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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 42, comma 3, della legge finanziaria 2010 della Regione Marche, che estendeva gli incrementi tariffari per l’attività di cava anche ai titolari di convenzioni precedenti.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva aumentato le tariffe per l’attività di cava ed esteso gli aumenti anche a chi era già titolare di convenzioni stipulate in precedenza. Una società del settore ha contestato l’estensione e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà). Giudice rimettente: il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’estensione degli incrementi tariffari ai rapporti convenzionali in corso non viola né il principio di ragionevolezza né il parametro CEDU sulla protezione della proprietà.
Il principio
L’estensione di incrementi tariffari ai titolari di convenzioni già in essere non è di per sé irragionevole né lesiva della protezione della proprietà garantita dalla CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale.
Domande e risposte
Qual era il problema sollevato?
Se fosse legittimo applicare i nuovi aumenti tariffari per l’attività di cava anche a chi aveva già una convenzione in corso.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione non fondata: la norma regionale è conforme alla Costituzione e alla CEDU.
Quale parametro internazionale era invocato?
L’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, sulla protezione della proprietà, tramite l’art. 117, primo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 117 della Costituzione — vincolo agli obblighi internazionali, in relazione al Primo Protocollo CEDU
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