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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, della legge ligure n. 1 del 2014 in materia di ambiti ottimali per il servizio idrico e i rifiuti e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle altre disposizioni impugnate, modificate nelle more del giudizio.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva disciplinato gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni sul servizio idrico integrato e sulla gestione dei rifiuti. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendole invasive delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente), con vari parametri interposti del Codice dell’ambiente. Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge regionale; sulle restanti disposizioni ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo state medio tempore modificate in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente.
Il principio
La disciplina regionale degli ambiti ottimali per il servizio idrico e i rifiuti deve rispettare le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, fissate dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
L’art. 10, comma 1, della legge ligure n. 1 del 2014, in contrasto con le competenze statali.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Che le altre norme impugnate erano state modificate dalla Regione in corso di causa, facendo venir meno l’interesse alla pronuncia su di esse.
Quali competenze statali erano in gioco?
La tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, tutela della concorrenza e dell’ambiente
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