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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014 in materia di enti e alloggi di edilizia residenziale pubblica, accogliendo il ricorso del Governo.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva approvato una legge che integrava e modificava la disciplina degli enti di edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi popolari. Il Governo ha ritenuto che la Regione avesse ecceduto i limiti delle proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25, e in particolare il suo art. 1, in quanto ritenuta lesiva del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 25 del 2014, accogliendo il ricorso governativo.

Il principio

La legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica deve rispettare il riparto costituzionale delle competenze: il superamento dei limiti assegnati alla potestà legislativa regionale comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge.

Domande e risposte

Che cosa disciplinava la legge abruzzese annullata?

Riguardava il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica e l’assegnazione e gestione degli alloggi popolari, con i relativi canoni di locazione.

Chi aveva impugnato la legge regionale?

Il Governo, attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

Che effetto ha la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

La legge regionale è rimossa dall’ordinamento e cessa di produrre effetti: non può più essere applicata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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