiante: minimo + EPA dal 1° gennaio 2026 (euro lordi mensili)
    Parametro Minimo + EPA Parametro Minimo + EPA
    C3 (133,5) 2.021,61 D2 (128,5) 1.945,68
    B3 (133) 2.010,37 H1 (124,5) 1.885,20
    A3 (132,5) 2.002,47 G1 (124) 1.876,08
    F2 (129,5) 1.948,15 I e L (rider, 110-119) da 1.639,65 a 1.779,65
    E2 (129) 1.946,91

    Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, tabelle dei minimi contrattuali mensili ed EPA. Per il 1° gennaio 2027 il testo riporta un minimo invariato e un EPA di 60 euro al 3° Super; i totali di quella colonna, nel documento, includono già l’aumento di giugno e per questo non sono riprodotti.

    Nota: gli importi comprendono l’EPA nella misura vigente (prima tranche di 30 € al livello 3S dal 1° gennaio 2025; le tranche successive decorrono dal 1° gennaio e dal 1° giugno 2027). L’aumento del 1° gennaio 2026 è di +40 € al 3S sul minimo, riparametrato sugli altri livelli. Il livello 6° Junior, previsto fino al 31 dicembre 2025 dalla declaratoria, non esiste più dal 1° gennaio 2026; i lavoratori già inquadrati sono transitati al 6°. Importi al lordo di contributi e IRPEF.

    Il piano degli aumenti 2024-2027

    Il rinnovo del 6 dicembre 2024 ha definito quattro tranche di aumenti per il personale non viaggiante, calcolate sul livello di riferimento 3S (parametro 132):

    Piano aumenti personale non viaggiante – livello 3S di riferimento
    Decorrenza Aumento minimo tabellare Aumento EPA Totale tranche
    1° gennaio 2025 +90,00 € +30,00 € +120,00 €
    1° gennaio 2026 +40,00 € – +40,00 €
    1° gennaio 2027 – +30,00 € +30,00 €
    1° giugno 2027 +10,00 € +30,00 € +40,00 €
    Aumento complessivo (3S) +230,00 €

    Per il personale viaggiante (livello B3 di riferimento, qualifica 3 parametro B) l’aumento complessivo è di 260,00 euro lordi mensili a regime (giugno 2027), di cui 140 sui minimi e 120 di EPA, con le stesse decorrenze.

    L’EPA: cos’è e perché conta

    L’Elemento Professionale d’Area (EPA) è una voce retributiva nuova, introdotta dal rinnovo del 2024 al posto dell’Indennità di Copertura Economica (ICE, accordo del 19 marzo 2024, cessata dal 1° gennaio 2025). L’EPA:

    • ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge (così l’accordo di rinnovo): rientra nella retribuzione globale (art. 61 n. 10), nella base del TFR (art. 37) e in quella di tredicesima e quattordicesima;
    • è erogato mensilmente in busta paga come voce distinta;
    • varia per livello: nel 2026 da 23,33 euro (5° e 6°) a 46,67 euro (Quadri); a regime da giugno 2027 da 70 a 140 euro.

    Scatti di anzianità

    Il CCNL prevede 5 scatti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Gli importi per scatto (mensili lordi) sono:

    Scatti di anzianità biennali – importo per scatto (lordo mensile)
    Livello Importo per scatto
    Quadri 30,99 €
    1° 29,44 €
    2° 26,86 €
    3° Super 24,79 €
    4° 23,24 €
    4° Junior 22,34 €
    5° 22,21 €

    Gli scatti maturano dalla data di assunzione (o dalla data di inquadramento in quel livello). Il quinto scatto viene erogato dopo 10 anni di servizio continuativo nello stesso livello.

    Come si compone la retribuzione complessiva

    Il minimo tabellare è solo la voce base. La retribuzione globale mensile di uno spedizioniere o corriere comprende tipicamente:

    • Minimo tabellare (voce principale, variabile per livello);
    • EPA (Elemento Professionale d’Area, dal 2025);
    • Scatti di anzianità (fino a 5, biennali);
    • Superminimo individuale (se concordato, assorbibile o non assorbibile);
    • Indennità specifiche: indennità di cassa per chi maneggia denaro, indennità di turno, indennità notturna;
    • Straordinario (calcolato sulla retribuzione oraria con le maggiorazioni contrattuali);
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato spedizioni internazionali al 2° livello
    Tizio è inquadrato al 2° livello come addetto alle spedizioni internazionali, con mansioni di concetto e conoscenza delle disposizioni doganali. Dal 1° gennaio 2026 la sua busta paga mostra: minimo tabellare + EPA di 2.218,22 euro + 2 scatti di anzianità (2 × 26,86 = 53,72 euro) = retribuzione globale mensile di circa 2.272 euro lordi, prima di eventuali superminimi o indennità. Il 1° gennaio 2026 ha ricevuto l’aumento di 44,24 euro sul minimo, riparametrato sul +40 € del livello 3S.
    Caia – Corriere espresso con furgone (Area Professionale C)
    Caia lavora come corriere espresso con un furgone per cui basta la patente B e che non ha il cronotachigrafo. Il testo classifica questi conducenti nella qualifica 1, lettera G (parametro 124) o H (parametro 124,5). Dal 1° gennaio 2026 il suo minimo più EPA è di 1.876,08 euro (G1: 1.849,41 di minimo e 26,67 di EPA), dopo l’aumento di 37,30 euro di quella data. Gli scatti biennali valgono 23,14 euro ciascuno.
    Sempronio – Passaggio dal livello 6J al livello 6°
    Sempronio era inquadrato al livello 6J come addetto alle operazioni di smistamento con contratto avviato nel 2024. Dal 31 dicembre 2025 il livello 6J non esiste più e Sempronio è passato al 6° livello. Il suo trattamento minimo è passato al valore del 6° livello: 1.648,74 euro mensili dal 1° gennaio 2026 (incluso EPA); nel 2025 il 6J valeva 1.464,53 euro. Il datore di lavoro ha applicato il passaggio di livello senza necessità di un atto individuale aggiuntivo.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti 2026 per spedizionieri e corrieri?
    Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la seconda tranche di aumenti: per il personale non viaggiante al livello 3S l’incremento sul minimo tabellare è di 40 euro lordi mensili (portando il totale cumulato a 230 euro al completamento del piano nel giugno 2027). Per il personale viaggiante 3B l’aumento della seconda tranche è di 40 euro sul minimo tabellare.
    Cos’è l’EPA e come entra nella busta paga?
    L’EPA (Elemento Professionale d’Area) è una voce retributiva aggiuntiva introdotta con il rinnovo del 6 dicembre 2024, in sostituzione dell’ICE. Ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge (tredicesima, TFR, straordinario, ferie). Per il 3° livello Super non viaggiante vale 30 euro mensili nel 2026 (90 a regime da giugno 2027), per i Quadri 46,67 euro (140 a regime).
    Il livello 6J esiste ancora nel 2026?
    No. Con il rinnovo del 6 dicembre 2024 il livello 6J è stato eliminato con decorrenza 31 dicembre 2025. I lavoratori già inquadrati in tale livello sono transitati automaticamente al 6° livello, con conseguente adeguamento della retribuzione.
    Un corriere espresso con furgone è personale viaggiante o non viaggiante?
    I corrieri espressi e i conducenti di logistica distributiva con veicoli per cui basta la patente B e senza cronotachigrafo rientrano nel personale viaggiante, qualifica 1, lettera G (parametro 124) o H (parametro 124,5). Si applicano le tabelle del personale viaggiante: dal 1° gennaio 2026 il G1 vale 1.876,08 euro e l’H1 1.885,20 euro, EPA compreso (26,67 e 28,33 euro).
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo contrattuale?
    Il mancato rispetto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, e in subordine al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Le cifre si riferiscono alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026; per le tranche successive (gennaio e giugno 2027) verificare gli aggiornamenti ufficiali su confetra.com. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida alle retribuzioni minime, agli aumenti per livello e alla struttura salariale del CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili. Tutti i dati aggiornati al rinnovo del 5 marzo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato (rinnovo 5 marzo 2024, vigenza 2023-2026) prevede aumenti complessivi di 180 euro al livello D in quattro tranches: +55 euro da marzo 2024, +50 euro da gennaio 2025, +40 euro da gennaio 2026, +35 euro da ottobre 2026. Otto livelli da F ad AS, un’una tantum di 130 euro per il periodo scoperto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    5 marzo 2024 (ipotesi di accordo); verbale integrativo 15 marzo 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte
    testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
    Settore
    Imprese artigiane del legno, arredamento, mobili (distinto dalle PMI e dall’industria)
    Platea indicativa
    Circa 80.000 lavoratori e 20.000 imprese

    Importi minimi

    Dal 1° ottobre 2026, con l’ultima tranche del rinnovo, i minimi mensili lordi delle imprese artigiane vanno da 1.490,13 € (livello F) a 2.278,43 € (AS); il livello D, operaio qualificato, è a 1.674,71 €. La tabella completa per livello e decorrenza è qui sotto.

    Tabella dei minimi per livello 2024-2026 (imprese artigiane)

    Retribuzione tabellare mensile lorda – CCNL Area Legno-Lapidei, settore Legno, Arredamento, Mobili, imprese artigiane
    Livello Fino al 29/2/2024 Dal 1/3/2024 Dal 1/1/2025 Dal 1/1/2026 Dal 1/10/2026
    AS (quadro) 2.033,54 2.108,37 2.176,39 2.230,81 2.278,43
    A 1.895,44 1.965,19 2.028,59 2.079,31 2.123,69
    B 1.732,57 1.796,32 1.854,28 1.900,65 1.941,22
    C Super 1.657,27 1.718,25 1.773,69 1.818,04 1.856,85
    C 1.581,22 1.639,40 1.692,29 1.734,61 1.771,64
    D 1.494,71 1.549,71 1.599,71 1.639,71 1.674,71
    E 1.415,50 1.467,59 1.514,94 1.552,82 1.585,97
    F 1.329,97 1.378,91 1.423,40 1.458,99 1.490,13

    Fonte: verbale integrativo del 15 marzo 2024 all’accordo di rinnovo del 5 marzo 2024 (salario minimo contrattuale nazionale, in cui sono conglobati paga base, contingenza ed EDR); importi dal 1° gennaio 2026 riscontrati anche sulle tabelle di Confartigianato Vicenza. 13 mensilità, 40 ore settimanali, divisore orario 174. Nelle PMI non artigiane che applicano lo stesso CCNL i minimi sono più alti: dal 1° ottobre 2026 D 1.686,71 €, AS 2.294,75 €. Gli elementi regionali (per esempio l’I.R.R. del Veneto) si aggiungono.

    Struttura dei livelli retributivi

    Il CCNL del settore artigiano del legno e arredamento articola i lavoratori in otto livelli, denominati con lettere: AS (o A Super, quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Ogni livello corrisponde a un profilo professionale definito da declaratorie contrattuali. Il livello F è destinato ai lavoratori di prima assunzione privi di esperienza: dopo 12 mesi di servizio effettivo il passaggio al livello E avviene in modo automatico.

    La tabella retributiva distingue due tipologie di datore di lavoro che applicano lo stesso CCNL:

    • Imprese artigiane: iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 443/1985, con i relativi limiti dimensionali.
    • Piccole e Medie Imprese (PMI): non artigiane, ma che applicano il medesimo CCNL in virtù di accordi di categoria. I minimi PMI sono più alti di quelli artigiani: dal 1° ottobre 2026 di 12 € al livello D e di circa 16 € al livello AS.

    Questo contratto si distingue nettamente dal CCNL Legno e Arredamento Industria (firmato da Federlegno Arredo con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil sul versante industria), che ha una struttura di livelli e minimi tabellari differente e generalmente più elevata.

    Minimi tabellari: come leggerli

    L’aumento di 180 € è riferito al livello D e viene riparametrato sugli altri livelli: a regime vale 244,89 € per AS, 190,42 € per C e 160,16 € per F. Al 1° gennaio 2025, dopo le prime due tranche, il livello D era a 1.599,71 €; con la quarta tranche del 1° ottobre 2026 arriva a 1.674,71 €, mentre il livello AS raggiunge 2.278,43 €.

    Una tantum 2024 e scatti di anzianità

    Sul fronte degli scatti di anzianità (massimo 5 scatti biennali, esclusa la categoria F), il rinnovo ha aumentato di 5 euro gli importi degli scatti che maturano dal 1° gennaio 2025: AS 20,494 €, A 18,944 €, B 16,879 €, CS 16,181 €, C 15,329 €, D 14,296 €, E 13,522 € (verbale del 17 febbraio 2025). I lavoratori che avevano già raggiunto il numero massimo di scatti previsti ricevono il maggior importo di 5 euro sull’ultimo scatto già maturato. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (8 euro per scatto), un diritto introdotto ex novo dal rinnovo 2024.

    Come si compone la busta paga

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione, ma la busta paga di un lavoratore del legno artigianato può includere ulteriori voci:

    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.): dovuto dalle imprese che non aderiscono alla bilateralità artigiana: 30 euro lordi mensili per 13 mensilità dal 1° maggio 2022 (accordo interconfederale del 17 dicembre 2021; prima erano 25). Non è assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità di mancata iscrizione a San.Arti.: ulteriori 25 euro mensili per 13 mensilità se il datore non provvede all’iscrizione al fondo sanitario.
    • Tredicesima mensilità: una mensilità della retribuzione globale di fatto, pagata normalmente alla vigilia di Natale (art. 47).
    • Maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno, festivo (vedi articolo dedicato all’orario).

    Casi pratici

    Tizio – Falegname livello D, assunto prima del rinnovo
    Tizio è un falegname assunto a livello D da un’impresa artigiana del mobile dal 2022. Con il rinnovo 2024, il suo minimo tabellare è passato da 1.494,71 € a 1.549,71 € a marzo 2024 e a 1.599,71 € a gennaio 2025. Ha anche percepito l’una tantum di 130 euro in due rate (aprile e maggio 2024). Dal gennaio 2026 sale a 1.639,71 € e dal 1° ottobre 2026 a 1.674,71 €: 180 euro in più al mese rispetto al precedente contratto.
    Caia – Impiegata commerciale livello A, verifica cedolino
    Caia lavora come impiegata di livello A presso un’azienda artigiana di arredamento. Nel suo cedolino di marzo 2024 compare la prima tranche di aumento: la voce «minimo tabellare» del livello A passa da 1.895,44 € a 1.965,19 € (+69,75 €, l’aumento del livello D riparametrato). Se non trovasse l’aumento in busta paga, Caia dovrebbe rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl o Feneal-Uil) o all’Ispettorato del Lavoro, perché l’applicazione degli aumenti è automatica e obbligatoria.
    Sempronio – Responsabile di produzione livello B, verifica E.A.R.
    L’azienda artigiana di Sempronio non ha mai aderito a EBNA/FSBA. In questo caso, la legge contrattuale impone al datore di erogare a Sempronio un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di 30 euro lordi mensili per 13 mensilità, non assorbibile dagli aumenti contrattuali. L’importo deve comparire esplicitamente nel cedolino paga.

    Domande frequenti

    Quando decorrono gli aumenti del CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    In quattro tranches: +55 euro dal 1° marzo 2024, +50 euro dal 1° gennaio 2025, +40 euro dal 1° gennaio 2026, +35 euro dal 1° ottobre 2026. Il parametro di riferimento è il livello D (operaio qualificato).
    Quanti livelli prevede il CCNL Legno Artigianato?
    Otto livelli per il settore Legno, Arredamento, Mobili: AS (quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Il livello F è quello di prima assunzione, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi.
    Che cos’è l’una tantum prevista dal rinnovo 2024?
    Un importo forfettario di 130 euro lordi (91 euro per gli apprendisti, pari al 70%) erogato in due soluzioni di 65 euro in aprile e maggio 2024, a copertura del periodo contrattuale scoperto dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024.
    Cosa si intende per impresa artigiana ai fini del CCNL?
    Un’impresa iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane, che opera nel settore del legno, arredamento e mobili con i limiti dimensionali previsti dalla L. 443/1985. Le tabelle retributive delle imprese artigiane differiscono lievemente da quelle delle PMI che applicano il medesimo CCNL.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare contrattuale costituisce inadempimento. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
    Gli scatti di anzianità sono stati aggiornati dal rinnovo 2024?
    Sì. Dal 1° gennaio 2025 gli importi degli scatti di anzianità sono aumentati di 5 euro per tutti i livelli. Per i lavoratori che avevano già raggiunto il massimo degli scatti, l’incremento di 5 euro viene riconosciuto sull’ultimo scatto maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) del 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 15 marzo 2024. I minimi per livello sono quelli del verbale integrativo del 15 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: tabelle retributive e minimi salariali

    La retribuzione dei lavoratori delle cooperative agricole è strutturata su livelli di inquadramento che differenziano operai e impiegati. I minimi tabellari sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e aggiornati a ogni rinnovo: questa guida ne illustra la logica, le componenti e le regole inderogabili di legge.

    In sintesi

    Il CCNL cooperative e consorzi agricoli — rinnovato il 19 luglio 2024 da Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e AGCI-Agrital con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 — prevede un aumento a regime di 170 euro al 5° livello, in quattro tranche: +95 euro da aprile 2024, +25 da maggio 2025, +25 da maggio 2026 e +25 da febbraio 2027. Gli importi per livello sono nella tabella qui sotto: dal 1° maggio 2026 il minimo mensile conglobato va da 1.261,82 euro (Area Np) a 2.269,24 euro (1° livello).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Il rinnovo 2024-2027: aumenti e decorrenze

    L’accordo del 19 luglio 2024 copre i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli per il quadriennio 2024-2027. L’aumento di 170 € al 5° livello (riparametrato sugli altri) segue questo calendario: +95 € dal 1° aprile 2024, +25 € dal 1° maggio 2025, +25 € dal 1° maggio 2026 (tranche appena scattata) e +25 € dal 1° febbraio 2027.

    Fonte: accordo di rinnovo 19/7/2024 (circolari Confcooperative e comunicati Fai-Flai-Uila). Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Minimi retributivi nazionali conglobati mensili (euro) — accordo di rinnovo 19 luglio 2024
    Livello Parametro Al 31/12/2023 Dal 1/4/2024 Dal 1/5/2025 Dal 1/5/2026 Dal 1/2/2027 Aumento totale
    1 151,70 2.071,08 2.200,92 2.235,08 2.269,24 2.303,40 232,32
    2 136,38 1.861,91 1.978,64 2.009,35 2.040,06 2.070,77 208,86
    3 125,53 1.713,81 1.821,25 1.849,52 1.877,79 1.906,06 192,25
    4 116,72 1.593,54 1.693,44 1.719,73 1.746,02 1.772,31 178,77
    5 111,00 1.515,38 1.610,38 1.635,38 1.660,38 1.685,38 170,00
    6 107,78 1.471,50 1.563,74 1.588,01 1.612,28 1.636,55 165,05
    7 100,00 1.365,26 1.450,84 1.473,36 1.495,88 1.518,40 153,14
    Area Np 84,35 1.151,63 1.223,82 1.242,82 1.261,82 1.280,82 129,19

    Fonte: tabella allegata all'accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (la colonna in grassetto è quella in vigore dal 1° maggio 2026). Gli arretrati dal 1° aprile 2024 sono stati pagati con la prima retribuzione utile dopo la firma, comprensivi di ogni incidenza diretta o indiretta tranne che su tredicesima, quattordicesima e TFR. I quadri non sono nella tabella dei minimi.

    Come si usa: per l'operaio a tempo indeterminato la paga giornaliera si ottiene dividendo il minimo mensile per 26 e quella oraria dividendolo per 169 (art. 60). Esempio al 5° livello dal 1° maggio 2026: 1.660,38 ÷ 26 = 63,86 euro al giorno; 1.660,38 ÷ 169 = 9,82 euro all'ora.

    La struttura della retribuzione: paga base e voci accessorie

    La retribuzione prevista dal CCNL Cooperative Agricole non si esaurisce nel solo minimo tabellare. La busta paga di un lavoratore del settore è composta da più voci che il contratto distingue e disciplina separatamente.

    Le principali componenti sono:

    • Minimo contrattuale conglobato: dal 1° luglio 1998 sostituisce paga base, indennità di contingenza ed EDR (art. 60). È la quota fissa stabilita dal contratto per ciascun livello, mensile, giornaliera o oraria, ed è il nucleo irriducibile della retribuzione.
    • Salario integrativo: fissato dal contratto di secondo livello (territoriale o aziendale); si somma al minimo nazionale. Contingenza ed EDR non compaiono più come voci separate, perché sono confluite nel minimo conglobato.
    • Scatti di anzianità: aumenti periodici maturati al compimento di ogni biennio o triennio di servizio continuativo, in misura e numero definiti dal contratto per ciascun livello e categoria.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta di norma a dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto maturata proporzionalmente all’anno lavorato.
    • Quattordicesima mensilità: prevista da alcune tornate contrattuali per specifiche categorie (tipicamente gli operai); se spettante, è erogata in prossimità del periodo estivo.

    Il minimo contrattuale conglobato, con il salario integrativo, costituisce il riferimento per il calcolo di istituti come lo straordinario, le ferie non godute, il TFR e le indennità di malattia a carico del datore. Verificare la definizione di «retribuzione globale di fatto» nel testo contrattuale vigente.

    Distinzione tra operai e impiegati

    Il CCNL Cooperative Agricole si applica a due macro-categorie con sistemi di inquadramento distinti, che si riflettono anche nelle tabelle retributive.

    Operai

    Gli operai delle cooperative agricole sono tradizionalmente retribuiti su base oraria o giornaliera. La tabella retributiva per gli operai prevede livelli che vanno dalle mansioni più elementari (raccolta, carico e scarico) fino alle qualifiche specializzate (conduttori di macchine agricole complesse, addetti a lavorazioni tecniche specifiche). La retribuzione minima per ora o giornata lavorativa è stabilita dalla contrattazione nazionale e varia a seconda del livello di inquadramento.

    Impiegati

    Gli impiegati delle cooperative agricole sono retribuiti su base mensile. I livelli di inquadramento vanno dall’impiegato d’ordine fino al quadro, con tabelle retributive differenziate che riflettono la complessità delle mansioni e il grado di autonomia richiesto. Il sistema degli scatti di anzianità per gli impiegati segue criteri propri, distinti da quelli degli operai.

    Minimi tabellari: come leggerli e aggiornarli

    I minimi tabellari sono pubblicati nell’allegato retributivo del CCNL (Tabella, All. n. 1) e riportati nella tabella di questa pagina. Ogni rinnovo contrattuale aggiorna questi valori, solitamente con decorrenza retroattiva dalla scadenza del contratto precedente. Questo genera talvolta la corresponsione di arretrati ai lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale.

    Per verificare i minimi vigenti in un dato momento occorre:

    1. Identificare il livello di inquadramento del lavoratore (vedi la guida su livelli e qualifiche).
    2. Individuare nella tabella qui sopra la colonna con la decorrenza in vigore (oggi quella dal 1° maggio 2026).
    3. Verificare se siano previste decorrenze scaglionate (aumenti in più tranche).
    4. Aggiungere al minimo conglobato il salario integrativo e gli scatti di anzianità per ottenere la retribuzione globale contrattuale.

    Le tabelle sono disponibili anche presso le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e delle associazioni datoriali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

    Scatti di anzianità: maturazione e importo

    Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale e la progressiva acquisizione di esperienza. Il contratto stabilisce:

    • la cadenza degli scatti (di norma ogni due o tre anni di anzianità maturata nella stessa cooperativa);
    • il numero massimo di scatti spettanti per ciascun livello e categoria;
    • il valore unitario di ciascuno scatto, espresso in cifra assoluta o in percentuale del minimo tabellare.

    L’anzianità utile per gli scatti decorre dalla data di assunzione e si cumula anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e ferie. Il trasferimento del lavoratore a una mansione di livello inferiore (demansionamento) non fa perdere gli scatti già maturati.

    Tredicesima e quattordicesima mensilità

    La tredicesima mensilità è un diritto contrattuale consolidato per tutti i lavoratori delle cooperative agricole, operai e impiegati. Matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno solare: chi inizia o cessa il rapporto a anno in corso percepisce i ratei corrispondenti al periodo prestato.

    La quattordicesima mensilità, dove prevista dal contratto, è corrisposta solitamente entro il mese di giugno o luglio. È anch’essa maturata proporzionalmente. In caso di risoluzione del rapporto prima dell’erogazione, il lavoratore ha diritto al rateo maturato.

    In caso di assenza per malattia, i ratei di tredicesima e quattordicesima continuano a maturare normalmente per la parte di retribuzione a carico del datore (integrazione contrattuale), mentre la quota coperta dall’INPS non incide sulla mensilità aggiuntiva salvo disposizione contrattuale specifica.

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, applicabile a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Per i lavoratori delle cooperative agricole il calcolo segue le regole generali:

    • La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua utile ai fini TFR per il coefficiente 13,5.
    • La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse (es. rimborsi spese documentati).
    • Le quote accantonate sono rivalutate annualmente al 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    • Il lavoratore può destinare il TFR ai fondi pensione complementari (d.lgs. 252/2005) o lasciarlo in azienda (se la cooperativa ha meno di 50 dipendenti) o trasferirlo all’INPS tramite il Fondo di Tesoreria (cooperativa con 50 o più dipendenti).

    Casi pratici

    Tizio — Operaio qualificato, verifica della busta paga
    Tizio lavora come trattorista in una cooperativa di raccolta e conferimento cerealicolo. Nella sua busta paga figurano: minimo tabellare del livello di inquadramento, contingenza, EDR, due scatti di anzianità già maturati. Alla fine di dicembre riceve la tredicesima, calcolata sulla retribuzione globale dei mesi lavorati nell’anno. Vuole sapere se gli spetta anche la quattordicesima: deve verificare il testo del CCNL vigente (nella sezione dedicata agli operai) se tale voce è prevista per il suo livello e categoria.
    Caia — Impiegata amministrativa, scatto di anzianità e TFR
    Caia è impiegata di concetto nella sede amministrativa di una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia. Ha appena completato il terzo anno di servizio e matura il suo primo scatto di anzianità. Il valore dello scatto le viene comunicato in busta paga con decorrenza dal mese successivo all’anniversario. Vuole sapere se lo scatto incide sul TFR: sì, poiché lo scatto è una voce stabile della retribuzione che rientra nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c.

    Domande frequenti

    Come sono strutturate le tabelle retributive del CCNL Cooperative Agricole?
    Il CCNL prevede un unico minimo contrattuale conglobato per livello (dal 1° al 7° e Area Np), mensile, giornaliero o orario. Al 5° livello vale 1.660,38 euro al mese dal 1° maggio 2026 e salirà a 1.685,38 euro dal 1° febbraio 2027; la tabella completa è in questa pagina.
    Cos’è il minimo conglobato e come si distingue dagli altri elementi retributivi?
    Il minimo contrattuale conglobato è la quota fissata dal contratto per ciascun livello; dal 1° luglio 1998 ha sostituito paga base, contingenza ed EDR. Si affiancano il salario integrativo del contratto di secondo livello, gli eventuali scatti di anzianità, il rateo di tredicesima mensilità e, ove applicabile, la quattordicesima. Il totale di queste voci costituisce la retribuzione contrattuale globale.
    Gli operai agricoli delle cooperative hanno diritto alla tredicesima?
    Sì. Il CCNL Cooperative Agricole prevede la tredicesima mensilità, corrisposta di norma in prossimità delle festività natalizie. Il diritto matura proporzionalmente al periodo lavorato nell’anno, in ragione dei ratei mensili.
    Il datore può pagare meno del minimo tabellare se il lavoratore è d’accordo?
    No. I minimi tabellari fissati dal contratto collettivo sono inderogabili in peius. L’art. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente: qualsiasi accordo individuale in deroga ai minimi collettivi è nullo.
    Come viene calcolato il TFR per un lavoratore delle cooperative agricole?
    Il TFR è calcolato secondo l’art. 2120 c.c.: si divide la retribuzione annua utile per il coefficiente 13,5. Le quote si rivalutano annualmente. Il contratto individua le voci retributive che confluiscono nella base di calcolo.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e descrivono la struttura tipica del CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per i valori retributivi aggiornati è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL, le sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o un consulente del lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: tabelle retributive 2026

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Una guida pratica ai minimi tabellari del CCNL per i lavoratori dipendenti di palestre, centri fitness, piscine e impianti sportivi: livelli, importi, scatti di anzianità e novità introdotte dal rinnovo del 12 gennaio 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Lavoratori dello Sport, rinnovato il 12 gennaio 2024 con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, prevede sei livelli più la categoria Quadri. Dal 1° luglio 2026 i minimi mensili lordi vanno da 1.336,82 € (6° livello, addetti alle pulizie/portieri) a 2.083,49 € (Quadri) e salgono ancora il 1° novembre 2026 (da 1.370,96 € a 2.137,11 €). I cinque scatti biennali risultano dall’Allegato 1 del CCNL del 22 dicembre 2015, per i lavoratori a tempo indeterminato già in forza a quella data.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello Sport – Confcommercio · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Data di stipula
    12 gennaio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Codice INPS-CNEL
    H077
    Ambito
    Palestre, centri fitness, piscine, impianti sportivi polivalenti, centri benessere, ASD/SSD e organismi sportivi

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili

    Retribuzione nazionale conglobata mensile lorda – valori dal 1° luglio 2025 (in euro, 13 mensilità)
    Livello Figura tipo Minimo mensile Scatto biennale (ante 2015)
    Quadri Direttore tecnico/sportivo, responsabile di struttura 2.041,62 € 28,92 €
    1° livello Allenatore/responsabile tecnico di alta esperienza 1.949,15 € 27,89 €
    2° livello Allenatore capo, coordinatore di area, atleta di interesse nazionale 1.770,74 € 26,34 €
    3° livello Istruttore/allenatore autonomo, preparatore atletico, infermiere/fisioterapista 1.603,71 € 24,79 €
    4° livello Aiuto istruttore abilitato, bagnino, cassiere, customer care esperto 1.476,82 € 23,24 €
    5° livello Receptionist, addetto desk, addetto manutenzione piscine, operaio qualificato 1.385,15 € 22,72 €
    6° livello Guardarobiere, portiere, addetto spogliatoi, addetto alle pulizie, operaio comune 1.310,16 € 21,69 €

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è scattata la tranche del rinnovo (+30 € al 4° livello, riparametrata sugli altri). Le tranche successive sono nella tabella seguente (Tabella C del CCNL 12 gennaio 2024, retribuzione nazionale conglobata mensile lorda).

    Minimi mensili lordi del CCNL Lavoratori dello Sport dal 1° luglio 2026 (euro, 13 mensilità)
    Livello Dal 1/7/2026 Dal 1/11/2026 Dal 1/11/2028 Dal 1/11/2029
    Quadri 2.083,49 € 2.137,11 € 2.190,72 € 2.244,34 €
    1° livello 1.989,04 € 2.040,11 € 2.091,19 € 2.142,27 €
    2° livello 1.807,04 € 1.853,52 € 1.900,00 € 1.946,49 €
    3° livello 1.636,42 € 1.678,32 € 1.720,22 € 1.762,12 €
    4° livello 1.506,82 € 1.545,24 € 1.583,65 € 1.622,07 €
    5° livello 1.413,42 € 1.449,62 € 1.485,82 € 1.522,03 €
    6° livello 1.336,82 € 1.370,96 € 1.405,11 € 1.439,25 €

    Fonte: Tabella C del CCNL 12 gennaio 2024.

    Nota: i valori indicati sono la retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza) al 1° gennaio 2024 secondo la Tabella B del CCNL. Gli scatti biennali (cinque, importi in cifra fissa per livello) sono previsti dall’Allegato 1 del CCNL 22 dicembre 2015 per i lavoratori a tempo indeterminato già in forza a quella data; il testo consolidato del 2024 non contiene una disciplina degli scatti per gli assunti successivi.

    La struttura della retribuzione nel CCNL sport

    La busta paga di un dipendente di palestra o impianto sportivo è composta da più voci. Il minimo tabellare (retribuzione nazionale conglobata, art. 121 CCNL) costituisce la base obbligatoria sotto la quale il datore di lavoro non può scendere. Su di esso si stratificano:

    • Scatti di anzianità: aumenti biennali per i lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015, fino a 5 maturazioni;
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore, con clausola di assorbibilità o non assorbibilità;
    • Tredicesima mensilità: corrisposta ogni 5 dicembre (si veda l’art. 125 CCNL);
    • Indennità di funzione per i Quadri: 60 € lordi mensili per 13 mensilità (art. 60 CCNL);
    • Maggiorazioni per straordinario, notturno, festivo: calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

    Il divisore convenzionale per la quota oraria è 173 (per il personale a 40 ore settimanali) e 195 (per il personale discontinuo a 45 ore). La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.

    La nuova disciplina degli scatti: chi ha diritto e chi no

    Gli scatti non sono nel testo consolidato del 2024: la fonte è l’Allegato 1 del CCNL del 22 dicembre 2015.

    • Assunti prima del 22 dicembre 2015: continuano a maturare 5 aumenti biennali agli importi indicati in tabella (da 21,69 € a 28,92 € per scatto, secondo il livello).
    • Altri lavoratori: il CCNL consolidato 2024 non prevede scatti di anzianità; il trattamento è la retribuzione nazionale conglobata più eventuali superminimi o premi aziendali.

    La logica è quella dell’armonizzazione avviata nel 2015, che per i nuovi assunti porta a un regime retributivo senza scatti automatici.

    Quattordicesima: disciplina transitoria fino al 2029

    I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 avevano diritto a una quattordicesima mensilità (corrisposta il 1° luglio). Il rinnovo del 2024 non la ha abolita bruscamente, ma ha previsto la sua riassorbimento progressivo nella retribuzione base: il superminimo non assorbibile corrispondente viene eroso mensilmente fino al 31 ottobre 2029 (art. 116, norma transitoria). I nuovi assunti non maturano la quattordicesima.

    Lavoratore sportivo vs dipendente: una distinzione critica

    Il D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, che comprende atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi che esercitano l’attività sportiva verso corrispettivo. Questa figura è regolata da una disciplina speciale (contribuzione previdenziale agevolata nelle ASD/SSD, possibilità di collaborazioni coordinate) che in parte si affianca al CCNL.

    Il CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026 è pensato per disciplinare i rapporti di lavoro subordinato (e le co.co.co.) nel settore. Un istruttore dipendente di una palestra profit riceve la tutela piena del CCNL. Un istruttore che opera come collaboratore sportivo in un’ASD in regime agevolato (esenzione contributiva fino a 15.000 € annui, art. 35 D.Lgs. 36/2021) non è invece assoggettato ai minimi tabellari del CCNL. Le due discipline non si sovrappongono automaticamente: è il tipo di rapporto giuridico a determinare quale si applica.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore di sala pesi al 3° livello

    Tizio è assunto a tempo indeterminato come istruttore di sala pesi in una palestra commerciale. Viene inquadrato al 3° livello per mancanza di un’anzianità rilevante. Il suo minimo mensile è 1.636,42 € lordi (dal 1° luglio 2026). Non essendo stato assunto prima del 22 dicembre 2015, non matura scatti di anzianità. Il datore gli corrisponde un superminimo di 100 € non assorbibile. La sua retribuzione base lorda ammonta quindi a 1.736,42 €.

    Caia — Receptionist al 5° livello con anzianità pregressa

    Caia lavora come receptionist in un centro fitness dal 2012. Essendo in forza ante 22 dicembre 2015, ha maturato tutti e 5 gli scatti biennali (5 × 22,72 € = 113,60 €/mese). La sua retribuzione base mensile è quindi 1.413,42 € (minimo dal 1° luglio 2026) + 113,60 € = 1.527,02 € lordi, più la componente residua del superminimo derivante dall’armonizzazione della quattordicesima.

    Sempronio — Direttore tecnico inquadrato come Quadro

    Sempronio dirige il settore tecnico di un impianto polivalente con competenze di coordinamento su dieci istruttori. Viene inquadrato come Quadro ai sensi dell’art. 55 CCNL. Il suo minimo tabellare è 2.083,49 € mensili dal 1° luglio 2026, ai quali si aggiunge l’indennità di funzione di 60 € lordi per 13 mensilità. Per i Quadri è prevista la copertura sanitaria integrativa tramite la Cassa Qu.A.S. (art. 61 CCNL), a carico del datore di lavoro.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo per un istruttore fitness al 3° livello?
    Dal 1° luglio 2026 il minimo mensile conglobato per il 3° livello è di 1.636,42 € lordi (13 mensilità), che salgono a 1.678,32 € dal 1° novembre 2026. Il 3° livello copre allenatori/istruttori con titolo abilitante e autonomia operativa.
    Esistono scatti di anzianità nel CCNL sport?
    Sì, ma con una distinzione importante: i lavoratori a tempo indeterminato già in forza al 22 dicembre 2015 hanno cinque scatti biennali (Allegato 1 del CCNL 22/12/2015); il testo consolidato 2024 non prevede scatti per gli altri.
    La quattordicesima è prevista per tutti?
    No. La quattordicesima era prevista per i lavoratori già in forza al 22 dicembre 2015 ed è in progressiva armonizzazione fino al 31 ottobre 2029. I nuovi assunti percepiscono sola tredicesima.
    Il CCNL copre anche i personal trainer a partita IVA?
    No. Il CCNL Lavoratori dello Sport disciplina rapporti di lavoro subordinato e co.co.co. I personal trainer con partita IVA autonoma sono fuori dal perimetro contrattuale, salvo che la prestazione non configuri una collaborazione coordinata regolata dal CCNL.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali (B e C) sono allegate al testo del CCNL sottoscritto il 12 gennaio 2024; quelle in vigore sono riportate in questa pagina. Il testo è diffuso dalla Confederazione italiana dello Sport, da Confcommercio e dai sindacati firmatari SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): tabelle retributive 2025-2028

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: tabelle retributive 2025-2028

    Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha fissato un aumento complessivo di 294 euro al livello D1 distribuito in cinque tranches fino a giugno 2028, portando i trattamenti economici minimi ai valori più alti della storia del contratto per circa 225.000 lavoratori del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria) rinnovato il 15 aprile 2025 prevede un aumento complessivo di 294 € per il livello D1 in 5 tranches fino a giugno 2028. Dal 1° luglio 2026 il trattamento economico minimo va da 1.821,46 € (livello F) a 3.338,48 € (livello A1 con IPO). Il contratto copre circa 225.000 lavoratori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica (datoriali) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Platea
    circa 230.000 dipendenti in circa 3.500 aziende (dati CNEL)
    Codice CNEL
    B011

    Tabella riepilogativa dei trattamenti economici minimi

    TEM mensile lordo per livello — settore chimico-farmaceutico, in vigore dal 1° luglio 2026 (in euro)
    Livello Minimo contrattuale IPO TEM totale Profilo tipo
    A1 2.711,52 IPO 626,96 3.338,48 Responsabile R&D, Group Product Manager
    A2 2.711,52 IPO 360,07 3.071,59 Responsabile laboratori, capo area
    A3 2.711,52 IPO 291,70 3.003,22 Responsabile di area applicativa
    B1 2.504,22 IPO 350,76 2.854,98 Informatore scientifico del farmaco (ISF), Product Manager
    B2 2.504,22 IPO 245,39 2.749,61 Progettista, Ricercatore, Capo Manutenzione
    C1 2.217,25 IPO 380,40 2.597,65 Specialista, coordinatore in turno
    C2 2.217,25 IPO 281,61 2.498,86 Contabile esperto, programmatore esperto
    D1 2.053,03 IPO 367,23 2.420,26 Operatore tecnico polivalente, capo squadra
    D2 2.053,03 IPO 258,74 2.311,77 Addetto collaudi, operatore centro distribuzione
    D3 2.053,03 IPO 197,73 2.250,76 Disegnatore particolarista, addetto contabilità
    E1 1.856,87 IPO 282,41 2.139,28 Operaio qualificato, addetto produzione GMP
    E2 1.856,87 IPO 169,27 2.026,14 Operatore di processo base
    E3 1.856,87 IPO 97,42 1.954,29 Addetto generico specializzato
    E4 1.856,87 IPO 48,17 1.905,04 Operaio comune
    F 1.821,46 — 1.821,46 Mansioni esecutive senza specializzazione

    Fonte: tabella del trattamento economico minimo alle diverse scadenze pubblicata dalla CISL (sindacato firmatario); valori in vigore dal 1° luglio 2026, terza tranche del rinnovo 2025-2028. Le tranche successive scattano il 1° luglio 2027 e il 1° giugno 2028. Il TEM è la somma di minimo contrattuale e IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) per tutte le posizioni da A1 a E4; la categoria F ha solo il minimo. Il minimo contrattuale è uguale per le posizioni della stessa categoria: la differenza tra A1, A2 e A3 (o tra D1, D2 e D3) sta tutta nell’IPO. Importi al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Non includono EDR, scatti di anzianità, indennità di turno, premi di risultato.

    Piano degli aumenti 2025-2028

    Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha definito un percorso di aumenti del trattamento economico minimo articolato in cinque tranches. Gli importi indicati si riferiscono al livello D1, che funge da parametro di riferimento; per gli altri livelli gli aumenti sono proporzionali ai rispettivi coefficienti.

    Aumenti del TEM — livello D1 di riferimento (in euro mensili)
    Decorrenza Aumento mensile (D1) Aumento cumulato Note
    1° luglio 2025 +101,00 € +101,00 € Di cui 20 € già previsti dal precedente accordo
    1° dicembre 2025 +20,00 € +121,00 € Seconda tranche
    1° luglio 2026 +60,00 € +181,00 € Terza tranche
    1° luglio 2027 +60,00 € +241,00 € Quarta tranche; dalla stessa data parte l’EDR (26 € alla D1)
    1° giugno 2028 +16,00 € +257,00 € Ultima tranche

    L’accordo indica un trattamento economico complessivo di 294 € alla D1: 257 € di aumento del TEM in cinque tranche (compresi i 20 € della tranche 2025 del rinnovo 2022), 26 € di EDR e gli altri elementi economici, tra cui l’aliquota Fonchim a carico dell’azienda al 2,3% della retribuzione utile per il TFR dal 1° gennaio 2027. Gli aumenti delle altre categorie sono nella scheda aumenti CCNL chimico per categoria.

    EDR dal 1° luglio 2027 per categoria

    Elemento Distinto della Retribuzione mensile dal 1° luglio 2027 (settore chimico e chimico-farmaceutico)
    Categorie EDR mensile
    A1 / A2 / A3 39 / 34 / 33 €
    B1 / B2 32 / 30 €
    C1 / C2 28 / 27 €
    D1 / D2 / D3 26 / 25 / 24 €
    E1 / E2 / E3 / E4 22 / 20 / 19 / 19 €
    F 18 €

    Struttura della retribuzione: oltre il minimo tabellare

    Il trattamento economico minimo è il pavimento della busta paga, non il totale. Su di esso si stratificano voci ulteriori:

    • Scatti di anzianità: sono 5 aumenti biennali di importo fisso (art. 17), diverso per categoria: 21,17 € (A), 17,56 € (B), 14,98 € (C), 14,46 € (D), 12,65 € (E), 10,33 € (F) per ogni scatto.
    • Elemento Distinto della Retribuzione (EDR): voce separata dal TEM, prevista dal rinnovo 2025 a partire dal 1° luglio 2027: 26 € mensili alla D1, da 18 € (F) a 39 € (A1).
    • Premio di partecipazione (di risultato): definito a livello aziendale in funzione di parametri di produttività, qualità o redditività; si aggiunge al TEM senza assorbimento.
    • Indennità di turno: per lavoro a ciclo continuo, su tre turni o in turno notturno; dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno sale a 15,50 € nel settore chimico-farmaceutico.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Welfare contrattuale: contributi a Fonchim (previdenza) e Faschim (sanità) interamente a carico dell’azienda (vedi articolo dedicato).

    Come calcolare il netto in busta paga

    La conversione lordo/netto dipende dall’aliquota IRPEF marginale, dalle addizionali regionali e comunali, dallo stato civile e dalle detrazioni spettanti.

    Differenze tra settore chimico-farmaceutico e chimica generica

    Il CCNL è formalmente unico, ma copre settori diversi con alcune particolarità. Per il chimico-farmaceutico (Farmindustria) va sottolineato che:

    • La quattordicesima mensilità non è prevista (a differenza dei settori GPL, lubrificanti e abrasivi dove è contrattualizzata).
    • L’orario settimanale è di 37 ore e 45 minuti (con riduzione tramite ROL), identico al chimico generico.
    • La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) ha un inquadramento specifico in categoria B1 con declaratoria dedicata.
    • Le norme GMP (Good Manufacturing Practice) e i protocolli di qualità farmaceutica incidono sull’organizzazione del lavoro e sull’applicazione degli istituti (turni, straordinario, reperibilità).

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di produzione GMP (E1) con 5 anni di anzianità
    Tizio è addetto alla produzione in un’azienda farmaceutica, inquadrato al livello E1. Al 1° luglio 2025 il suo TEM è aumentato di 86 € mensili (i 101 € valgono per la D1) e dal 1° luglio 2026 è 2.139,28 €. Con 5 anni di anzianità ha maturato 2 scatti biennali di categoria E (2 × 12,65 € = 25,30 € al mese), quindi la sua retribuzione mensile supera il minimo tabellare. Lavora su tre turni e percepisce l’indennità di turno notturno, che dal 2027 salirà a 15,50 € a notte.
    Caia — Informatore Scientifico del Farmaco (B1) di nuova assunzione
    Caia viene assunta come ISF in un’azienda aderente a Farmindustria. Pur essendo al suo primo impiego come ISF, il CCNL la inquadra direttamente in B1 (il livello B2 è previsto solo per ISF senza esperienza specifica, per un massimo di 24 mesi). Dal 1° luglio 2026 il suo TEM è di 2.854,98 € mensili lordi. Riceve automaticamente contribuzione a Fonchim (previdenza) e copertura Faschim (sanità) dal primo giorno.
    Sempronio — Ricercatore (B2) che valuta una proposta di aumento
    Sempronio è ricercatore inquadrato B2. Dal 1° luglio 2026 il suo TEM è 2.749,61 €. Il datore gli propone un superminimo individuale non assorbibile di 200 €. Sempronio deve verificare se il superminimo è dichiarato «non assorbibile» nel contratto individuale: in assenza di tale clausola, la somma potrebbe essere azzerata dai futuri aumenti contrattuali del 2027 e 2028. Si consiglia di far redigere la clausola per iscritto prima della firma.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti del CCNL Chimico-Farmaceutico 2025-2028?
    In cinque tranches: 101 € da luglio 2025, 20 € da dicembre 2025, 60 € da luglio 2026, 60 € da luglio 2027 (più l’EDR di 26 €), 16 € da giugno 2028. Gli importi si riferiscono al livello D1 e sono proporzionali per gli altri livelli.
    Il CCNL di Farmindustria è lo stesso della chimica generica?
    Il contratto è unificato e firmato sia da Farmindustria sia da Federchimica. Le tabelle retributive e le condizioni normative sono le stesse salvo alcune specificità settoriali: ad esempio la quattordicesima è prevista solo per i settori GPL, lubrificanti e abrasivi, non per il chimico-farmaceutico.
    Cosa si intende per IPO?
    L’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) è una componente della retribuzione riconosciuta ai livelli A e B. Dal 1° luglio 2026 varia da 245,39 € (B2) a 626,96 € (A1) mensili e rispecchia la complessità organizzativa. L’IPO esiste per tutte le posizioni da A1 a E4: per le categorie C, D ed E va da 48,17 € (E4) a 380,40 € (C1); solo la categoria F non ce l’ha.
    Cosa comprende il trattamento economico minimo (TEM)?
    Il TEM comprende il minimo contrattuale e l’IPO della posizione. L’EDR, dal 1° luglio 2027, è una voce separata. Non include scatti di anzianità, superminimi individuali, premi di risultato, indennità di turno o welfare contrattuale.
    Il CCNL prevede 13 o 14 mensilità?
    Per il settore chimico-farmaceutico il contratto prevede 13 mensilità (tredicesima a dicembre). La quattordicesima è prevista solo nei settori GPL, lubrificanti e abrasivi.
    Dove trovare le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil sui rispettivi siti, nonché da Farmindustria e Federchimica. Per l’applicazione concreta è consigliabile consultare un consulente del lavoro o le sedi territoriali dei sindacati.
    Dove si scarica il CCNL chimico-farmaceutico 2026 in PDF?
    L’accordo di rinnovo del 15 aprile 2025, con le tabelle del TEM e dell’EDR, è pubblicato in PDF dalla Filctem-CGIL: accordo di rinnovo 2025-2028. Le stesse tabelle sono diffuse anche dalle associazioni territoriali di Confindustria.
    Quanto prende un livello C2 o D3 nel CCNL chimico-farmaceutico?
    Dal 1° luglio 2026 il TEM mensile è 2.498,86 € per la C2 (minimo 2.217,25 + IPO 281,61) e 2.250,76 € per la D3 (minimo 2.053,03 + IPO 197,73), per 13 mensilità, prima di scatti, superminimi e premi.

    Fonti: accordo di rinnovo del 15/4/2025 (Filctem-CGIL) · tabelle TEM ed EDR alle diverse scadenze · pagina contratto Filctem-CGIL · codice CNEL e platea (dati CNEL). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025 (vigenza 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028). Le tabelle retributive riportate si riferiscono alla tranche del 1° luglio 2026; le prossime scattano il 1° luglio 2027 e il 1° giugno 2028. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Formazione Professionale: regole e tutele

    CCNL Formazione Professionale

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Formazione Professionale: regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale: regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Formazione Professionale

    Scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale: regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Nel CCNL Formazione Professionale (art. 25, lettera D) si chiamano progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.): cinque incrementi quadriennali, di 30 € al mese (livelli I-III), 40 € (IV), 55 € (V) o 60 € (livelli VI-IX). Sono parte della retribuzione e incidono su TFR (art. 2120 c.c.).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti nel CCNL Formazione Professionale

    Il CCNL Formazione Professionale non parla di scatti biennali o triennali: la progressione per anzianità si chiama progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I., art. 25, lettera D). Si basa sull’anzianità maturata nel sistema di formazione professionale e si realizza con cinque incrementi retributivi quadriennali, comprensivi di quelli già attribuiti nel regime transitorio del CCNL 2007/2010 e sequenziali a partire dall’ultimo già attribuito.

    Valore di ogni incremento P.E.O.I. (tabella n. 2, scatti maturati dopo il 1° febbraio 2012)
    Livello Incremento mensile
    I, II, III 30,00 €
    IV 40,00 €
    V 55,00 €
    VI, VII, VIII, IX 60,00 €
    Fonte: art. 25, lettere A e D, e tabella n. 2 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il testo conserva anche il «salario di anzianità congelato» già in godimento (CCNL 1994/97). Il testo non indica la decorrenza mensile dell’incremento né la regola per il passaggio di livello.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il testo del CCNL non disciplina in modo espresso cosa accade agli incrementi già maturati con il passaggio a un livello superiore: la cifra di ogni incremento dipende dalla tabella n. 2 per livello, quindi conviene chiedere all’ente come viene applicata.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: il CCNL non indica il giorno; di regola l’incremento compare in busta paga dal mese in cui si compiono i quattro anni;
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, inquadrato al livello IV, completa il quarto anno di anzianità nel sistema di formazione professionale e matura un incremento P.E.O.I. di 40 € al mese (tabella n. 2). L’aumento si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà sede.
    Caia — passaggio di livello
    Caia viene inquadrata dal livello V al livello VI. Gli incrementi futuri varranno 60 € invece di 55 € (tabella n. 2); per quelli già maturati il CCNL non detta una regola espressa, quindi Caia chiede all’ente come sono trattati e controlla il cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato: in questo CCNL sono cinque incrementi quadriennali da 30 a 60 € al mese secondo il livello (art. 25, lettera D, e tabella n. 2).
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Ogni quattro anni di anzianità maturata nel sistema di formazione professionale, fino a un massimo di cinque incrementi (art. 25, lettera D). Il valore dipende dal livello: 30 € per i livelli I-III, 40 € per il IV, 55 € per il V, 60 € per i livelli VI-IX.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli dell’art. 25 e della tabella n. 2 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023).

  • Dimissioni nel CCNL Formazione Professionale: preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Formazione Professionale

    Dimissioni nel CCNL Formazione Professionale: preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso del CCNL (art. 57) è di 2 mesi per i livelli dal I al IV e di 3 mesi dal V livello in su, senza differenze di anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dall’art. 57 del CCNL Formazione Professionale secondo il livello, senza scaglioni di anzianità, ed è diversa tra dimissioni e licenziamento:

    Preavviso dopo il periodo di prova — CCNL Formazione Professionale, art. 57
    Livelli Dimissioni Licenziamento
    I – IV 2 mesi 3 mesi
    V – IX 3 mesi 3 mesi

    Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla retribuzione, è utile a tutti gli effetti contrattuali. Fonte: artt. 57 e 60 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto: 2 mesi (livelli I-IV) o 3 mesi (livelli V-IX), art. 57 CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario inquadrato al livello IV, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora i 2 mesi di preavviso previsti dall’art. 57 per i livelli dal I al IV: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 57 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023).

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Formazione Professionale: regole e maggiorazioni

    CCNL Formazione Professionale

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Formazione Professionale: regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Il CCNL Formazione Professionale (art. 41) maggiora del 15% il lavoro ordinario dopo le 22 e nei giorni festivi; lo straordinario notturno o festivo per legge è maggiorato del 30%, del 50% se notturno in un giorno festivo (art. 39).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL Formazione Professionale (art. 41) definisce lavoro notturno quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero tra le 22 e le 5 del mattino successivo, con un orario notturno non superiore a 8 ore nelle 24; priorità assoluta ai lavoratori che lo chiedono. Le maggiorazioni sono queste:

    Prestazione Maggiorazione nel CCNL Articolo
    Lavoro ordinario dopo le 22 +15% Art. 41, comma 3
    Lavoro ordinario nei giorni festivi +15% Art. 41, comma 3
    Straordinario diurno +15% sulla retribuzione oraria (retribuzione mensile divisa per 156) Art. 39, comma 5
    Straordinario in orario notturno o in giorno festivo per legge +30% Art. 39, comma 6
    Straordinario in orario notturno in giorno festivo per legge +50% Art. 39, comma 6
    Festività cadente di domenica Retribuita una giornata lavorativa o, a richiesta, riposo compensativo o Banca delle ore Art. 42
    Fonte: artt. 39, 41 e 42 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il testo non contiene una maggiorazione distinta per la domenica lavorata: la contrattazione regionale o di ente può introdurre indennità ulteriori.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione del 15% prevista dall’art. 41 per il lavoro ordinario dopo le 22; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni. Il CCNL Formazione Professionale maggiora del 15% il lavoro ordinario nei giorni festivi (art. 41) e non indica una maggiorazione distinta per la domenica.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Nel CCNL Formazione Professionale le due cose sono già distinte: il lavoro ordinario dopo le 22 o festivo ha il +15% (art. 41); lo straordinario notturno o festivo per legge ha il +30% e, se notturno in un giorno festivo, il +50% (art. 39, comma 6). Lo straordinario è calcolato sulla retribuzione mensile divisa per 156, maggiorata del 15%.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le maggiorazioni sono quelle degli artt. 39 e 41 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023).

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: tabelle retributive e minimi salariali

    Guida completa alle tabelle retributive del CCNL per dipendenti di teatri, fondazioni lirico-sinfoniche e compagnie di spettacolo dal vivo: struttura dei livelli, minimi mensili, compensi per scritturati e voci accessorie della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Spettacolo dal Vivo articola le retribuzioni in due grandi filoni: i dipendenti a tempo indeterminato (personale tecnico-amministrativo di teatri e fondazioni) e i lavoratori scritturati (artisti, tecnici e amministrativi con contratto a termine di scrittura). Per le fondazioni lirico-sinfoniche il rinnovo del novembre 2024 ha introdotto un aumento del 4% sui minimi dal gennaio 2024. Dal 2025 si aggiunge al minimo la quota trasferita dagli accordi aziendali. Il personale dipendente delle fondazioni ha tredicesima e quattordicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (teatri di prosa)
    FEDERVIVO · AGIS e associazioni di categoria · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (fondazioni lirico-sinfoniche)
    ANFOLS (con l’assistenza dell’ARAN) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL · FIALS-CISAL
    Rinnovo fondazioni lirico-sinfoniche
    13 novembre 2024, efficace dal 14 novembre 2024: parte economica 2019-2021; il rinnovo 2022-2024 non è ancora firmato
    Teatri di prosa
    contratti dei dipendenti e degli scritturati scaduti nel 2022; trattativa con Federvivo-AGIS aperta il 4 aprile 2024 e ancora in corso a febbraio 2026
    Ambito
    Teatri stabili, teatri di rilevante interesse culturale, centri di produzione, compagnie professionali, fondazioni lirico-sinfoniche

    Importi minimi

    Per le fondazioni lirico-sinfoniche i minimi per livello sono nella tabella più sotto, calcolati dagli allegati dell’accordo del 13 novembre 2024. Per i teatri di prosa il rinnovo è ancora in trattativa e non ci sono tabelle aggiornate pubblicate dalle parti.

    La struttura della retribuzione nel settore spettacolo

    Il settore dello spettacolo dal vivo si caratterizza per una duplice tipologia contrattuale che incide direttamente sulla struttura retributiva:

    • Dipendenti fissi: lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o a tempo determinato continuativo) assunti dai teatri o dalle fondazioni; percepiscono una retribuzione mensile strutturata su minimo tabellare, scatti di anzianità e voci accessorie.
    • Scritturati: artisti, tecnici e amministrativi con contratto di scrittura a termine legato a una singola produzione o a una stagione; la retribuzione è calcolata in compensi giornalieri o mensili minimi fissati dalle tabelle contrattuali.

    Questa distinzione riflette la natura ciclica e progettuale del lavoro teatrale, dove accanto a un nucleo di personale stabile coesiste una forza lavoro variabile, mobilitata per singole produzioni o tournée.

    Tabella riepilogativa: minimi delle fondazioni lirico-sinfoniche 2024-2025

    L’accordo del 13 novembre 2024 (ANFOLS, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL, con l’assistenza dell’ARAN) vale per le 12 fondazioni aderenti ad ANFOLS; ne restano fuori il Teatro alla Scala e l’Accademia di Santa Cecilia, che hanno contratti propri. Prevede due misure sui minimi:

    • un aumento del 4% dal 1° gennaio 2024 (Allegato A);
    • dal 7 ottobre 2024 il trasferimento nel minimo nazionale di una quota di 150 € al livello 3B dell’area tecnica, riparametrata sugli altri livelli, presa dagli accordi aziendali (art. 4): entra nel minimo da gennaio 2025 e l’integrativo si riduce dello stesso importo, quindi il totale in busta non aumenta per questa voce.

    Nell’area artistica il 1° livello è il più alto; nell’area tecnico-amministrativa vengono prima i Funzionari A e B, poi i livelli dal 1° al 6°. L’ultima colonna è la somma delle tre voci dell’accordo.

    Fondazioni lirico-sinfoniche, area artistica: minimi mensili lordi
    Livello Minimo fino al 2023 Dal 1/1/2024 (+4%) Quota trasferita Dal 2025
    1° livello (I violino) 2.288,94 € 2.380,50 € 290,98 € 2.671,48 €
    1° livello (I violoncello, direttore musicale di palcoscenico) 2.205,08 € 2.293,28 € 290,98 € 2.584,26 €
    2° livello (maestro gruppo A) 2.116,84 € 2.201,51 € 262,50 € 2.464,01 €
    2° livello (prima categoria orchestra, maître de ballet, tersicorei extra) 2.039,95 € 2.121,55 € 262,50 € 2.384,05 €
    3° livello (maestro gruppo B, categoria B orchestra, 1ª A tersicorei) 1.882,80 € 1.958,11 € 235,52 € 2.193,63 €
    4° livello (2ª categoria orchestra) 1.758,50 € 1.828,84 € 214,49 € 2.043,33 €
    5° livello (1ª B tersicorei) 1.609,14 € 1.673,51 € 179,98 € 1.853,49 €
    5° livello (2ª cat. orchestra ingresso, cat. speciale coro, 2ª speciale tersicorei) 1.556,44 € 1.618,70 € 179,98 € 1.798,68 €
    6° livello (ingresso coro, ingresso tersicorei) 1.382,94 € 1.438,26 € 150,94 € 1.589,20 €
    Fondazioni lirico-sinfoniche, area tecnico-amministrativa: minimi mensili lordi
    Livello Minimo fino al 2023 Dal 1/1/2024 (+4%) Quota trasferita Dal 2025
    Funzionari A 2.032,33 € 2.113,62 € 250,87 € 2.364,49 €
    Funzionari B 1.813,52 € 1.886,06 € 223,60 € 2.109,66 €
    1° livello 1.650,45 € 1.716,47 € 195,65 € 1.912,12 €
    2° livello 1.529,09 € 1.590,25 € 175,15 € 1.765,40 €
    3° livello A 1.475,35 € 1.534,36 € 165,83 € 1.700,19 €
    3° livello B 1.382,92 € 1.438,24 € 150,00 € 1.588,24 €
    4° livello 1.267,56 € 1.318,26 € 130,43 € 1.448,69 €
    5° livello 1.185,74 € 1.233,17 € 115,46 € 1.348,63 €
    6° livello 1.049,29 € 1.091,26 € 93,16 € 1.184,42 €

    Per il 2019-2021 l’accordo riconosce anche una una tantum (Allegato B) ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 novembre 2023 e, a certe condizioni di giornate lavorate, a quelli a termine; non incide su tredicesima, quattordicesima, premio di produzione e TFR. Nel 2023 era previsto un contributo welfare di 250 €. Il rinnovo 2022-2024 non è ancora firmato: il 21 gennaio 2026 i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione. Fonti: testo dell’accordo 13/11/2024 con gli allegati, lettera dei sindacati del 21/1/2026.

    Teatri di prosa. I contratti dei dipendenti e degli scritturati dei teatri sono scaduti nel 2022. La trattativa con Federvivo-AGIS è partita il 4 aprile 2024 e il 20 febbraio 2026 era ancora ferma sulla definizione di una tabella unica: per questo qui non pubblichiamo importi per attori, tecnici e impiegati dei teatri (comunicato unitario del 20/2/2026).

    Compensi per gli scritturati (artisti e tecnici a termine)

    Il personale assunto con contratto di scrittura – la forma contrattuale tipica del settore per attori, danzatori, registi, tecnici di produzione – ha diritto a compensi minimi giornalieri o mensili. Sulla base delle tabelle contrattuali applicabili ai teatri di prosa e alle compagnie professionali:

    • Tecnici scritturati (macchinisti, elettricisti, fonici in produzione): compensi correlati al livello di inquadramento e alla durata della scrittura.

    I compensi giornalieri per gli scritturati sono intesi al lordo delle ritenute previdenziali (contributi ex-ENPALS, ora Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo gestito da INPS) e fiscali.

    Voci accessorie della retribuzione

    Sul minimo tabellare mensile dei dipendenti fissi si aggiungono:

    • Scatti di anzianità: nella misura e con la cadenza previste dal contratto applicato e dagli accordi aziendali.
    • Indennità specifiche di mansione: per es. prime parti orchestrali, capo macchinista, responsabile di biglietteria; l’importo è negoziato a livello aziendale o fissato dalle tabelle integrative.
    • Diaria: compenso forfettario per le prestazioni svolte fuori sede (tournée); il CCNL fissa importi minimi giornalieri, di norma integrati dagli accordi aziendali.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).

    Differenza tra minimi tabellari e retribuzione effettiva

    Il minimo tabellare è il pavimento inderogabile: nessun lavoratore può percepire meno di quella cifra per effetto del CCNL. La retribuzione effettiva è spesso superiore grazie a:

    • Contrattazione di secondo livello (accordi integrativi aziendali o di fondazione).
    • Superminimi individuali concordati in fase di assunzione.
    • Indennità di produzione variabili.
    • Premi di risultato o di partecipazione, laddove previsti dagli accordi aziendali.

    Chi percepisce una retribuzione inferiore al minimo tabellare può rivolgersi alle organizzazioni sindacali (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per una conciliazione o per l’avvio di un’azione di recupero.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico di palcoscenico (livello 2, fondazione lirico-sinfonica)
    Tizio è inquadrato al 2° livello dell’area tecnico-amministrativa di una fondazione aderente ad ANFOLS. Con l’aumento del 4% il suo minimo è passato da 1.529,09 € a 1.590,25 € dal gennaio 2024; da gennaio 2025 il minimo nazionale è 1.765,40 € perché comprende i 175,15 € trasferiti dal suo integrativo aziendale, che si è ridotto dello stesso importo. Agli importi si aggiungono gli scatti e le voci dell’integrativo.
    Caia – Attrice scritturata per una stagione teatrale
    Caia è scritturata da un teatro di prosa per l’intera stagione. Il suo compenso minimo giornaliero è quello delle tabelle del contratto degli scritturati dei teatri, scaduto nel 2022 e in rinnovo: prima di firmare la scrittura chiede che la tabella applicata sia allegata. I contributi vanno al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS) presso l’INPS.
    Sempronio – Amministrativo neoassunto in un teatro stabile
    Sempronio è assunto come impiegato amministrativo in un teatro di prosa. Il minimo dipende dal livello del contratto dei dipendenti dei teatri, in attesa di rinnovo: Sempronio verifica nella lettera di assunzione il livello e la tabella applicata e, in caso di dubbi, si rivolge ai sindacati firmatari.

    Domande frequenti

    Quali sono i minimi retributivi del CCNL Spettacolo dal Vivo?
    Per le fondazioni lirico-sinfoniche aderenti ad ANFOLS i minimi da gennaio 2025 vanno da 1.184,42 € (6° livello dell’area tecnico-amministrativa) a 2.671,48 € (1° livello dell’area artistica, primo violino), comprese le quote trasferite dagli accordi aziendali. Per i teatri di prosa il rinnovo è in trattativa e non ci sono tabelle aggiornate pubbliche.
    Il CCNL prevede 13 o 14 mensilità?
    Nelle fondazioni lirico-sinfoniche spettano tredicesima e quattordicesima: l’accordo del 2024 le cita tra gli istituti su cui l’una tantum non incide. Per gli scritturati valgono le regole della scrittura.
    Come sono calcolati i compensi degli scritturati?
    Con compensi minimi giornalieri o per periodo fissati dalle tabelle del contratto degli scritturati dei teatri, scaduto nel 2022 e in rinnovo. I compensi sono soggetti alla contribuzione del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS) presso l’INPS e alla ritenuta fiscale.
    Dove si trovano le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate sui siti di SLC-CGIL (slc-cgil.it), FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, nonché sul portale ANFOLS per le fondazioni lirico-sinfoniche e su FEDERVIVO per i teatri di prosa. La fonte primaria è sempre il testo contrattuale firmato dalle parti.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare?
    Gli scatti di anzianità, le voci degli accordi integrativi aziendali, eventuali superminimi individuali, indennità di mansione, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e la diaria per le tournée.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate a ottobre 2026 (rinnovo ANFOLS fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024; per i teatri di prosa la trattativa Federvivo-AGIS è ancora aperta). I minimi delle fondazioni sono calcolati dagli allegati dell’accordo del 13 novembre 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Tabelle retributive CCNL Tessile e Moda Artigianato 2024-2026

    Guida ai minimi tabellari mensili lordi per le piccole imprese artigiane del tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavorazioni a mano: livelli, aumenti programmati e struttura della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo 16 luglio 2024, vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) prevede 7 livelli retributivi. Dal 1° ottobre 2026 è in vigore la quarta e ultima tranche: nel settore Abbigliamento il minimo è 1.454,41 € al 1° livello, 1.606,03 € al 3° e 1.675,42 € al 4°. Gli aumenti sono stati erogati in quattro tranche: luglio 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e ottobre 2026.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Platea
    ~142.000 lavoratori, ~26.000 imprese artigiane
    Ambito
    Imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie, occhialeria

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili lordi

    Minimi tabellari mensili lordi – Settore Abbigliamento (Artigianato) – dal 1° ottobre 2025 e dal 1° ottobre 2026
    Livello Profilo tipico Minimo dal 1° ottobre 2025 Minimo dal 1° ottobre 2026 Indennità di funzione Scatto anzianità
    6S (Quadri) Quadro, dirigente di piccola impresa 2.039,91 € non pubblicato in fonte aperta +20,66 € 15,49 €
    6 Impiegato direttivo, responsabile di reparto 1.910,15 € non pubblicato in fonte aperta — 12,91 €
    5 Impiegato/intermedio specializzato, capo squadra 1.751,06 € non pubblicato in fonte aperta — 10,85 €
    4 Operaio specializzato, impiegato qualificato 1.617,92 € 1.675,42 € — 9,30 €
    3 Operaio qualificato, addetto a macchine specifiche 1.551,03 € 1.606,03 € — 8,26 €
    2 Operaio comune, addetto a lavorazioni semplici 1.485,39 € 1.538,39 € — 7,75 €
    1 Operaio generico, mansioni ausiliarie 1.404,41 € 1.454,41 € — 7,23 €

    Nota: i valori si riferiscono al settore Abbigliamento (artigianato). Il sottosettore Tessile Calzaturiero presenta minimi leggermente superiori (es. livello 3: 1.559,10 €; livello 6S: 2.038,39 € da ottobre 2025). Gli importi sono al lordo di IRPEF e contributi previdenziali. Il quadro 6S percepisce l’indennità di funzione di 20,66 € aggiuntivi. Le tabelle delle quattro decorrenze sono state diffuse dalle parti con il verbale integrativo del 22 luglio 2024. Dal 1° ottobre 2026 il Tessile Calzaturiero ha 1.460,23 € al 1° livello, 1.548,15 € al 2°, 1.615,10 € al 3° e 1.684,50 € al 4°. Fonti: accordo di rinnovo 16 luglio 2024 (aumenti); tabelle ottobre 2026 dei settori Abbigliamento e Tessile sulla banca dati ilccnl.it (livelli da 1 a 4).

    Struttura degli aumenti programmati 2023-2026

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto aumenti retributivi erogati in quattro tranche su base quadriennale (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Il piano è stato costruito sul parametro del livello 3 come riferimento e propagato agli altri livelli in proporzione.

    Cronologia degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo 16 luglio 2024
    Tranche Decorrenza Note
    1ª 1° luglio 2024 +28 € al 3° livello (tutti i settori)
    2ª 1° gennaio 2025 +40 €; livello 3 abbigliamento: 1.502,03 €
    3ª 1° ottobre 2025 +49 €; livello 3 abbigliamento: 1.551,03 €
    4ª 1° ottobre 2026 +55 € abbigliamento (+56 € tessile calzaturiero); livello 3 abbigliamento: 1.606,03 €

    L’incremento a regime al 3° livello è di 172 € nell’Abbigliamento e nelle Pulitintolavanderie, 173 € nel Tessile Calzaturiero, 171 € nelle Lavorazioni a mano e su misura, 174 € nell’Occhialeria; gli altri livelli sono riparametrati. A copertura della carenza contrattuale dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2024 è stata erogata ai lavoratori in forza al 16 luglio 2024 una una tantum di 110 € lordi (77 € per gli apprendisti, il 70%), non computabile ai fini del TFR, in due rate: 55 € a settembre 2024 e 55 € a marzo 2025.

    Scatti di anzianità

    Il CCNL prevede quattro scatti di anzianità biennali per i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie (art. 67); decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. Gli importi per scatto, riferiti al livello, sono fissi e non assorbibili da altri miglioramenti. Dal 1° gennaio 2025 maturano gli scatti anche gli apprendisti, con un importo di 6,00 € per scatto non rapportato alla percentuale di retribuzione; nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie, agli apprendisti già in forza al 16 luglio 2024 resta la disciplina degli scatti vigente alla loro assunzione.

    Importi mensili per scatto biennale (art. 67 come rinnovato nel 2024):

    • Livello 1: 7,23 €
    • Livello 2: 7,75 €
    • Livello 3: 8,26 €
    • Livello 4: 9,30 €
    • Livello 5: 10,85 €
    • Livello 6: 12,91 €
    • Livello 6S: 15,49 €

    Cosa compone la busta paga oltre al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è la base retributiva garantita dal contratto collettivo, ma la busta paga effettiva può includere voci aggiuntive:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato aziendalmente, può essere assorbibile o non assorbibile a seconda di quanto concordato per iscritto.
    • Indennità di funzione: riservata al livello 6S (Quadri), pari a 20,66 € mensili.
    • Maggiorazioni per straordinario e lavoro notturno/festivo: disciplinate dall’art. sull’orario di lavoro.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, pari a un dodicesimo per ogni mese di servizio nell’anno.
    • Contributi EBNA/FSBA e San.Arti.: sono a carico del datore (bilateralità 125 € l’anno per dipendente, San.Arti. 10,42 € al mese); dal rinnovo 2024 la quota versata va indicata nel cedolino. L’impresa che non aderisce deve pagare al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) di 25 € lordi al mese per 13 mensilità.

    Differenza tra CCNL Artigianato e CCNL Industria

    Il presente CCNL si applica esclusivamente alle imprese artigiane che soddisfano i requisiti dimensionali e soggettivi della legge-quadro sull’artigianato (L. n. 443/1985). Non va confuso con il CCNL Tessile Abbigliamento Moda per le aziende industriali, siglato da Confindustria Moda con le stesse sigle sindacali ma con contenuti e minimi diversi (rinnovato a novembre 2024, vigenza aprile 2024 – marzo 2027, platea ~372.000 dipendenti). La distinzione è essenziale: un’impresa artigiana che applica per errore il contratto industriale (o viceversa) incorre in irregolarità retributiva e contributiva.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato di livello 3 con due anni di anzianità
    Tizio lavora come cucitore specializzato in una piccola sartoria artigiana dal giugno 2023. Da ottobre 2025 il suo minimo tabellare è 1.551,03 €. Avendo maturato due anni di servizio continuativo, ha già maturato il primo scatto di anzianità da 8,26 € mensili, portando la sua retribuzione base contrattuale a 1.559,29 € lordi. A dicembre 2025 percepisce la tredicesima pari a un mese di retribuzione base.
    Caia – Impiegata di livello 5 in un laboratorio di moda
    Caia è responsabile amministrativa di un laboratorio artigiano di abbigliamento. Inquadrata al livello 5, da ottobre 2025 percepisce un minimo tabellare di 1.751,06 € lordi mensili. Il datore le ha riconosciuto un superminimo non assorbibile di 80 € mensili concordato per iscritto. La sua retribuzione base è quindi 1.831,06 € lordi, oltre alla tredicesima.
    Sempronio – Trasferimento da azienda industriale ad artigiana
    Sempronio era inquadrato al livello 4 in un’azienda industriale del tessile (CCNL Industria, minimo ~1.800 € circa). Lascia quell’impiego e viene assunto da una piccola impresa artigiana: il nuovo datore applica il CCNL Artigianato, con livello 4 a 1.617,92 € da ottobre 2025. La differenza retributiva è dovuta alla diversa natura del contratto collettivo applicato: Sempronio deve verificare che l’azienda abbia i requisiti per qualificarsi come impresa artigiana.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello 3 da ottobre 2025?
    Il minimo tabellare del livello 3 è 1.551,03 € lordi mensili per il sottosettore Abbigliamento e 1.559,10 € per il Tessile Calzaturiero, in vigore dal 1° ottobre 2025 secondo le tabelle definite dal rinnovo del 16 luglio 2024.
    Quando scatta l’aumento di ottobre 2026?
    La quarta e ultima tranche di aumento decorre dal 1° ottobre 2026. L’aumento al 3° livello è di 55 € nell’Abbigliamento (56 € nel Tessile Calzaturiero): da quella data il 3° livello Abbigliamento è 1.606,03 € e il Tessile Calzaturiero 1.615,10 €. In tutto il rinnovo vale 172 € a regime al 3° livello Abbigliamento.
    Il livello 6S ha una retribuzione aggiuntiva rispetto al livello 6?
    Sì. Il livello 6S (Quadri) percepisce il minimo tabellare di 2.039,91 € più l’indennità di funzione di 20,66 €, per un totale contrattuale di 2.060,57 € lordi mensili da ottobre 2025.
    Gli scatti di anzianità si perdono cambiando datore?
    Sì. Gli scatti di anzianità maturano in ragione del servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Cambiando impresa, il conteggio riparte da zero, anche se si rimane nello stesso settore e con lo stesso livello di inquadramento.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento inferiore al minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi ai sindacati (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per richiedere le differenze retributive maturate.
    Il CCNL Artigianato si applica anche alle cooperative tessili?
    No. Il CCNL Artigianato si applica alle imprese che hanno la qualifica di impresa artigiana ai sensi della L. n. 443/1985. Le cooperative sociali o di produzione e lavoro applicano contratti collettivi diversi, anche se operano nel tessile.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: tabelle retributive 2024-2026

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Tabelle retributive CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato 2024-2026

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha fissato aumenti complessivi del 12% circa distribuiti in quattro tranches fino ad aprile 2026, con tabelle distinte per il settore alimentare artigiano e per il settore panificazione artigianato.

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato (rinnovo 6 giugno 2024, vigenza 2023-2026) prevede aumenti complessivi di 206 € al livello 3A e 198 € al livello A2, distribuiti in quattro tranches fino ad aprile 2026. Il minimo più elevato del settore alimentare artigiano è 2.506,56 € (livello 1°S) e quello della panificazione 2.117,37 € (livello A1S) a regime.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI (datoriali) · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    6 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Platea
    131.655 lavoratori in 29.101 aziende (archivio CNEL, codice E015)
    Settori coperti
    Imprese artigiane alimentari (pasticcerie, gelaterie, pastifici, conservifici artigiani, ecc.) e imprese artigiane di panificazione

    Tabelle retributive CCNL Alimentari Artigianato: minimi per livello dal 1° aprile 2026

    I minimi sono quelli dell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 (tabelle di Parte I, «incrementi a regime»), in vigore dal 1° aprile 2026 per le imprese artigiane del settore alimentare e per le imprese artigiane e PMI della panificazione. I livelli vanno dal più alto (1°S nell’alimentare, A1S nella panificazione) al più basso (6° e B4). Gli importi sono lordi mensili, su 13 mensilità.

    Minimi tabellari mensili lordi dal 1° aprile 2026 – settore alimentare artigiano
    Livello Fino al 31.3.2024 Dal 1.4.2026 (a regime) Aumento complessivo Scatto biennale
    1°S (Quadri) 2.237,60 € 2.506,56 € +268,96 € 33,57 €
    1° (impiegati con funzioni direttive) 2.009,01 € 2.250,48 € +241,47 € 28,92 €
    2° (impiegati di concetto, con controllo e coordinamento) 1.839,16 € 2.060,22 € +221,06 € 24,79 €
    3°A (impiegati e operai di alta specializzazione (es. primo pasticcere, primo cuoco)) 1.713,85 € 1.919,85 € +206,00 € 21,69 €
    3° (impiegati e operai (es. secondo pasticcere, pastaio, cassiere)) 1.621,06 € 1.815,90 € +194,84 € 19,11 €
    4° (impiegati e operai specializzati (es. pasticcere finito, aiuto pastaio)) 1.554,94 € 1.741,84 € +186,90 € 17,56 €
    5° (impiegati e operai qualificati (es. pasticcere, commesso, cassiere, magazziniere)) 1.483,14 € 1.661,41 € +178,27 € 16,01 €
    6° (operai senza conoscenze professionali (es. ausiliari, fattorini)) 1.387,62 € 1.554,41 € +166,79 € 14,46 €

    Nota: i minimi includono paga base, ex indennità di contingenza ed EDR, conglobati in un’unica voce («retribuzione tabellare», art. 32 del CCNL 2021). Per il livello 1°S si aggiunge un’indennità di funzione di 36,15 € mensili, non compresa nella tabella. Le descrizioni dei livelli sono sintesi dell’art. 21 del CCNL; per l’inquadramento fa fede il testo contrattuale. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 173 (art. 31): al 5° livello sono 9,60 € l’ora.

    Moltiplicando il minimo per 13 mensilità si ottiene la retribuzione tabellare annua, senza scatti, indennità né superminimi: 21.598,33 € per il 5° livello e 20.207,33 € per il 6° (calcolo nostro sui minimi dell’accordo).

    Minimi tabellari mensili lordi dal 1° aprile 2026 – settore panificazione
    Livello Fino al 31.3.2024 Dal 1.4.2026 (a regime) Scatto biennale Indennità speciale (art. 33)
    A1S (operaio con direzione dell’intero ciclo produttivo, per incarico del titolare) 1.889,96 € 2.117,37 € 21,69 € 94,77 €
    A1 (caposquadra, impastatore, fornaio) 1.757,02 € 1.968,43 € 19,11 € 88,06 €
    A2 (formatore, aiuto impastatore, aiuto fornaio) 1.645,54 € 1.843,54 € 17,56 € 82,63 €
    A3 (aiuto formatore, addetto ad attività varie) 1.506,79 € 1.688,09 € 16,01 € 75,92 €
    A4 (manovalanza) 1.427,60 € 1.599,37 € 14,46 € 72,05 €
    B1 (gerente, gestore, direttore) 1.850,39 € 2.073,04 € 21,69 € 92,19 €
    B2 (commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista) 1.520,17 € 1.703,08 € 19,11 € 76,44 €
    B3S (collaboratore alle attività di vendita e di preparazione prodotti) 1.479,47 € 1.657,48 € 17,64 € 74,87 €
    B3 (aiuto commesso, confezionatore) 1.431,21 € 1.603,43 € 16,01 € 72,56 €
    B4 (personale di fatica, fattorino) 1.357,35 € 1.520,67 € 14,46 € 68,69 €

    Indennità speciale panificazione: cos’è e quanto vale

    Nella panificazione ogni livello ha una indennità speciale mensile (ultima colonna della tabella): da 68,69 € (B4) a 94,77 € (A1S). Non compensa il lavoro notturno: l’art. 33 del testo del CCNL 6 dicembre 2021 la collega alle «particolari e specifiche caratteristiche dell’attività svolta nelle imprese di panificazione» e dal 1° agosto 1995 ha preso il posto della quattordicesima mensilità (rateo ex 14ª, art. 13 del CCNL 1991). Gli importi, in vigore dal 1° giugno 1999, valgono anche ai fini del calcolo del TFR e della retribuzione degli apprendisti; le maggiorazioni per il lavoro notturno sono un’altra voce (art. 24-bis).

    Il calendario degli aumenti 2024-2026

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito quattro tranches di aumento, calcolate sul livello parametrico di riferimento (3A per il settore alimentare, A2 per la panificazione) e riparametrate proporzionalmente sugli altri livelli.

    Scaglioni di aumento – Settore Alimentare (livello 3A) e Panificazione (livello A2)
    Decorrenza Aumento livello 3A (alimentare) Aumento livello A2 (panificazione) Cumulato 3A
    1° aprile 2024 +60,00 € +60,00 € +60 €
    1° gennaio 2025 +40,00 € +40,00 € +100 €
    1° novembre 2025 +55,00 € +55,00 € +155 €
    1° aprile 2026 +51,00 € +43,00 € +206 €

    La prima tranche, relativa al periodo aprile-maggio 2024, è stata erogata in arretrato con il cedolino di giugno 2024 sotto la voce «Arretrato C.C.N.L.». L’incidenza della prima tranche su tutti gli istituti economici, anche indiretti e differiti, è garantita.

    Minimi per tranche: tabelle retributive 2024, 2025 e 2026

    Per sapere quanto spettava in un dato mese, ecco i minimi dopo ciascuna tranche, come riportati nelle tabelle dell’accordo del 6 giugno 2024 (euro lordi mensili).

    Minimi per tranche – settore alimentare artigiano
    Livello Fino al 31.3.2024 Dal 1.4.2024 Dal 1.1.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.4.2026
    1°S 2.237,60 € 2.315,94 € 2.368,16 € 2.439,97 € 2.506,56 €
    1° 2.009,01 € 2.079,34 € 2.126,23 € 2.190,70 € 2.250,48 €
    2° 1.839,16 € 1.903,55 € 1.946,47 € 2.005,49 € 2.060,22 €
    3°A 1.713,85 € 1.773,85 € 1.813,85 € 1.868,85 € 1.919,85 €
    3° 1.621,06 € 1.677,81 € 1.715,64 € 1.767,66 € 1.815,90 €
    4° 1.554,94 € 1.609,38 € 1.645,67 € 1.695,57 € 1.741,84 €
    5° 1.483,14 € 1.535,06 € 1.569,68 € 1.617,28 € 1.661,41 €
    6° 1.387,62 € 1.436,20 € 1.468,59 € 1.513,12 € 1.554,41 €
    Minimi per tranche – settore panificazione
    Livello Fino al 31.3.2024 Dal 1.4.2024 Dal 1.1.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.4.2026
    A1S 1.889,96 € 1.958,87 € 2.004,81 € 2.067,98 € 2.117,37 €
    A1 1.757,02 € 1.821,08 € 1.863,79 € 1.922,52 € 1.968,43 €
    A2 1.645,54 € 1.705,54 € 1.745,54 € 1.800,54 € 1.843,54 €
    A3 1.506,79 € 1.561,73 € 1.598,36 € 1.648,72 € 1.688,09 €
    A4 1.427,60 € 1.479,65 € 1.514,35 € 1.562,07 € 1.599,37 €
    B1 1.850,39 € 1.917,86 € 1.962,84 € 2.024,69 € 2.073,04 €
    B2 1.520,17 € 1.575,60 € 1.612,55 € 1.663,36 € 1.703,08 €
    B3S 1.479,47 € 1.533,41 € 1.569,37 € 1.618,82 € 1.657,48 €
    B3 1.431,21 € 1.483,40 € 1.518,19 € 1.566,03 € 1.603,43 €
    B4 1.357,35 € 1.406,84 € 1.439,83 € 1.485,20 € 1.520,67 €

    Struttura della retribuzione: cosa compone la busta paga

    Il minimo tabellare del CCNL Area Alimentazione-Panificazione è un valore conglobato: include paga base, ex indennità di contingenza ed EDR (art. 32). È il punto di partenza della busta paga, a cui si sommano:

    • Scatti di anzianità: fino a 5 aumenti periodici biennali, in cifra fissa per livello (art. 34 per l’alimentare, art. 34-bis per la panificazione; importi nelle tabelle sopra). Decorrono dal 1° giorno del mese successivo al compimento del biennio e, in caso di passaggio di categoria, vengono rivalutati secondo la tabella del nuovo livello. Dal 1° gennaio 2025 maturano anche gli apprendisti: lo scatto maturato durante l’apprendistato è di 10 €, poi rivalutato al valore del livello finale. Gli scatti non sono assorbibili da aumenti di merito.
    • Indennità di funzione: 36,15 € mensili per i lavoratori di livello 1°S (tabella retributiva in vigore dal 1° aprile 2026).
    • Indennità speciale panificazione: importo mensile per livello (da 68,69 € a 94,77 €) che dal 1° agosto 1995 sostituisce la quattordicesima (art. 33).
    • Retribuzione oraria: minimo mensile diviso 173 (art. 31).
    • Indennità maneggio denaro: 7% della retribuzione tabellare per il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità, anche finanziaria, per gli errori (art. 40).
    • Superminimi individuali: concordati con il datore, assorbibili o non assorbibili.
    • Tredicesima mensilità (gratifica natalizia, art. 36): una mensilità di fatto, erogata in occasione del Natale. Una quattordicesima non è prevista; nella panificazione ne ha preso il posto l’indennità speciale.

    Una tantum per la carenza contrattuale

    A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – data di sottoscrizione), il contratto ha previsto un importo forfettario una tantum di 160 € lordi, erogato in due rate di 80 € (giugno e settembre 2024). Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione è stato erogato il 70% dell’importo. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

    Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) e bilateralità

    Dal 1° gennaio 2022 le imprese che non aderiscono alla bilateralità dell’artigianato e non versano il relativo contributo (EBNA a livello nazionale, enti regionali come EBAV in Veneto) devono erogare a ogni lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 30 € lordi mensili per 13 mensilità, uguale per tutti i livelli (art. 14 e nota a verbale, testo del CCNL 6 dicembre 2021). Un EAR distinto, di 25 € lordi mensili per 13 mensilità, spetta quando l’azienda omette l’iscrizione al fondo sanitario SAN.ARTI. e il relativo contributo (10,42 € al mese per 12 mensilità, art. 15).

    Casi pratici

    Tizio – aiuto impastatore (livello A2), 1 scatto maturato
    Tizio lavora in un panificio artigianale e ha maturato un solo scatto biennale. Dal 1° aprile 2026 il suo minimo tabellare è 1.843,54 €; con lo scatto (17,56 €) la retribuzione base sale a 1.861,10 € lordi mensili, ai quali si aggiunge l’indennità speciale del livello A2 (82,63 €). La tredicesima vale una mensilità, cioè circa 155 € al mese di rateo (1.861,10 ÷ 12).
    Caia – Pasticcera artigiana (livello 3A), prima assunzione aprile 2025
    Caia viene assunta in aprile 2025 da una pasticceria artigiana al livello 3A, quando il minimo tabellare è 1.813,85 € (tranche del 1° gennaio 2025). Dal 1° novembre 2025 sale a 1.868,85 € e dal 1° aprile 2026 a 1.919,85 €, il valore a regime. Non ha ancora maturato scatti: ne servono 2 anni. Per l’azienda, il contributo a SAN.ARTI. è di 10,42 € al mese e il contributo del datore alla previdenza complementare Fon.Te. è dell’1,50% della retribuzione utile al TFR dal 1° gennaio 2025 (art. 34).
    Sempronio – Responsabile di punto vendita panificio (livello B1)
    Sempronio è responsabile di vendita in un panificio artigianale, inquadrato al livello B1. Dal 1° aprile 2026 il suo minimo è 2.073,04 €. Ha maturato 3 scatti biennali di anzianità (3 × 21,69 € = 65,07 €), arrivando a 2.138,11 € mensili lordi di retribuzione base. Con la tredicesima di dicembre percepisce un importo pari a una mensilità completa.

    Domande frequenti

    Quali sono i minimi tabellari del CCNL Alimentari Panificazione Artigianato nel 2026?
    Dal 1° aprile 2026 i minimi del settore alimentare artigiano vanno da 1.554,41 € (livello 6°) a 2.506,56 € (livello 1°S); nella panificazione da 1.520,67 € (B4) a 2.117,37 € (A1S). Sono importi lordi mensili su 13 mensilità, comprensivi di paga base, ex contingenza ed EDR.
    Quanto prende un lavoratore del 5° livello alimentari artigianato?
    Il minimo tabellare del 5° livello dal 1° aprile 2026 è 1.661,41 € lordi mensili (era 1.483,14 € fino al 31 marzo 2024). Lo scatto biennale è di 16,01 €. Sono 21.598,33 € lordi l’anno su 13 mensilità, senza scatti, indennità e superminimi.
    Quanto prende un lavoratore del 6° livello alimentari artigianato?
    Dal 1° aprile 2026 il minimo del 6° livello è 1.554,41 € lordi mensili, pari a 20.207,33 € lordi l’anno su 13 mensilità. Lo scatto biennale è di 14,46 €.
    Quando sono scattati gli aumenti del CCNL Alimentari Artigianato?
    In quattro tranche: 60 € dal 1° aprile 2024, 40 € dal 1° gennaio 2025, 55 € dal 1° novembre 2025 e 51 € dal 1° aprile 2026, per un totale di 206 € sul livello 3A (nella panificazione 198 € sul livello A2, con 43 € nell’ultima tranche). Gli altri livelli sono riparametrati.
    Che cos’è l’indennità speciale nella panificazione artigianato?
    È un importo mensile per livello, da 68,69 € (B4) a 94,77 € (A1S), previsto dall’art. 33 del CCNL. Dal 1° agosto 1995 ha sostituito la quattordicesima mensilità ed è utile ai fini del TFR.
    La quattordicesima è prevista nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato?
    No: è prevista solo la tredicesima (gratifica natalizia, art. 36). Nella panificazione dal 1° agosto 1995 la ex quattordicesima è stata sostituita dall’indennità speciale.
    Quanti scatti di anzianità spettano e di quanto?
    Fino a 5 aumenti periodici, uno ogni biennio, in cifra fissa per livello: da 14,46 € (6° livello) a 33,57 € (1°S) nell’alimentare, da 14,46 € (B4) a 21,69 € (A1S e B1) nella panificazione. Maturano dal primo giorno del mese successivo al biennio.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce alla bilateralità?
    Deve pagare a ogni lavoratore un EAR di 30 € lordi mensili per 13 mensilità. Un EAR di 25 € mensili per 13 mensilità spetta invece se l’azienda non iscrive i lavoratori a SAN.ARTI. e non versa il relativo contributo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Fonti: accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 (tabelle e tranche), testo del CCNL 6 dicembre 2021 (artt. 21, 31-34, 36, 40), nota di Confartigianato Imprese Vicenza e archivio CNEL (codice E015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.