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La Corte dichiara estinto il processo sull’impugnazione di alcune norme edilizie della Regione Liguria: il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato. La questione di merito non viene decisa.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di una legge ligure in materia edilizia, riguardanti il certificato di agibilità e l’accertamento di conformità (la cosiddetta sanatoria), ritenendole in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Diverse delle norme impugnate erano poi state abrogate dalla stessa Regione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 28, comma 3, 32, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9 (modifiche alla disciplina dell’attività edilizia), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio, materia di legislazione concorrente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Liguria ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo, senza decidere nel merito.
Il principio
Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte non esamina la fondatezza delle censure.
Domande e risposte
La Corte ha valutato le norme edilizie liguri?
No: il processo si è estinto per rinuncia accettata, senza pronuncia di merito.
Cosa contestava il Governo?
Che le norme liguri sul certificato di agibilità e sull’accertamento di conformità violassero i principi statali sul governo del territorio.
Perché il giudizio si è chiuso senza decisione?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, determinando l’estinzione del processo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente sul governo del territorio, parametro del ricorso poi estinto.
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