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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sui ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia contro alcune norme statali di «spending review» e di stabilità: le modifiche normative sopravvenute avevano fatto venir meno le ragioni del contenzioso.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato disposizioni del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica (d.l. n. 95 del 2012) e della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e del metodo dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Oggetto del giudizio erano l’art. 15, commi 13, lettera c), e 22 del d.l. n. 95 del 2012 e l’art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in via principale in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 116, 117, 118 e 119 della Costituzione, allo Statuto speciale e al principio di leale collaborazione e dell’accordo in materia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere: le sopravvenute modifiche normative avevano soddisfatto le pretese della Regione, facendo venir meno l’interesse alla decisione.
Il principio
Quando una norma impugnata viene modificata o sostituita in modo da soddisfare le ragioni di chi ha proposto il ricorso, e la disposizione contestata non ha avuto applicazione medio tempore, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Domande e risposte
Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, nel corso del giudizio, sono venute meno le ragioni del contrasto — di solito perchè la norma impugnata è stata modificata o abrogata in senso satisfattivo — sicchè la Corte non deve più pronunciarsi sul merito.
Perchè la Regione aveva fatto ricorso?
Perchè riteneva che i tagli alla spesa e le misure della legge di stabilità 2013 incidessero sulla propria autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale, senza il rispetto del metodo dell’accordo tra Stato e autonomie speciali.
La Corte ha dato torto alla Regione?
No: non ha deciso nel merito. Ha constatato che le modifiche sopravvenute avevano fatto venir meno l’oggetto del contendere, chiudendo così il giudizio senza un giudizio di fondatezza o infondatezza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — invocato come parametro sul riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — riguarda l’autonomia finanziaria delle Regioni, al centro del ricorso
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