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La Corte respinge il ricorso del Governo contro una legge della Regione Basilicata accusata di mancare di copertura finanziaria: l’asserita illegittimità «in via derivata» non sussiste, perché le entrate regionali risultavano in realtà aumentate.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva approvato una legge di spesa la cui copertura finanziaria si fondava, in parte, sulle maggiori entrate di una precedente legge regionale sulla tassa automobilistica dei veicoli ultraventennali. Il Governo aveva impugnato quella legge sostenendo che, venuta meno la copertura, anche la legge di spesa fosse illegittima.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La dichiarazione di illegittimità dei commi 2, 3 e 4 della legge reg. n. 14 del 2015 (sentenza n. 199 del 2016) non aveva sottratto risorse alla Regione: al contrario, eliminando il regime di favore sui veicoli ultraventennali, aveva fatto aumentare il gettito della tassa automobilistica. La copertura, quindi, non era venuta meno.
Il principio
L’illegittimità «in via derivata» per difetto di copertura presuppone che la pronuncia di incostituzionalità sulla norma-fonte abbia effettivamente ridotto le entrate. Se invece la caducazione del regime di favore ha incrementato il gettito, l’obbligo di copertura ex art. 81 Cost. resta soddisfatto e la censura non è fondata.
Domande e risposte
Cosa contestava il Governo?
Che la legge di spesa della Basilicata fosse priva di copertura, perché la legge che doveva fornire le entrate era stata in parte dichiarata incostituzionale.
Perché la Corte ha respinto il ricorso?
Perché l’annullamento del regime fiscale di favore sui veicoli ultraventennali aveva in realtà aumentato, e non ridotto, le entrate regionali.
Qual era il parametro costituzionale?
L’art. 81, terzo comma, della Costituzione, che impone la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, unico parametro del giudizio.
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