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Con la sentenza n. 106 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla disciplina che limita alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di confisca adottati nei procedimenti di prevenzione.

Di cosa si tratta

Nei procedimenti di prevenzione antimafia può essere disposta la confisca dei beni. La legge consentiva di ricorrere in Cassazione contro questi provvedimenti solo per «violazione di legge», e non anche per vizi di motivazione, a differenza di quanto avviene in altri ambiti del processo penale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione sul combinato disposto dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 3-ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965 (oggi confluiti nel codice antimafia), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di confisca di prevenzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La limitazione del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge non viola il diritto di difesa né il principio di eguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore la conformazione dei mezzi di impugnazione, purché sia garantito un controllo di legalità.

Domande e risposte

Che cosa si poteva contestare in Cassazione?

Solo la violazione di legge, e non i vizi di motivazione, contro i provvedimenti di confisca dei procedimenti di prevenzione.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la limitazione compatibile con la Costituzione.

Il diritto di difesa risulta leso?

No: secondo la Corte resta comunque garantito il controllo di legalità e la scelta sui limiti dell’impugnazione spetta al legislatore.

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