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La Corte respinge il ricorso della Regione Lombardia contro la riforma che obbliga le banche popolari più grandi a trasformarsi in società per azioni: la disciplina rientra nella competenza statale e non lede le prerogative regionali.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 3 del 2015 aveva imposto alle banche popolari con attivo superiore a una certa soglia di trasformarsi in società per azioni. La Regione Lombardia ha impugnato la norma, ritenendo che incidesse sulla funzione sociale della cooperazione e su ambiti di propria competenza, oltre a difettare dei presupposti di necessità e urgenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito dalla legge n. 33 del 2015, in riferimento a numerosi parametri: artt. 2, 3, 18, 41, 45, 47, 77 secondo comma, 117 (secondo e terzo comma) e 118 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione. Il ricorso era stato promosso in via principale dalla Regione Lombardia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate tutte le questioni. In particolare ha respinto, come non fondata, la censura riferita all’art. 117, terzo comma, e quella riferita all’art. 117, secondo comma, lettera e), e al principio di leale collaborazione: la disciplina del sistema bancario e della tutela del risparmio rientra nella competenza statale.
Il principio
La regolazione delle banche popolari e la loro eventuale trasformazione in società per azioni attiene alla tutela del risparmio e all’ordinamento del credito, materie di competenza statale. La funzione sociale della cooperazione non impedisce al legislatore statale, secondo il criterio della prevalenza, di intervenire su tali assetti.
Domande e risposte
La Corte ha confermato l’obbligo di trasformazione delle banche popolari?
Sì: ha respinto tutte le censure della Regione Lombardia, lasciando in vigore la disciplina del d.l. n. 3 del 2015.
Perché la Regione non ha avuto ragione?
Perché la materia — tutela del risparmio e ordinamento del credito — rientra nella competenza statale e non in quella regionale.
Quale articolo della Costituzione era invocato sul risparmio?
Tra gli altri, l’art. 47, sulla tutela del risparmio e dell’esercizio del credito.
Norme collegate
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio e disciplina dell’esercizio del credito.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, parametro su cui si fondavano le censure regionali.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, invocata nel ricorso.
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