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La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104 del 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate perché non prevedeva il divieto di custodia in carcere per la madre convivente di un figlio ultrasenne gravemente invalido.
Di cosa si tratta
Un Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro doveva decidere sull’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere applicata a una donna accusata di associazione mafiosa, madre di una bambina poco più che sessenne, affetta da invalidità e bisognosa di assistenza. La legge consente di evitare il carcere per la madre di figli sotto i sei anni, ma non per i figli più grandi, anche se disabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia in carcere nei confronti della madre convivente di figlio minore ultrasenne totalmente o gravemente invalido che necessiti della sua costante presenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro.
Il principio
L’intervento richiesto avrebbe comportato una scelta di politica criminale e un bilanciamento fra tutela del minore disabile ed esigenze cautelari che spetta al legislatore, non alla Corte: per questo la questione è risultata inammissibile.
Domande e risposte
Che cosa chiedeva il giudice di Catanzaro?
Chiedeva di estendere alla madre di un figlio ultrasenne gravemente invalido il divieto di custodia in carcere già previsto per la madre di figli di età inferiore a sei anni.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della norma.
Perché inammissibile e non infondata?
Perché la modifica richiesta implicava una scelta discrezionale riservata al legislatore, non ricavabile dalla Costituzione con una pronuncia della Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro di eguaglianza fra le diverse situazioni dei figli da tutelare
- Art. 32 della Costituzione — richiamato a tutela della salute del minore disabile
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