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La Corte respinge le questioni sollevate dal TAR Marche contro l’abolizione del «trattenimento in servizio» oltre i limiti di età: dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le censure. La norma resta in vigore.
Di cosa si tratta
Un avvocato dello Stato era stato collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età, per effetto dell’abrogazione dell’istituto del «trattenimento in servizio» (che consentiva di prolungare il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile). Impugnato il provvedimento davanti al TAR Marche, questo ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme abrogatrici.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) e l’art. 18 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla legge n. 132 del 2015), che avevano soppresso il trattenimento in servizio, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente era il Tribunale amministrativo regionale per le Marche.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative all’art. 18 del d.l. n. 83 del 2015 e la manifesta infondatezza di quelle relative all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, entrambe sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Le norme sull’abolizione del trattenimento in servizio restano quindi in vigore.
Il principio
La scelta del legislatore di abolire l’istituto del trattenimento in servizio, riconducendo i dipendenti pubblici ai limiti ordinari di età per il collocamento a riposo, non viola né il principio di uguaglianza (art. 3) né quello di buon andamento dell’amministrazione (art. 97), rientrando nella discrezionalità legislativa.
Domande e risposte
Cosa è stato impugnato?
Le norme che hanno abolito il «trattenimento in servizio», cioè la possibilità di restare al lavoro oltre l’età pensionabile.
Come ha deciso la Corte?
Ha respinto le questioni dichiarandole in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate: l’abolizione è legittima.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato dal giudice rimettente.
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