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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273 del 1989, sollevata dal Tribunale di Firenze nella parte in cui non prevede un’indennità per i vice procuratori onorari per le attività delegate svolte fuori udienza. Il giudice non aveva motivato adeguatamente la questione né precisato il tipo di intervento richiesto.
Di cosa si tratta
Un vice procuratore onorario (VPO) aveva ottenuto compensi per attività svolte fuori udienza negli anni 2005-2006; l’amministrazione ne chiedeva la restituzione. Nel relativo giudizio il Tribunale di Firenze ha dubitato che la norma allora vigente, prevedendo indennità solo per la partecipazione alle udienze, fosse ragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nella parte in cui non prevedeva la corresponsione ai VPO di un’indennità anche per le attività delegate svolte fuori udienza. Parametro evocato: l’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e uguaglianza). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza, non aveva chiarito se il vizio fosse intrinseco o emergesse dal confronto con la disciplina successiva (tertium comparationis), aveva trascurato l’avvenuta abrogazione della norma indicata come modificativa e non aveva specificato il tipo di intervento richiesto, lasciando alla Corte scelte riservate al legislatore.
Il principio
Quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la questione, non individua con chiarezza il termine di comparazione e non precisa il petitum, la Corte non può sostituirsi al legislatore scegliendo tra le molte soluzioni possibili: la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché l’ordinanza di rimessione era carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza e non specificava quale tipo di pronuncia (additiva) si chiedesse.
Cosa significa «petitum» indeterminato?
Significa che non era chiaro cosa esattamente si chiedesse alla Corte (sull’an, sul quantum, sul quomodo dell’indennità): scelte che spettano al legislatore, non alla Corte.
La decisione esclude il diritto del VPO all’indennità?
No. La Corte non si è pronunciata sul merito: ha solo rilevato i difetti dell’ordinanza, lasciando impregiudicata la questione sostanziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato come principio di ragionevolezza e uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.