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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’obbligo di astensione del giudice che, nel rito «Fornero» sui licenziamenti, ha già trattato la fase sommaria: il fatto che lo stesso magistrato decida anche l’opposizione non viola il diritto di difesa e il giusto processo.
Di cosa si tratta
La riforma del lavoro del 2012 (legge Fornero) ha introdotto un procedimento bifasico per le impugnazioni dei licenziamenti: una prima fase a cognizione sommaria e una successiva fase di opposizione. Si discuteva se il giudice della prima fase dovesse astenersi dal decidere l’opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (e, in un caso, anche all’art. 3 Cost.), nella parte in cui non impongono l’astensione del giudice già intervenuto nella fase sommaria.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione: nel rito «Fornero» la fase di opposizione non è un’impugnazione davanti a un giudice diverso, ma la prosecuzione dello stesso giudizio a cognizione piena, sicchè non sussiste obbligo di astensione del medesimo magistrato.
Il principio
Nel procedimento bifasico per i licenziamenti, la fase di opposizione non costituisce un grado di giudizio distinto rispetto alla fase sommaria, ma il proseguimento del medesimo giudizio: la trattazione da parte dello stesso giudice non lede il diritto di difesa nè il principio del giusto processo.
Domande e risposte
Che cos’è il rito «Fornero»?
è il procedimento speciale, introdotto dalla legge n. 92 del 2012, per impugnare i licenziamenti: si articola in una fase iniziale a cognizione sommaria e in una successiva fase di opposizione a cognizione piena davanti al tribunale.
Perchè si chiedeva l’astensione del giudice?
Perchè si temeva che il magistrato che aveva già deciso la fase sommaria fosse in qualche modo «pregiudicato» nel decidere l’opposizione, in violazione del diritto di difesa e del giusto processo.
Come ha risposto la Corte?
Ha chiarito che la fase di opposizione non è un nuovo giudizio davanti a un giudice diverso, ma la continuazione dello stesso processo: per questo non scatta alcun obbligo di astensione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato come parametro dal giudice rimettente
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo, parametro centrale della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato in uno dei ricorsi
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