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Con l’ordinanza n. 105 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcune norme di una delibera legislativa regionale sull’informazione locale, perché le disposizioni impugnate non erano poi state promulgate.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Sicilia – figura allora ancora prevista per il controllo preventivo sulle leggi siciliane – aveva impugnato due articoli di una delibera legislativa regionale in materia di sostegno alle imprese dell’informazione locale, prima della loro promulgazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato ha impugnato gli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa, deducendo la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione per difetto di copertura finanziaria e dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., oltre che dello Statuto siciliano, per invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, perché in sede di promulgazione le disposizioni impugnate erano state omesse ed era nel frattempo intervenuta la sentenza n. 255 del 2014, che aveva escluso la perdurante operatività del controllo preventivo del Commissario.
Il principio
Venuto meno l’oggetto del controllo – perché le norme contestate non sono state promulgate e il sistema di controllo preventivo è stato superato – il ricorso non poteva essere esaminato nel merito e andava dichiarato improcedibile.
Domande e risposte
Chi era il Commissario dello Stato per la Sicilia?
Era l’organo che esercitava un controllo preventivo sulle leggi della Regione siciliana, prima che venissero promulgate.
Perché il ricorso non è stato deciso nel merito?
Perché le norme impugnate non sono state promulgate e una precedente sentenza aveva superato quel sistema di controllo, facendo venire meno l’oggetto del giudizio.
Che cosa significa improcedibile?
Significa che la Corte non poteva proseguire l’esame del ricorso per ragioni che ne impedivano la decisione, senza valutarne la fondatezza.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — invocato per il preteso difetto di copertura finanziaria della norma regionale
- Art. 117 della Costituzione — richiamato per la competenza statale in materia di tutela della concorrenza
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