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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, della legge ligure n. 1 del 2014 in materia di ambiti ottimali per il servizio idrico e i rifiuti e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle altre disposizioni impugnate, modificate nelle more del giudizio.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva disciplinato gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni sul servizio idrico integrato e sulla gestione dei rifiuti. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendole invasive delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente), con vari parametri interposti del Codice dell’ambiente. Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge regionale; sulle restanti disposizioni ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo state medio tempore modificate in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente.

Il principio

La disciplina regionale degli ambiti ottimali per il servizio idrico e i rifiuti deve rispettare le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, fissate dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

L’art. 10, comma 1, della legge ligure n. 1 del 2014, in contrasto con le competenze statali.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Che le altre norme impugnate erano state modificate dalla Regione in corso di causa, facendo venir meno l’interesse alla pronuncia su di esse.

Quali competenze statali erano in gioco?

La tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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