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Con l’ordinanza n. 264 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione siciliana contro una norma statale (d.l. n. 78 del 2015) sulla razionalizzazione delle spese e gli enti territoriali, per la parte riguardante gli enti siciliani.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana aveva impugnato una disposizione del decreto-legge n. 78 del 2015 (e la relativa tabella) che incideva sugli enti siciliani, ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria e statutaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso era stato proposto in via principale dalla Regione siciliana, in riferimento a varie norme dello Statuto speciale (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e alle relative norme di attuazione, nonché agli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, della Costituzione, a tutela dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, prendendo atto del venir meno delle ragioni del contendere nelle forme previste per il giudizio in via principale.
Il principio
Anche nel giudizio in via principale il processo può chiudersi con l’estinzione, senza una decisione nel merito, quando ne ricorrono i presupposti: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma impugnata.
Domande e risposte
Chi aveva promosso il giudizio?
La Regione siciliana, con ricorso in via principale contro una norma statale.
Come si è concluso?
Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame del merito.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Tra gli altri, gli artt. 81, sesto comma, e 97 della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto siciliano.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — parametro: buon andamento dell’amministrazione
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