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Con la sentenza n. 263 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della Regione siciliana sui contratti pubblici, perché in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana aveva modificato la propria disciplina sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, intervenendo sull’art. 19 della legge regionale n. 12 del 2011. Lo Stato riteneva che tali norme incidessero su aspetti riservati alla legislazione statale a tutela della concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 14 del 2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011 (come sostituito) e dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dello stesso articolo, introdotti dalla legge regionale impugnata.
Il principio
La disciplina dei contratti pubblici, nei profili che attengono alle procedure di affidamento, ricade nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni, anche a statuto speciale, non possono dettare regole difformi.
Domande e risposte
Quale materia era in gioco?
I contratti pubblici (appalti), ricondotti alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.
Quale parametro è stato violato?
L’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali censurate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza
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