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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 15 del 2008 sul contrasto alla criminalità organizzata, e in via consequenziale del comma 3, perché la Regione aveva invaso competenze statali in materia di ordine pubblico e ordinamento civile.

Di cosa si tratta

La legge della Regione siciliana n. 15 del 2008 dettava misure antimafia incidenti sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tribunali amministrativi siciliani e il Consiglio di giustizia amministrativa hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 2 di quella legge.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 27, 97 e 117 della Costituzione. Giudici rimettenti: il TAR Sicilia (sezioni prima e seconda) e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche del comma 3 del medesimo articolo.

Il principio

La Regione non può, neppure con finalità di contrasto alla criminalità organizzata, dettare una disciplina dei contratti pubblici che incida su materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quali l’ordine pubblico e l’ordinamento civile.

Domande e risposte

Quali norme sono state annullate?

L’art. 2, commi 1 e 2, della legge siciliana antimafia n. 15 del 2008 e, in via consequenziale, anche il comma 3.

Cos’è l’illegittimità consequenziale?

È l’estensione della declaratoria di incostituzionalità ad altre disposizioni legate a quelle annullate, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Perché la Regione ha ecceduto i suoi poteri?

Perché ha disciplinato profili dei contratti pubblici riservati alla competenza statale, pur perseguendo finalità antimafia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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