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Con l’ordinanza n. 259 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Prato sulle regole di notifica della sentenza all’imputato dichiarato assente e sui termini di impugnazione, dopo la riforma del 2014 che ha sostituito la contumacia con l’assenza.

Di cosa si tratta

Con la riforma del processo penale del 2014 la figura del contumace è stata sostituita da quella dell’imputato «assente». Il Tribunale di Prato dubitava che non fosse più prevista, in favore dell’assente, la notificazione dell’estratto della sentenza che in passato era riservata al contumace, con effetti sui termini per impugnare.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, censurando gli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nonché gli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge n. 67 del 2014.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non è quindi entrata nel merito del trattamento dell’imputato assente quanto alla notifica della sentenza e ai termini di impugnazione.

Il principio

Una pronuncia di manifesta inammissibilità chiude il giudizio per un vizio nel modo in cui la questione è stata posta, senza affermare né la legittimità né l’illegittimità della disciplina sull’imputato assente.

Domande e risposte

Cosa contestava il giudice?

La mancata previsione, per l’imputato assente, della notifica dell’estratto della sentenza che prima spettava al contumace.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Come si è conclusa?

Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità, senza decisione nel merito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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