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Con l’ordinanza n. 256 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal CODACONS e da un avvocato, in proprio, in relazione al procedimento del referendum costituzionale del 2016. I ricorrenti non avevano la legittimazione richiesta per questo tipo di conflitto.

Di cosa si tratta

Il CODACONS, associazione di tutela dei consumatori, e un avvocato come singolo elettore avevano contestato gli atti con cui era stato indetto il referendum confermativo della riforma costituzionale (superamento del bicameralismo paritario, riduzione dei parlamentari, soppressione del CNEL, revisione del titolo V). Lamentavano profili di imparzialità e trasparenza del quesito.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato contro la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, alcuni Ministeri e i delegati promotori, in fase di ammissibilità. I ricorrenti fondavano la propria legittimazione sulla qualità di elettori e sul ruolo dell’associazione, richiamando anche la CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Né l’associazione né il singolo elettore rivestono la qualità di «potere dello Stato» legittimato a sollevare questo tipo di conflitto.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato solo da chi è titolare di un potere dello Stato. Un’associazione di consumatori o un singolo cittadino-elettore non hanno questa legittimazione, neppure invocando la tutela del corretto svolgimento del procedimento referendario.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato il conflitto?

Il CODACONS e un avvocato in proprio, nella qualità di elettore.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perché i ricorrenti non sono titolari di un potere dello Stato e quindi difettano della legittimazione a sollevare il conflitto.

La Corte ha valutato il merito sul referendum?

No: si è fermata alla fase di ammissibilità, dichiarando il conflitto inammissibile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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