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Con l’ordinanza n. 255 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Lazio in materia di gestione pubblica delle acque. Lo Stato aveva impugnato varie norme, ma dopo le modifiche regionali ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva approvato una legge sulla tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque (legge regionale n. 5 del 2014). Il Governo aveva contestato diverse disposizioni relative agli ambiti di bacino e all’organizzazione del servizio idrico integrato, ritenendole invasive delle competenze statali.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso era stato proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione (competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente), con numerose norme interposte. Con una legge regionale successiva (n. 13 del 2015) la Regione aveva modificato o soppresso le disposizioni censurate.
La decisione della Corte
Lo Stato, ritenendo satisfattive le modifiche e accertato che le norme impugnate non avevano avuto attuazione nel frattempo, ha rinunciato al ricorso. La Regione ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.
Il principio
Quando il ricorrente rinuncia e la controparte costituita accetta la rinuncia, il processo costituzionale si estingue senza una decisione nel merito: la Corte prende atto dell’accordo tra le parti e chiude il giudizio.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso, dopo che la Regione aveva modificato le norme, e la Regione ha accettato la rinuncia.
La Corte ha detto se le norme erano illegittime?
No. Con l’estinzione la Corte non esamina il merito della questione.
Chi aveva promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riparto di competenze tra Stato e Regioni
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