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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma piemontese in tema di recupero e valorizzazione dei beni invenduti, nella parte relativa ai farmaci, a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del giudizio.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Piemonte n. 12 del 2015 promuoveva interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti. La disposizione impugnata, all’art. 2, comma 1, lettera d), riguardava in particolare i farmaci, materia per cui valgono le regole statali e comunitarie sulla commerciabilità e sul ritiro dal commercio dei medicinali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge reg. Piemonte n. 12 del 2015, in riferimento all’art. 117, terzo comma (tutela della salute, in relazione al codice dei medicinali d.lgs. n. 219 del 2006), e all’art. 117, secondo comma, lettere l) e g), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate, in conseguenza delle modifiche normative intervenute, che avevano fatto venir meno l’oggetto del giudizio.

Il principio

Quando, nel corso del giudizio, la disposizione impugnata viene modificata o superata in modo da soddisfare le pretese del ricorrente e non risulta che abbia avuto applicazione medio tempore, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per effetto di modifiche normative sopravvenute, è venuto meno l’oggetto del giudizio e la Corte non deve più pronunciarsi nel merito.

Quale ambito riguardava la norma piemontese?

Il recupero e la valorizzazione dei beni invenduti, con specifico riferimento ai farmaci, oggetto della disposizione impugnata.

Quali competenze statali erano in gioco?

La tutela della salute (art. 117, terzo comma) in relazione al codice dei medicinali e le materie esclusive statali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e g).

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