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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 257 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime tre disposizioni della legge della Regione Molise n. 8 del 2015 in materia di incarichi dirigenziali, dotazioni organiche e trattamenti economici dei dirigenti, perché invadono la competenza statale sull’ordinamento civile e violano il buon andamento. Ha invece respinto la quarta censura.

Di cosa si tratta

La Regione Molise, con una legge collegata al bilancio 2015, aveva dettato regole sul conferimento di incarichi dirigenziali anche a personale esterno, sull’esclusione di alcuni posti di alta dirigenza dalle dotazioni organiche e sulla determinazione dei trattamenti economici dei dirigenti apicali degli enti dipendenti. Il Governo riteneva che la Regione avesse oltrepassato le proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale quattro disposizioni in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile) e all’art. 97 della Costituzione (buon andamento e accesso al pubblico impiego). Il rapporto di lavoro pubblico privatizzato è retto, per il trattamento economico, dai contratti collettivi e dal codice civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3 (deroga incondizionata sul conferimento di incarichi dirigenziali), dell’art. 44, comma 1, lettera b) (esclusione di posti dalle dotazioni organiche) e dell’art. 44, comma 6, lettera h) (determinazione dei trattamenti economici). Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 43, comma 3, relativo al subentro della Regione nei rapporti dell’Autorità di bacino soppressa.

Il principio

La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, e in particolare il trattamento economico dei dipendenti, rientra nell’ordinamento civile riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono dettare regole proprie che incidano direttamente su questi profili.

Domande e risposte

Quali norme sono state annullate?

L’art. 32, comma 3, l’art. 44, comma 1, lettera b) e l’art. 44, comma 6, lettera h) della legge regionale molisana n. 8 del 2015.

Perché la Regione non poteva intervenire?

Perché il trattamento economico e il regime degli incarichi dei dirigenti pubblici appartengono all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

C’è una norma che si è salvata?

Sì: la questione sull’art. 43, comma 3, è stata dichiarata non fondata, interpretando la disposizione in modo coerente con l’art. 97 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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