Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 258 del 2016 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Gela, che aveva dubitato del divieto, per i magistrati prima della prima valutazione di professionalità, di svolgere funzioni penali monocratiche. La Corte non ha deciso il merito, rimettendo gli atti al giudice perché rivaluti la questione.

Di cosa si tratta

La legge stabilisce che i magistrati, finché non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità, non possano svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di competenza prevista dall’art. 550 del codice di procedura penale. Un giudice del Tribunale di Gela, lui stesso magistrato di prima nomina, dubitava della legittimità di questo divieto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Gela ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come modificato dalla legge n. 187 del 2011) nella parte in cui vieta ai magistrati non ancora valutati di svolgere le funzioni penali monocratiche.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela. Non ha quindi deciso nel merito: il giudice rimettente dovrà rivalutare se e come riproporre la questione.

Il principio

La restituzione degli atti è uno strumento con cui la Corte rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma, quando occorre una nuova valutazione della rilevanza o del quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa significa «restituzione degli atti»?

La Corte rimanda il fascicolo al giudice rimettente, che dovrà riesaminare la questione; non c’è una decisione sul merito.

Qual era la norma contestata?

Il divieto, per i magistrati prima della prima valutazione di professionalità, di svolgere funzioni penali monocratiche (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 160 del 2006).

Quali articoli della Costituzione erano richiamati?

Gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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